Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2334
DDL0136-0230
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.230 (che inizia a pag.127 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 3896, d'iniziativa del deputato Scalia
Pag. 127 ALLEGATO A COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DEI DELEGATI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                           TITOLO I
                     REGOLAMENTO GENERALE
        PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DEI DELEGATI
                            Capo I
                       CRITERI GENERALI
                           Art. 1.
                       (Composizione).
      1.  In ogni comparto di contrattazione, pubblico o
  privato, ogni consigli o dei delegati di unità lavorativa è
  composto, salvo clausole più favorevoli eventualmente inserite
  nei contratti collettivi di lavoro o in accordi specifici,
  da:
          a)  un componente ogni dieci dipendenti nelle
  unità lavorative che occupano fino a cinquanta dipendenti, e
  comunque non meno di due componenti;
          b)  almeno cinque componenti, più un ulteriore
  numero di componenti in ragione di uno ogni venti dipendenti,
  o frazione, oltre i cinquanta, nelle unità lavorative che
  occupano fino a duecento dipendenti;
          c)  almeno quindici componenti, più un ulteriore
  numero di componenti in ragione di uno ogni quaranta
  dipendenti, o frazione, oltre i duecento, nelle unità
  lavorative che occupano fino a millecinquecento dipendenti;
          d)  almeno cinquanta componenti, più un ulteriore
  numero di componenti in ragione di uno ogni cinquanta
  dipendenti, o frazione, oltre i millecinquecento, nelle unità
  lavorative che occupano fino a tremila dipendenti;
          e)  almeno ottanta componenti, più un ulteriore
  numero di componenti in ragione di uno ogni settantacinque
  dipendenti, o frazione, oltre i tremila, nelle unità
  lavorative che occupano oltre i tremila dipendenti.
      2.  In ogni comparto di contrattazione, pubblico o privato
  salvo clausole più favorevoli eventualmente inserite nei
  contratti collettivi di
 
                              Pag. 128
 
  lavoro o in accordi specifici, ogni consiglio dei delegati
  dei livelli territoriali e nazionali è composto:
          a)  a livello comprensoriale, comprendente uno o
  più comuni, o distrettuale, comprendente un'area territoriale
  ove il servizio pubblico espletato nel comparto è organizzato
  unitariamente, da almeno un componente ogni cinquanta
  dipendenti, o frazione, con il limite massimo di trenta ed il
  limite minimo di cinque;
          b)  a livello provinciale, da almeno un componente
  ogni duecento dipendenti, o frazione, con il limite massimo di
  cinquanta ed il limite minimo di cinque;
          c)  a livello regionale, da almeno un componente
  ogni mille dipendenti, o frazione, con il limite massimo di
  settantacinque ed il limite minimo di cinque;
          d)  a livello nazionale, da almeno un componente
  ogni diecimila dipendenti, o frazione, con il limite massimo
  di cento ed il limite minimo di cinque.
      3.  A livello intercompartimentale, pubblico o privato, e
  a livello generale di tutti i lavoratori dipendenti la
  composizione dei relativi consigli dei delegati, fermo
  restando il criterio generale di rappresentanza proporzionale
  ed articolata dei lavoratori previsto dalla presente legge, è
  demandata, negli aspetti numerici, ai contratti collettivi di
  lavoro o ad accordi specifici.
      4.  Gli appartenenti alle aree ed alle categorie
  specifiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47 della
  presente legge hanno diritto ad una elezione distinta di
  delegati nei rispettivi ambiti, in occasione della quale sarà
  misurata anche la specifica rappresentatività dei relativi
  organismi associativi, in misure pari a quelle indicate nei
  commi 1 e 2 per l'unità lavorativa e per gli ulteriori livelli
  territoriali e comunque in misura percentuale sul totale dei
  delegati del consiglio del rispettivo livello pari a quella
  espressa dall'area o categoria specifica rispetto alla
  totalità dei lavoratori del comparto.
      5.  Gli appartenenti alle categorie generali o componenti
  di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 47 della presente legge
  hanno diritto ad una elezione distinta di delegati nei
  rispettivi ambiti, in occasione della quale sarà misurata
  anche la specifica rappresentatività dei relativi organismi
  associativi, in misure pari a quelle indicate nei commi 1 e 2
  per l'unità lavorativa e per gli ulteriori livelli
  territoriali, e comunque in misura percentuale sul totale dei
  delegati del consiglio del rispettivo livello pari a quella
  espressa dalla categoria generale o componente rispetto alla
  totalità dei lavoratori del comparto.
      6.  Le appartenenti alle componenti di genere di cui
  all'articolo 48 della presente legge hanno diritto ad una
  riserva di delegati nei consigli di ogni livello, da
  determinare, di regola, in misura percentuale sul totale dei
  delegati del consiglio del rispettivo livello pari a quella
  espressa dalla componente rispetto alla totalità dei
  lavoratori del comparto nel livello stesso, nel caso di
  componenti inferiori al 25 per cento; ed in misura percentuale
  pari almeno al 30 per cento del totale per componenti comprese
  tra il 25 per cento ed il 50 per cento degli occupati.  Pari
  tutela viene riservata alla componente occupazionale
 
                              Pag. 129
 
  maschile nel caso essa sia inferiore al 10 per cento della
  totalità dei lavoratori.
                           Art. 2.
                       (Aggregazioni).
      1.  I dipendenti di unità lavorative con meno di cinque
  addetti ciascuna possono costituire un proprio consiglio dei
  delegati oppure procedere, insieme con altre parimenti
  limitate unità lavorative territorialmente contigue e omogenee
  come appartenenza compartimentale, alla costituzione di un
  consiglio dei delegati interaziendale, che rappresenterà
  unitariamente le istanze delle varie unità assorbendo le
  funzioni e le tutele che sarebbero spettate ai singoli
  consigli, eleggendo due delegati per ogni unità lavorativa,
  con votazioni simultanee indette unitariamente, cui hanno
  diritto a partecipare tutti i dipendenti delle unità
  interessate, o raggruppando i due componenti eletti per ogni
  unità lavorativa in un unico organismo di rappresentanza.
      2.  I dipendenti di unità lavorative con meno di cinque
  addetti ciascuna e che facciano capo ad un unico datore di
  lavoro o settore della pubblica amministrazione nel medesimo
  territorio, comprensoriale o distrettuale, provinciale o
  regionale, possono costituire un consiglio dei delegati
  collettivi raggruppando i due componenti eletti per ogni unità
  lavorativa in un unico organismo di rappresentanza o eleggendo
  due delegati per ogni unità lavorativa, con votazioni
  simultanee indette unitariamente, cui hanno diritto a
  partecipare tutti i dipendenti delle unità interessate.
      3.  I consigli dei delegati della unità lavorative che
  facciano capo ad un unico datore di lavoro o settore della
  pubblica amministrazione possono formare organismi di
  coordinamento cui devolvere parzialmente le funzioni e le
  tutele sindacali dei singoli consigli, secondo regolamenti da
  essi congiuntamente approvati.
                           Art. 3.
                 (Indizione delle elezioni).
      1.  Le elezioni dirette ed indirette per la costituzione
  dei consigli dei delegati di ogni livello locale e
  territoriale, di area, di categoria, compartimentale,
  intercompartimentale e generale di tutti i lavoratori
  dipendenti, in prima applicazione della presente legge e per
  il loro rinnovo alle successive scadenze, vengono indette, con
  i princìpi e le modalità indicati negli articoli 11 e 53 della
  presente legge e nel presente allegato, a cura e sotto la
  responsabilità del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, con l'ausilio delle sue amministrazioni locali.
      2.  Per ogni inadempienza da parte del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale o delle sue amministrazioni
  locali delle previsioni della presente legge, e primariamente
  in caso di mancato rispetto dei termini temporali per
  l'indizione delle elezioni, su istanza di chiunque ne abbia
  interesse, e dunque anche del singolo lavoratore, viene
 
                              Pag. 130
 
  attivata la procedura di cui all'articolo 43 della presente
  legge e viene altresì tempestivamente nominato un commissario
  ad acta  per l'attuazione dei mancati adempimenti.  Le
  sanzioni civili, amministrative e penali sono commisurate agli
  importi massimi applicabili al caso, con l'ulteriore esercizio
  da parte del giudice della facoltà di cui all'articolo 46
  della presente legge.
                           Art. 4.
                 (Tipologie delle elezioni).
      1.  Le elezioni per il rinnovo dei consigli dei delegati
  si tengono contestualmente a tutti i livelli di contrattazione
  compartimentale - di unità lavorativa, comprensoriale o
  distrettuale, provinciale, regionale, nazionale - per tutti
  gli ambiti di cui all'articolo 47 della presente legge.  Le
  elezioni dei delegati di ciascun livello di ogni comparto sono
  svolte sulla base del voto diretto di tutti i lavoratori
  interessati, sulla base di un regolamento applicativo dettato,
  in fase di organizzazione della prima applicazione, o delle
  successive, della presente legge, da specifico accordo da
  raggiungere presso il Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale tra le confederazioni maggiormente rappresentative,
  identificate sulla base dei criteri di cui alla presente legge
  applicati agli ultimi dati disponibili, e sentite per ogni
  comparto le organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative sulla base dei suddetti criteri; regolamento
  che garantisca la preparazione, lo svolgimento e la
  conclusione delle elezioni sulla base dei principi generali di
  cui alla presente legge e dei principi applicativi indicati
  nel presente allegato.
      2.  I lavoratori eletti nei consigli dei delegati di
  ciascun livello dei vari comparti, distintamente per
  l'intercomparto pubblico e per quello privato, vengono
  convocati, entro un mese dalla proclamazione dell'elezione,
  dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale per eleggere i membri dei
  consigli dei delegati intercompartimentali del rispettivo
  livello territoriale - comprensoriale e/o distrettuale,
  provinciale, regionale, nazionale - sulla base di un
  regolamento applicativo dettato, in fase di organizzazione
  della prima applicazione, o delle successive, della presente
  legge, da specifico accordo da raggiungere presso il Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale tra le confederazioni
  maggiormente rappresentative, identificate sulla base dei
  criteri di cui alla presente legge applicati agli ultimi dati
  disponibili, e sentite per ogni comparto le organizzazioni
  sindacali maggiormente rappresentative sulla base dei suddetti
  criteri; regolamento che garantisca la designazione su scheda
  bianca e sull'eventuale base di liste liberamente presentate
  da almeno un delegato di un consiglio di pari livello
  territoriale e di un qualsiasi comparto.  La composizione dei
  consigli dei delegati intercompartimentali di ciascun livello
  dovrà riflettere proporzionalmente i rapporti numerici tra i
  lavoratori dei comparti interessati.
      3.  Del tutto analogamente si procede, contestualmente
  alle elezioni di cui al precedente comma 2, per la
  designazione dei delegati della generalità dei lavoratori
  dipendenti ad ogni livello territoriale.  Tale designazione può
  essere effettuata, sulla base di un regolamento
 
                              Pag. 131
 
  applicativo dettato, in fase di organizzazione della prima
  applicazione, o delle successive, della presente legge, da
  specifico accordo da raggiungere presso il Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, tra le confederazioni
  maggiormente rappresentative, identificate sulla base dei
  criteri di cui alla presente legge, applicati agli ultimi dati
  disponibili, e sentite per ogni comparto le organizzazioni
  sindacali maggiormente rappresentative sulla base dei suddetti
  criteri; regolamento che garantisca la designazione su scheda
  bianca e sull'eventuale base di liste liberamente presentate
  da almeno un delegato di un consiglio di pari livello
  territoriale e di un qualsiasi comparto, anche per semplice
  sommatoria dei delegati eletti nei due intercomparti pubblico
  e privato a ciascun livello territoriale.
      4.  L'elezione dei consigli dei delegati interaziendali e
  di quelli collettivi si svolge contestualmente a quelle
  generali di cui al comma 1, in base alle previsioni
  regolamentari relative alle elezioni di unità lavorativa, in
  quanto applicabili.
                           Capo II
        CRITERI SPECIFICI PER LE ELEZIONI DI COMPARTO
                           Art. 5.
                    (Liste di candidati).
      1.  Possono essere candidati per l'elezione del consigli
  dei delegati tutti i lavoratori appartenenti, anche ai sensi
  delle previsioni di cui all'articolo 34, all'ambito lavorativo
  per il quale si svolgono le elezioni.  Non possono candidarsi i
  dipendenti che vadano a far parte della commissione elettorale
  o che accettino di svolgere il ruolo di scrutatori.  Ogni
  candidato può far parte di una sola lista.  Nella lista i
  candidati sono elencati secondo l'ordine deciso dai
  presentatori, recando un numero progressivo e tutti gli
  elementi utili alla presentazione (data di nascita, titolo
  professionale e qualifica, unità lavorativa nel caso di
  elezioni di livello ulteriore ad essa).  I candidati di ogni
  lista non possono essere superiori al doppio del numero dei
  membri del consiglio da eleggere.  Tra di essi deve essere
  presente una quota di candidate o, rispettivamente, di
  candidati, pari alla metà del tasso di occupazione del
  rispettivo genere, salvo un numero di dichiarazioni scritte di
  indisponibilità alla candidatura che rendano impraticabili le
  presentazioni di lista, o di alcune di esse, alle condizioni
  suddette.
      2.  Le liste debbono essere presentate distintamente per
  ciascuno degli ambiti lavorativi di cui all'articolo 47 della
  presente legge (aree, categorie generali e specifiche,
  componenti) identificati in ogni comparto, come da
  provvedimento di indizione predisposto dal Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale.
      3.  Le liste per le elezioni possono essere presentate su
  iniziativa di qualsiasi lavoratore o gruppo di lavoratori, o
  di uno o più organismi sindacali.  Le liste per le elezioni
  debbono essere presentate entro il quarantesimo giorno
  precedente alle elezioni.
 
                              Pag. 132
 
      4.  Le liste debbono essere corredate della firma di
  presentazione di almeno l'1 per cento dei lavoratori del
  rispettivo ambito elettorale, con il limite massimo di
  duecento firme per le liste per le elezioni nazionali e di
  quaranta firme per quelle provinciali e regionali e con il
  limite minimo di tre firme per le elezioni della singola unità
  lavorativa.  Ogni lavoratore può presentare una sola lista.
      5.  Le liste regolarmente presentate vengono ammesse alle
  elezioni con comunicazione affissa all'apposito albo della
  commissione elettorale del rispettivo ambito di voto entro tre
  giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste.  Gli
  eventuali ricorsi vengono risolti dalla commissione nei cinque
  giorni successivi.  Avverso la mancata ammissione, è esperibile
  ulteriore ricorso agli uffici provinciali o rispettivamente
  nazionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
  nonché al pretore in funzione di giudice del lavoro.
                           Art. 6.
                   (Propaganda elettorale).
      1.  La propaganda elettorale può essere svolta dalla data
  di presentazione di ciascuna lista fino al penultimo giorno
  antecedente le votazioni.
      2.  I dirigenti sia delle unità lavorative pubbliche e
  private che dell'insieme delle unità lavorative pubbliche e
  private di ogni ulteriore livello elettorale assegnano ad ogni
  lista ammessa alle elezioni dei rispettivi ambiti uno
  specifico spazio all'interno delle relative unità lavorative
  per l'affissione di propaganda elettorale.
      3.  Per ciascuna lista può essere tenuta, durante l'orario
  di lavoro, nei locali delle unità lavorative, un'assemblea di
  propaganda di non oltre tre ore per ogni ambito elettorale, al
  di fuori del monte ore delle assemblee sindacali.
      4.  I candidati delle liste ammesse alle elezioni di
  livello nazionale hanno diritto a trenta giorni di permesso
  retribuito durante il periodo della propaganda elettorale; i
  candidati delle liste regionali e provinciali hanno diritto a
  sette giorni di permesso retribuito; i candidati delle liste
  distrettuali o comprensoriali hanno diritto a tre giorni
  retribuiti.
                           Art. 7.
                    (Modalità elettorali).
      1.  In ogni unità lavorativa, per le elezioni di ciascun
  livello (locale, distrettuale o comprensoriale, provinciale,
  regionale, nazionale), viene predisposto un unico distinto
  seggio per ciascuna delle aree e categorie, specifiche e
  generali, nonché per ogni componente, di cui all'articolo 47
  della presente legge, ed un unico distinto seggio per gli
  altri lavoratori del comparto eventualmente non appartenenti
  ad esse.  In ogni unità lavorativa viene insediata un'unica
  commissione elettorale, della quale fanno parte un
  rappresentante per ogni lista ammessa alle elezioni ed un
  rappresentante dell'amministrazione locale del Ministero del
  lavoro
 
                              Pag. 133
 
  e della previdenza sociale, ad esso appartenente o da esso
  nominato tra i dipendenti di altri Ministeri.  Agli ulteriori
  livelli, compreso quello nazionale, si procede del tutto
  analogamente.  La commissione elettorale di ciascun livello
  svolge tutte le operazioni preliminari alle votazioni:
  ammissione delle liste; definizione dei ricorsi; definizione
  delle schede elettorali e dei manifesti di indizione delle
  elezioni (che devono riportare in entrambi i casi tutte le
  liste ammesse, con pari rilievo, con numero d'ordine
  progressivo sulla base della presentazione, e con tutti i dati
  relativi ai candidati; determinazione dell'elenco degli aventi
  diritto al voto per ogni unità lavorativa di competenza della
  commissione) insediamento dei seggi, vidimazione delle schede.
  Ogni lista ammessa alle votazioni può designare un ulteriore
  proprio rappresentante esterno alla commissione.  I componenti
  delle commissioni di ogni livello ed i rappresentanti di lista
  ulteriori sono esonerati dal lavoro e retribuiti dalle casse
  di previdenza dei lavoratori dipendenti del comparto
  interessato.
      2.  Le elezioni si tengono in un unico giorno feriale
  infrasettimanale, per tutta la durata dell'orario di lavoro,
  per tutti i turni.  In tali giorni i dipendenti hanno facoltà
  di recarsi al seggio per il tempo necessario alla votazione.
  Il voto è libero, personale e segreto.  Ogni elettore può
  esprimere il proprio voto per una sola lista ed indicare un
  massimo di voti di preferenza per i singoli candidati pari ad
  un quarto degli eligendi, arrotondato al numero intero
  immediatamente superiore.  Ad ogni elettore è restituita la
  matrice della scheda con vidimazione che attesti la
  partecipazione alle elezioni, valida come adesione
  all'eligendo consiglio dei delegati.
      3.  Al termine delle votazioni, senza interruzioni, in
  ogni unità lavorativa, vengono aperte le urne e la
  commissione, integrata dagli ulteriori rappresentanti delle
  liste, procede, alla presenza di tutti i lavoratori
  interessati che vogliano assistere, allo scrutinio delle
  schede di ciascun seggio.  Al termine dello scrutinio, la
  commissione elettorale redige un verbale con i risultati e le
  annotazioni eventuali e vi unisce l'elenco dei votanti.  Il
  verbale, l'elenco e le schede vengono trasmessi, per quanto
  riguarda i seggi relativi a livelli diversi da quello della
  singola unità lavorativa, alla commissione elettorale del
  livello in questione, presso la quale verranno puntualmente
  ricontrollati prima della proclamazione dei risultati,
  resteranno disponibili per l'ulteriore controllo da parte di
  candidati e rappresentanti delle liste o degli organismi
  sindacali promotori di esse, sia in seguito a ricorsi sia in
  ossequio ai principi della trasparenza, e saranno conservati
  per almeno dieci anni.  Al fine di tale ultimo adempimento, le
  commissioni elettorali di livello superiore all'unità
  lavorativa prendono sede presso gli uffici del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale del relativo livello
  territoriale.
      4.  Suddividendo il numero totale dei votanti di ciascun
  livello elettorale, distintamente riferibile alle aree, alle
  categorie, alle componenti, o all'insieme del comparto, per il
  numero degli eligendi, determinato come precisato
  nell'articolo 1 del presente allegato, si ottiene il
  quorum  per l'elezione di un delegato di ciascuno degli
  ambiti di area, categoria, componente, o genericamente
  compartimentali.  Ai fini dell'individuazione del numero degli
  eletti per ogni lista, si procede ad assegnare i posti nei
  consigli di ciascun livello in proporzione
 
                              Pag. 134
 
  al numero di volte che il totale dei voti attribuiti a
  ciascuna lista ricomprende il  quorum  secondo la formula:
  numero eletti = voti attribuiti /  quorum:  gli eventuali
  eletti residui vengono assegnati sulla base dei più alti
  resti.  Ai fini dell'individuazione dei candidati eletti per
  ogni lista si procede ad assegnare i posti nei consigli di
  ciascun livello spettanti alla lista ai candidati di essa in
  base all'ordine delle preferenze loro attribuite, con
  prevalenza in caso di parità del delegato più anziano e nel
  rispetto della riserva di genere di cui al comma 6
  dell'articolo 1 del presente allegato.  Analoghi criteri si
  applicano anche tra due candidati di diverse liste che abbiano
  ottenuto identico valore dei resti.
      5.  Esperiti nel limite massimo di cinque giorni i ricorsi
  ad essa presentati contro la prima individuazione dei
  risultati e degli eletti, la commissione elettorale di ciascun
  livello procede alla proclamazione definitiva Avverso tale
  deliberazione della commissione è possibile ricorso agli
  uffici di pari livello del Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, nonché al pretore in funzione di giudice
  del lavoro.
      6.  Le percentuali di voti validi attribuiti alle liste
  riconducibili alle strutture sindacali associative determinano
  la loro rappresentatività nel relativo ambito elettorale
  (locale, territoriale, nazionale) e lavorativo (di area, di
  categoria o di comparto), secondo le previsioni degli articoli
  11 e 12 della presente legge.
                           Capo III
                      CRITERI SPECIFICI
              PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONSIGLI
                           Art. 8.
      (Costituzione formale dei consigli dei delegati).
      1.  Assume a tutti gli effetti formali valore di atto
  costitutivo del consiglio dei delegati il verbale di
  insediamento del consiglio stesso.  In tale documento, redatto
  all'apertura della prima riunione del consiglio, viene
  verbalizzata l'accettazione della nomina da parte dei delegati
  presenti, sulla base del verbale di proclamazione degli eletti
  redatto e sottoscritto dalla commissione elettorale
  competente, verbale che diviene parte integrante dell'atto
  costitutivo.
      2.  Assume a tutti gli effetti formali il valore di
  statuto del consiglio dei delegati il verbale di recepimento
  da parte del consiglio appena insediato di tutte le norme di
  funzionamento fissate dal titolo II del presente allegato,
  dalle eventuali modifiche contrattuali di maggior favore, dai
  principi e disposti della presente legge e dalle norme
  generali in vigore in merito al funzionamento delle
  associazioni.
      3.  Assume a tutti gli effetti formali il valore di
  regolamento del consiglio dei delegati il verbale di adozione
  da parte del consiglio appena insediato di tutte le norme di
  organizzazione interna specifica per il proprio funzionamento,
  da approvare con la maggioranza assoluta dei membri di diritto
  del consiglio stesso, ed integrabile o modificabile in
  qualsiasi momento della sua attività, necessarie in
 
                              Pag. 135
 
  particolare per i consigli di ampie dimensioni e comunque per
  tutte le strutture elettive che abbiano necessità di
  articolarsi in commissioni interne.
      4.  Tutti i documenti relativi a quanto statuito nei commi
  1, 2 e 3 del presente articolo vengono pubblicizzati mediante
  affissione all'albo istituito per il consiglio nella sede di
  collocazione: unità lavorativa, distretto o comprensorio,
  provincia, regione, sede nazionale.  Le sedi di collocazione di
  livello ulteriore rispetto all'unità lavorativa vengono
  stabilite in aziende o uffici dello stesso comparto di
  appartenenza, scelti nel settore privato sulla base della
  centralità e degli spazi disponibili, di concerto con le parti
  datoriali, e nell'impiego pubblico facendo riferimento alle
  rispettive sedi, decentrate o nazionali, di organizzazione
  dell'attività.
                          TITOLO II
                     REGOLAMENTO GENERALE
        PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DEI DELEGATI
                           Art. 9.
                       (Insediamento).
      1.  La prima riunione del consiglio dei delegati è
  convocata dal rappresentante eletto con maggiore anzianità di
  servizio, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati
  elettorali.
      2.  Nella prima riunione, dopo le operazioni di
  insediamento costitutivo, recepimento statutario e redazione
  ed approvazione del regolamento, il consiglio dei delegati
  elegge, a maggioranza assoluta, o, dopo la seconda votazione,
  a maggioranza relativa, il presidente.
                           Art. 10.
           (Esecutivo e commissioni specializzate).
      1.  Il consiglio dei delegati con oltre quindici membri
  può eleggere un esecutivo, per l'attuazione delle sue
  deliberazioni, determinandone i poteri.  L'esecutivo può essere
  rinnovato:
          a)  in caso di dimissioni o impedimento di più del
  50 per cento dei membri designati;
          b)  per apposita mozione approvata a maggioranza
  assoluta.
      2.  Il consiglio dei delegati può delegare i suoi poteri a
  commissioni specializzate per la trattazione di specifiche
  materie.  La delega è revocabile, con l'eccezione di quanto
  previsto nel successivo comma 3 del presente articolo.
      3.  Le lavoratrici elette nel consiglio dei delegati
  costituiscono una commissione per le pari opportunità, cui
  sono delegate, in maniera
 
                              Pag. 136
 
  stabile, nell'ambito della rappresentanza, le funzioni in
  tema di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici e
  di azioni positive per le pari opportunità.
                           Art. 11.
                         (Riunioni).
      1.  Il consiglio dei delegati è convocato dal presidente,
  con comunicazione dell'ordine del giorno, di regola una volta
  al mese; ulteriori riunioni possono essere fissate su
  iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei
  membri o di ciascuna delle liste o delle associazioni
  sindacali che abbiano presentato candidati risultati eletti.
  In tal caso possono intervenire nella riunione, senza diritto
  di voto, esponenti della lista o della associazione sindacale
  richiedente.  Le riunioni del consiglio dei delegati si
  svolgono comunque sempre in forma aperta ed i relativi verbali
  debbono essere tempestivamente pubblicizzati.
                           Art. 12.
                       (Deliberazioni).
      1.  Il consiglio dei delegati delibera validamente sulle
  materie di sua competenza con la presenza del 50 per cento dei
  suoi componenti e con la maggioranza assoluta dei voti dei
  presenti; e delibera, per l'approvazione di piattaforme
  rivendicative e ipotesi di accordo, con il voto favorevole
  della maggioranza assoluta dei delegati.  Le astensioni si
  computano come voti negativi.
      2.  Le disposizioni di cui al presente articolo si
  applicano anche alle deliberazioni delle commissioni cui siano
  delegati poteri del consiglio dei delegati.
                           Art. 13.
  (Durata del mandato - Assemblea di verifica e
                        revocabilità).
      1.  Il mandato dei componenti il consiglio dei delegati ha
  durata pari a ventiquattro mesi, prorogabili fino
  all'insediamento del nuovo consiglio in caso di ritardo nella
  convocazione delle elezioni.
      2.  I consigli dei delegati di unità lavorativa sono
  tenuti a convocare, almeno tre volte l'anno, l'assemblea
  generale dei relativi dipendenti per procedere alla verifica
  del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati
  nell'unità interessata.
      3.  Su richiesta di un quinto dei lavoratori aventi
  diritto al voto, i consigli dei delegati di unità lavorativa
  sono tenuti a convocare una assemblea generale sulla proposta
  di rinnovo anticipato.  Ove partecipi al voto in assemblea la
  maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata
  dalla maggioranza dei votanti, la commissione elettorale
  uscente o  ad hoc  costituita indice le nuove elezioni.
 
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      4.  Decorso un anno dall'insediamento dei consigli, su
  richiesta di un quinto dei lavoratori aventi diritto al voto
  nel relativo ambito elettorale, i consigli dei delegati dei
  livelli ulteriori sono tenuti a convocare un  referendum
  sulla proposta di rinnovo anticipato.  Ove partecipi al voto
  referendario la maggioranza degli aventi diritto e la proposta
  sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la commissione
  elettorale uscente o  ad hoc  costituita indice le nuove
  elezioni.
      5.  Su richiesta di un quinto dei lavoratori aventi
  diritto al voto, i consigli dei delegati di unità lavorativa
  sono tenuti a convocare una assemblea generale sulla proposta
  di revoca del mandato ad uno o più delegati.  Ove partecipi al
  voto in assemblea la maggioranza degli aventi diritto,
  appartenenti all'area, categoria o componente che ha eletto i
  delegati contestati, e la proposta sia approvata dalla
  maggioranza dei votanti, la commissione elettorale uscente o
  ad hoc  costituita procede alla designazione dei nuovi
  eletti nell'ambito della stessa lista, nominando coloro che
  seguono nelle preferenze i candidati sfiduciati
  dall'assemblea.
 
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