| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Ambiti lavorativi).
1. Nell'ambito del pubblico impiego, sono definiti
comparti quelli individuati sulla base del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e successive
modificazioni. Nell'impiego privato, sono definiti comparti
quelli individuati dalle attuali categorie di contrattazione
nazionale coperte da ciascun singolo contratto collettivo
nazionale di lavoro.
2. Sono individuate, ai fini delle definizioni degli
ambiti di costituzione ed intervento degli organismi sindacali
e della contrattazione le seguenti aree specifiche:
a) "area medica", quella del personale rientrante
nell'area medica del comparto del Servizio sanitario nazionale
in forza dell'esplicita previsione di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e
successive modificazioni;
b) "area dirigenziale", quella del personale
dirigente dei vari enti ed amministrazioni pubbliche
ricompresi nei comparti di contrattazione di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica
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n. 68 del 1986, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché del personale dirigente delle varie unità lavorative e
aziende del settore privato;
c) "area dei quadri", quella del personale
rientrante in tale definizione sulla base delle previsioni
delle norme vigenti;
d) "aree lavorative specifiche", quelle del
personale dipendente dalle amministrazioni che, nell'ambito
dei comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli
4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68
del 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
delle varie unità lavorative e aziende del settore privato,
costituiscono specifiche articolazioni settoriali con
caratteri di assoluta peculiarità all'interno di tali comparti
e aziende, tali da attribuire al personale dipendente una
collocazione del tutto particolare rispetto al personale dei
citati comparti pubblici e privati nel loro complesso.
3. E' individuato come appartenente a categorie specifiche
ai fini delle definizioni degli ambiti di costituzione ed
intervento degli organismi sindacali e della contrattazione il
personale che esprime una specificità professionale ed una
rilevanza tali da renderlo assolutamente eterogeneo rispetto
al restante personale compreso nello stesso comparto pubblico
o privato di contrattazione, eterogeneità che può essere
identificata dalla cumulativa presenza delle seguenti
condizioni:
a) peculiarità totale o parziale, ma prevalente
rispetto agli elementi di omogeneità, delle funzioni
attribuite;
b) posizione atipica rispetto all'ordinamento del
personale del comparto, riconosciuta con atto normativo
specifico, in particolare, nel pubblico impiego, con legge o
provvedimento regolamentare;
c) modalità di espletamento esclusivo e permanente
delle prestazioni, cui corrispondono differenziazioni nelle
particolari attribuzioni e specifici elementi del trattamento
economico complessivo rispetto agli altri dipendenti del
medesimo comparto.
4. Il personale di ciascun comparto pubblico o privato che
abbia al suo interno alcune tipologie generali di distinzioni
essenziali in ordine alle funzioni svolte in relazione alle
finalità prioritarie proprie dell'amministrazione, dell'ente o
dell'azienda di appartenenza, è inquadrato funzionalmente in
"categorie generali" riconducibili omogeneamente a tali
tipologie generali di distinzioni funzionali, ferma restando
l'unitarietà di contrattazione per tutto il personale dei
suddetti comparti. A tali tipologie generali di distinzioni
funzionali sono riportabili, tra l'altro, l'articolazione tra
operai e impiegati nelle attività produttive, e quella tra
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e personale
docente nella scuola.
5. Il personale di ciascun comparto pubblico o privato che
abbia al suo interno alcune tipologie specifiche di
distinzioni essenziali in ordine alle funzioni svolte in
relazione alle finalità prioritarie proprie
dell'amministrazione, dell'ente o dell'azienda di
appartenenza, è inquadrato organizzativamente in "componenti"
riconducibili omogeneamente a tali tipologie generali di
distinzioni funzionali, ferma restando l'unitarietà di
contrattazione per tutto il personale dei suddetti comparti. A
tali tipologie generali di distinzioni funzionali sono
riportabili, tra l'altro, le articolazioni interne alle
qualifiche operaie ed impiegatizie nelle attività produttive e
alle qualifiche identificabili tra il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario ed il personale docente
nella scuola.
6. Le definizioni introdotte dalla presente legge
sostituiscono tutte le definizioni in merito usate nelle leggi
vigenti e nelle ulteriori disposizioni normative di ogni
livello.
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