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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2325
DDL0136-0221
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.221 (che inizia a pag.123 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3896, d'iniziativa del deputato Scalia
Art. 47.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                     (Ambiti lavorativi).
     1.  Nell'ambito del pubblico impiego, sono definiti
  comparti quelli individuati sulla base del decreto del
  Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e successive
  modificazioni.  Nell'impiego privato, sono definiti comparti
  quelli individuati dalle attuali categorie di contrattazione
  nazionale coperte da ciascun singolo contratto collettivo
  nazionale di lavoro.
     2.  Sono individuate, ai fini delle definizioni degli
  ambiti di costituzione ed intervento degli organismi sindacali
  e della contrattazione le seguenti aree specifiche:
       a)  "area medica", quella del personale rientrante
  nell'area medica del comparto del Servizio sanitario nazionale
  in forza dell'esplicita previsione di cui all'articolo 6 del
  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e
  successive modificazioni;
       b)  "area dirigenziale", quella del personale
  dirigente dei vari enti ed amministrazioni pubbliche
  ricompresi nei comparti di contrattazione di cui al citato
  decreto del Presidente della Repubblica
 
                              Pag. 124
 
  n. 68 del 1986, e successive modificazioni ed integrazioni,
  nonché del personale dirigente delle varie unità lavorative e
  aziende del settore privato;
       c)  "area dei quadri", quella del personale
  rientrante in tale definizione sulla base delle previsioni
  delle norme vigenti;
       d)  "aree lavorative specifiche", quelle del
  personale dipendente dalle amministrazioni che, nell'ambito
  dei comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli
  4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68
  del 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
  delle varie unità lavorative e aziende del settore privato,
  costituiscono specifiche articolazioni settoriali con
  caratteri di assoluta peculiarità all'interno di tali comparti
  e aziende, tali da attribuire al personale dipendente una
  collocazione del tutto particolare rispetto al personale dei
  citati comparti pubblici e privati nel loro complesso.
     3.  E' individuato come appartenente a categorie specifiche
  ai fini delle definizioni degli ambiti di costituzione ed
  intervento degli organismi sindacali e della contrattazione il
  personale che esprime una specificità professionale ed una
  rilevanza tali da renderlo assolutamente eterogeneo rispetto
  al restante personale compreso nello stesso comparto pubblico
  o privato di contrattazione, eterogeneità che può essere
  identificata dalla cumulativa presenza delle seguenti
  condizioni:
       a)  peculiarità totale o parziale, ma prevalente
  rispetto agli elementi di omogeneità, delle funzioni
  attribuite;
       b)  posizione atipica rispetto all'ordinamento del
  personale del comparto, riconosciuta con atto normativo
  specifico, in particolare, nel pubblico impiego, con legge o
  provvedimento regolamentare;
       c)  modalità di espletamento esclusivo e permanente
  delle prestazioni, cui corrispondono differenziazioni nelle
  particolari attribuzioni e specifici elementi del trattamento
  economico complessivo rispetto agli altri dipendenti del
  medesimo comparto.
     4.  Il personale di ciascun comparto pubblico o privato che
  abbia al suo interno alcune tipologie generali di distinzioni
  essenziali in ordine alle funzioni svolte in relazione alle
  finalità prioritarie proprie dell'amministrazione, dell'ente o
  dell'azienda di appartenenza, è inquadrato funzionalmente in
  "categorie generali" riconducibili omogeneamente a tali
  tipologie generali di distinzioni funzionali, ferma restando
  l'unitarietà di contrattazione per tutto il personale dei
  suddetti comparti.  A tali tipologie generali di distinzioni
  funzionali sono riportabili, tra l'altro, l'articolazione tra
  operai e impiegati nelle attività produttive, e quella tra
  personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e personale
  docente nella scuola.
     5.  Il personale di ciascun comparto pubblico o privato che
  abbia al suo interno alcune tipologie specifiche di
  distinzioni essenziali in ordine alle funzioni svolte in
  relazione alle finalità prioritarie proprie
  dell'amministrazione, dell'ente o dell'azienda di
  appartenenza, è inquadrato organizzativamente in "componenti"
  riconducibili omogeneamente a tali tipologie generali di
  distinzioni funzionali, ferma restando l'unitarietà di
  contrattazione per tutto il personale dei suddetti comparti.  A
  tali tipologie generali di distinzioni funzionali sono
  riportabili, tra l'altro, le articolazioni interne alle
  qualifiche operaie ed impiegatizie nelle attività produttive e
  alle qualifiche identificabili tra il personale
  amministrativo, tecnico ed ausiliario ed il personale docente
  nella scuola.
     6.  Le definizioni introdotte dalla presente legge
  sostituiscono tutte le definizioni in merito usate nelle leggi
  vigenti e nelle ulteriori disposizioni normative di ogni
  livello.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0221 TIPDOC=P DOCTIT=0159 COMM= PD PAGINIZ=0123 RIGINIZ=051 PAGFIN=0124 RIGFIN=071 UPAG=NO PAGEIN=123 PAGEFIN=124 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0221 TIPDOCP DOCTIT0159 NDOC0159



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