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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2322
DDL0136-0218
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.218 (che inizia a pag.122 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3896, d'iniziativa del deputato Scalia
Art. 45.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                     (Facilitazioni). 
     1.  Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione
  della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi,
  nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti
  dalla sua applicazione sono esenti da bollo, da imposte di
  registro o di qualsiasi altra spesa e da tasse.
     2.  Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati
  ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di
  imprenditori
 
                              Pag. 123
 
  che esercitano professionalmente un'attività economica
  organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
  all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
  clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario
  o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti
  dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive
  non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
  lavoro della categoria e della zona, nonché le norme della
  presente legge.  Tale obbligo deve essere osservato sia nella
  fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in
  quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
  beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse
  dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
     3.  Ogni infrazione all'obbligo di cui al comma 2 che sia
  accertata dalla direzione provinciale del lavoro viene
  comunicata immediatamente ai Ministri nella cui
  amministrazione sia stata disposta la concessione del
  beneficio o dell'appalto.  Questi adottano le opportune
  determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più
  gravi o nel caso di recidiva possono decidere l'esclusione del
  responsabile, per un periodo di tempo fino a cinque anni, da
  qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
  creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
     4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si
  applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o
  creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai
  quali la direzione provinciale del lavoro comunica
  direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0218 TIPDOC=P DOCTIT=0159 COMM= PD PAGINIZ=0122 RIGINIZ=064 PAGFIN=0123 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=122 PAGEFIN=123 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0218 TIPDOCP DOCTIT0159 NDOC0159



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