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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2310
DDL0136-0206
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.206 (che inizia a pag.119 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3896, d'iniziativa del deputato Scalia
Art. 36.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
            (Reintegrazione sul posto di lavoro).
     1.  All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
  successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
  commi:
       "Il giudice del lavoro stabilisce nella sentenza o nel
  provvedimento con i quali ordina la reintegrazione del
  lavoratore nel posto di lavoro le modalità di esecuzione della
  stessa.  L'inottemperanza è punita con la pena di cui
  all'articolo 650 del codice penale e la condanna alla pena
  detentiva comporta l'applicazione della pena accessoria di cui
  all'articolo 35- bis  del codice penale.
     Al prestatore di lavoro che recede per giusta causa dal
  contratto di lavoro a tempo indeterminato compete l'indennità
  sostitutiva del preavviso, oltre a un'ulteriore indennità pari
  a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.  Tale
  indennità può essere ridotta sino alla metà dal giudice per
  comprovata lievità dell'inadempimento
 
                              Pag. 120
 
  del datore di lavoro; può però essere aumentata sino a trenta
  mensilità nei casi di inadempimento di particolare gravità.
  Nelle imprese e negli uffici che occupino più di duecento
  dipendenti e nei casi particolarmente gravi il giudice può
  anche disporre, in aggiunta all'indennità di cui sopra, il
  pagamento in favore del prestatore di lavoro di una somma
  corrispondente alla normale retribuzione mensile, fino al
  reperimento di una nuova occupazione."
     2.  All'articolo 2118 del codice penale, è aggiunto, in
  fine, il seguente comma:
     "Le dimissioni del prestatore di lavoro possono essere
  revocate con effetto retroattivo con la perdita del
  trattamento economico dal giorno delle dimissioni sino a
  quello della revoca delle stesse.  La revoca delle dimissioni,
  che determina la ricostituzione immediata del rapporto, deve
  essere comunicata al datore di lavoro mediante lettera
  raccomandata consegnata all'ufficio postale entro quindici
  giorni da quello delle dimissioni".
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0206 TIPDOC=P DOCTIT=0159 COMM= PD PAGINIZ=0119 RIGINIZ=053 PAGFIN=0120 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=119 PAGEFIN=120 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0206 TIPDOCP DOCTIT0159 NDOC0159



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