| 2322 | |
| DDL0136-0218 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.218 (che inizia a pag.122 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...N. 3896, d'iniziativa del deputato
Scalia
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| Art. 45.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Facilitazioni).
1. Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione
della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi,
nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti
dalla sua applicazione sono esenti da bollo, da imposte di
registro o di qualsiasi altra spesa e da tasse.
2. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati
ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di
imprenditori
Pag. 123
che esercitano professionalmente un'attività economica
organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario
o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona, nonché le norme della
presente legge. Tale obbligo deve essere osservato sia nella
fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in
quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse
dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Ogni infrazione all'obbligo di cui al comma 2 che sia
accertata dalla direzione provinciale del lavoro viene
comunicata immediatamente ai Ministri nella cui
amministrazione sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune
determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più
gravi o nel caso di recidiva possono decidere l'esclusione del
responsabile, per un periodo di tempo fino a cinque anni, da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o
creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai
quali la direzione provinciale del lavoro comunica
direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0218 TIPDOC=P DOCTIT=0159 COMM= PD
PAGINIZ=0122 RIGINIZ=064 PAGFIN=0123 RIGFIN=029 UPAG=NO
PAGEIN=122 PAGEFIN=123
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0218 TIPDOCP DOCTIT0159
NDOC0159
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