| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Repressione della condotta antisindacale).
1. Qualora la parte datoriale privata o pubblica ponga in
essere comportamenti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del
diritto di sciopero, su ricorso degli
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organismi sindacali locali o delle associazioni sindacali di
ogni livello che vi abbiano interesse, il pretore del luogo
ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due
giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui
al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non
può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore, in
funzione di giudice del lavoro, definisce il giudizio
instaurato a norma del comma 3.
3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice
del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del
codice di procedura civile.
4. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di
cui al comma 1, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice
penale.
5. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo
36 del codice penale.
6. Se il comportamento di cui al comma 1 è posto in essere
da un'amministrazione statale o da un altro ente pubblico non
economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore
competente per territorio.
7. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche
di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le
organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ove intendano
ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle
predette situazioni, propongono il ricorso davanti al
tribunale amministrativo regionale competente per territorio,
che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al comma
1.
8. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide
con sentenza immediatamente esecutiva.
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