| TITOLO I
REGOLAMENTO GENERALE
PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DEI DELEGATI
Capo I
CRITERI GENERALI
Art. 1.
(Composizione).
1. In ogni comparto di contrattazione, pubblico o
privato, ogni consigli o dei delegati di unità lavorativa è
composto, salvo clausole più favorevoli eventualmente inserite
nei contratti collettivi di lavoro o in accordi specifici,
da:
a) un componente ogni dieci dipendenti nelle
unità lavorative che occupano fino a cinquanta dipendenti, e
comunque non meno di due componenti;
b) almeno cinque componenti, più un ulteriore
numero di componenti in ragione di uno ogni venti dipendenti,
o frazione, oltre i cinquanta, nelle unità lavorative che
occupano fino a duecento dipendenti;
c) almeno quindici componenti, più un ulteriore
numero di componenti in ragione di uno ogni quaranta
dipendenti, o frazione, oltre i duecento, nelle unità
lavorative che occupano fino a millecinquecento dipendenti;
d) almeno cinquanta componenti, più un ulteriore
numero di componenti in ragione di uno ogni cinquanta
dipendenti, o frazione, oltre i millecinquecento, nelle unità
lavorative che occupano fino a tremila dipendenti;
e) almeno ottanta componenti, più un ulteriore
numero di componenti in ragione di uno ogni settantacinque
dipendenti, o frazione, oltre i tremila, nelle unità
lavorative che occupano oltre i tremila dipendenti.
2. In ogni comparto di contrattazione, pubblico o privato
salvo clausole più favorevoli eventualmente inserite nei
contratti collettivi di
Pag. 128
lavoro o in accordi specifici, ogni consiglio dei delegati
dei livelli territoriali e nazionali è composto:
a) a livello comprensoriale, comprendente uno o
più comuni, o distrettuale, comprendente un'area territoriale
ove il servizio pubblico espletato nel comparto è organizzato
unitariamente, da almeno un componente ogni cinquanta
dipendenti, o frazione, con il limite massimo di trenta ed il
limite minimo di cinque;
b) a livello provinciale, da almeno un componente
ogni duecento dipendenti, o frazione, con il limite massimo di
cinquanta ed il limite minimo di cinque;
c) a livello regionale, da almeno un componente
ogni mille dipendenti, o frazione, con il limite massimo di
settantacinque ed il limite minimo di cinque;
d) a livello nazionale, da almeno un componente
ogni diecimila dipendenti, o frazione, con il limite massimo
di cento ed il limite minimo di cinque.
3. A livello intercompartimentale, pubblico o privato, e
a livello generale di tutti i lavoratori dipendenti la
composizione dei relativi consigli dei delegati, fermo
restando il criterio generale di rappresentanza proporzionale
ed articolata dei lavoratori previsto dalla presente legge, è
demandata, negli aspetti numerici, ai contratti collettivi di
lavoro o ad accordi specifici.
4. Gli appartenenti alle aree ed alle categorie
specifiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47 della
presente legge hanno diritto ad una elezione distinta di
delegati nei rispettivi ambiti, in occasione della quale sarà
misurata anche la specifica rappresentatività dei relativi
organismi associativi, in misure pari a quelle indicate nei
commi 1 e 2 per l'unità lavorativa e per gli ulteriori livelli
territoriali e comunque in misura percentuale sul totale dei
delegati del consiglio del rispettivo livello pari a quella
espressa dall'area o categoria specifica rispetto alla
totalità dei lavoratori del comparto.
5. Gli appartenenti alle categorie generali o componenti
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 47 della presente legge
hanno diritto ad una elezione distinta di delegati nei
rispettivi ambiti, in occasione della quale sarà misurata
anche la specifica rappresentatività dei relativi organismi
associativi, in misure pari a quelle indicate nei commi 1 e 2
per l'unità lavorativa e per gli ulteriori livelli
territoriali, e comunque in misura percentuale sul totale dei
delegati del consiglio del rispettivo livello pari a quella
espressa dalla categoria generale o componente rispetto alla
totalità dei lavoratori del comparto.
6. Le appartenenti alle componenti di genere di cui
all'articolo 48 della presente legge hanno diritto ad una
riserva di delegati nei consigli di ogni livello, da
determinare, di regola, in misura percentuale sul totale dei
delegati del consiglio del rispettivo livello pari a quella
espressa dalla componente rispetto alla totalità dei
lavoratori del comparto nel livello stesso, nel caso di
componenti inferiori al 25 per cento; ed in misura percentuale
pari almeno al 30 per cento del totale per componenti comprese
tra il 25 per cento ed il 50 per cento degli occupati. Pari
tutela viene riservata alla componente occupazionale
Pag. 129
maschile nel caso essa sia inferiore al 10 per cento della
totalità dei lavoratori.
Art. 2.
(Aggregazioni).
1. I dipendenti di unità lavorative con meno di cinque
addetti ciascuna possono costituire un proprio consiglio dei
delegati oppure procedere, insieme con altre parimenti
limitate unità lavorative territorialmente contigue e omogenee
come appartenenza compartimentale, alla costituzione di un
consiglio dei delegati interaziendale, che rappresenterà
unitariamente le istanze delle varie unità assorbendo le
funzioni e le tutele che sarebbero spettate ai singoli
consigli, eleggendo due delegati per ogni unità lavorativa,
con votazioni simultanee indette unitariamente, cui hanno
diritto a partecipare tutti i dipendenti delle unità
interessate, o raggruppando i due componenti eletti per ogni
unità lavorativa in un unico organismo di rappresentanza.
2. I dipendenti di unità lavorative con meno di cinque
addetti ciascuna e che facciano capo ad un unico datore di
lavoro o settore della pubblica amministrazione nel medesimo
territorio, comprensoriale o distrettuale, provinciale o
regionale, possono costituire un consiglio dei delegati
collettivi raggruppando i due componenti eletti per ogni unità
lavorativa in un unico organismo di rappresentanza o eleggendo
due delegati per ogni unità lavorativa, con votazioni
simultanee indette unitariamente, cui hanno diritto a
partecipare tutti i dipendenti delle unità interessate.
3. I consigli dei delegati della unità lavorative che
facciano capo ad un unico datore di lavoro o settore della
pubblica amministrazione possono formare organismi di
coordinamento cui devolvere parzialmente le funzioni e le
tutele sindacali dei singoli consigli, secondo regolamenti da
essi congiuntamente approvati.
Art. 3.
(Indizione delle elezioni).
1. Le elezioni dirette ed indirette per la costituzione
dei consigli dei delegati di ogni livello locale e
territoriale, di area, di categoria, compartimentale,
intercompartimentale e generale di tutti i lavoratori
dipendenti, in prima applicazione della presente legge e per
il loro rinnovo alle successive scadenze, vengono indette, con
i princìpi e le modalità indicati negli articoli 11 e 53 della
presente legge e nel presente allegato, a cura e sotto la
responsabilità del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con l'ausilio delle sue amministrazioni locali.
2. Per ogni inadempienza da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o delle sue amministrazioni
locali delle previsioni della presente legge, e primariamente
in caso di mancato rispetto dei termini temporali per
l'indizione delle elezioni, su istanza di chiunque ne abbia
interesse, e dunque anche del singolo lavoratore, viene
Pag. 130
attivata la procedura di cui all'articolo 43 della presente
legge e viene altresì tempestivamente nominato un commissario
ad acta per l'attuazione dei mancati adempimenti. Le
sanzioni civili, amministrative e penali sono commisurate agli
importi massimi applicabili al caso, con l'ulteriore esercizio
da parte del giudice della facoltà di cui all'articolo 46
della presente legge.
Art. 4.
(Tipologie delle elezioni).
1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dei delegati
si tengono contestualmente a tutti i livelli di contrattazione
compartimentale - di unità lavorativa, comprensoriale o
distrettuale, provinciale, regionale, nazionale - per tutti
gli ambiti di cui all'articolo 47 della presente legge. Le
elezioni dei delegati di ciascun livello di ogni comparto sono
svolte sulla base del voto diretto di tutti i lavoratori
interessati, sulla base di un regolamento applicativo dettato,
in fase di organizzazione della prima applicazione, o delle
successive, della presente legge, da specifico accordo da
raggiungere presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale tra le confederazioni maggiormente rappresentative,
identificate sulla base dei criteri di cui alla presente legge
applicati agli ultimi dati disponibili, e sentite per ogni
comparto le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sulla base dei suddetti criteri; regolamento
che garantisca la preparazione, lo svolgimento e la
conclusione delle elezioni sulla base dei principi generali di
cui alla presente legge e dei principi applicativi indicati
nel presente allegato.
2. I lavoratori eletti nei consigli dei delegati di
ciascun livello dei vari comparti, distintamente per
l'intercomparto pubblico e per quello privato, vengono
convocati, entro un mese dalla proclamazione dell'elezione,
dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per eleggere i membri dei
consigli dei delegati intercompartimentali del rispettivo
livello territoriale - comprensoriale e/o distrettuale,
provinciale, regionale, nazionale - sulla base di un
regolamento applicativo dettato, in fase di organizzazione
della prima applicazione, o delle successive, della presente
legge, da specifico accordo da raggiungere presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale tra le confederazioni
maggiormente rappresentative, identificate sulla base dei
criteri di cui alla presente legge applicati agli ultimi dati
disponibili, e sentite per ogni comparto le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sulla base dei suddetti
criteri; regolamento che garantisca la designazione su scheda
bianca e sull'eventuale base di liste liberamente presentate
da almeno un delegato di un consiglio di pari livello
territoriale e di un qualsiasi comparto. La composizione dei
consigli dei delegati intercompartimentali di ciascun livello
dovrà riflettere proporzionalmente i rapporti numerici tra i
lavoratori dei comparti interessati.
3. Del tutto analogamente si procede, contestualmente
alle elezioni di cui al precedente comma 2, per la
designazione dei delegati della generalità dei lavoratori
dipendenti ad ogni livello territoriale. Tale designazione può
essere effettuata, sulla base di un regolamento
Pag. 131
applicativo dettato, in fase di organizzazione della prima
applicazione, o delle successive, della presente legge, da
specifico accordo da raggiungere presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, tra le confederazioni
maggiormente rappresentative, identificate sulla base dei
criteri di cui alla presente legge, applicati agli ultimi dati
disponibili, e sentite per ogni comparto le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sulla base dei suddetti
criteri; regolamento che garantisca la designazione su scheda
bianca e sull'eventuale base di liste liberamente presentate
da almeno un delegato di un consiglio di pari livello
territoriale e di un qualsiasi comparto, anche per semplice
sommatoria dei delegati eletti nei due intercomparti pubblico
e privato a ciascun livello territoriale.
4. L'elezione dei consigli dei delegati interaziendali e
di quelli collettivi si svolge contestualmente a quelle
generali di cui al comma 1, in base alle previsioni
regolamentari relative alle elezioni di unità lavorativa, in
quanto applicabili.
Capo II
CRITERI SPECIFICI PER LE ELEZIONI DI COMPARTO
Art. 5.
(Liste di candidati).
1. Possono essere candidati per l'elezione del consigli
dei delegati tutti i lavoratori appartenenti, anche ai sensi
delle previsioni di cui all'articolo 34, all'ambito lavorativo
per il quale si svolgono le elezioni. Non possono candidarsi i
dipendenti che vadano a far parte della commissione elettorale
o che accettino di svolgere il ruolo di scrutatori. Ogni
candidato può far parte di una sola lista. Nella lista i
candidati sono elencati secondo l'ordine deciso dai
presentatori, recando un numero progressivo e tutti gli
elementi utili alla presentazione (data di nascita, titolo
professionale e qualifica, unità lavorativa nel caso di
elezioni di livello ulteriore ad essa). I candidati di ogni
lista non possono essere superiori al doppio del numero dei
membri del consiglio da eleggere. Tra di essi deve essere
presente una quota di candidate o, rispettivamente, di
candidati, pari alla metà del tasso di occupazione del
rispettivo genere, salvo un numero di dichiarazioni scritte di
indisponibilità alla candidatura che rendano impraticabili le
presentazioni di lista, o di alcune di esse, alle condizioni
suddette.
2. Le liste debbono essere presentate distintamente per
ciascuno degli ambiti lavorativi di cui all'articolo 47 della
presente legge (aree, categorie generali e specifiche,
componenti) identificati in ogni comparto, come da
provvedimento di indizione predisposto dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
3. Le liste per le elezioni possono essere presentate su
iniziativa di qualsiasi lavoratore o gruppo di lavoratori, o
di uno o più organismi sindacali. Le liste per le elezioni
debbono essere presentate entro il quarantesimo giorno
precedente alle elezioni.
Pag. 132
4. Le liste debbono essere corredate della firma di
presentazione di almeno l'1 per cento dei lavoratori del
rispettivo ambito elettorale, con il limite massimo di
duecento firme per le liste per le elezioni nazionali e di
quaranta firme per quelle provinciali e regionali e con il
limite minimo di tre firme per le elezioni della singola unità
lavorativa. Ogni lavoratore può presentare una sola lista.
5. Le liste regolarmente presentate vengono ammesse alle
elezioni con comunicazione affissa all'apposito albo della
commissione elettorale del rispettivo ambito di voto entro tre
giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste. Gli
eventuali ricorsi vengono risolti dalla commissione nei cinque
giorni successivi. Avverso la mancata ammissione, è esperibile
ulteriore ricorso agli uffici provinciali o rispettivamente
nazionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nonché al pretore in funzione di giudice del lavoro.
Art. 6.
(Propaganda elettorale).
1. La propaganda elettorale può essere svolta dalla data
di presentazione di ciascuna lista fino al penultimo giorno
antecedente le votazioni.
2. I dirigenti sia delle unità lavorative pubbliche e
private che dell'insieme delle unità lavorative pubbliche e
private di ogni ulteriore livello elettorale assegnano ad ogni
lista ammessa alle elezioni dei rispettivi ambiti uno
specifico spazio all'interno delle relative unità lavorative
per l'affissione di propaganda elettorale.
3. Per ciascuna lista può essere tenuta, durante l'orario
di lavoro, nei locali delle unità lavorative, un'assemblea di
propaganda di non oltre tre ore per ogni ambito elettorale, al
di fuori del monte ore delle assemblee sindacali.
4. I candidati delle liste ammesse alle elezioni di
livello nazionale hanno diritto a trenta giorni di permesso
retribuito durante il periodo della propaganda elettorale; i
candidati delle liste regionali e provinciali hanno diritto a
sette giorni di permesso retribuito; i candidati delle liste
distrettuali o comprensoriali hanno diritto a tre giorni
retribuiti.
Art. 7.
(Modalità elettorali).
1. In ogni unità lavorativa, per le elezioni di ciascun
livello (locale, distrettuale o comprensoriale, provinciale,
regionale, nazionale), viene predisposto un unico distinto
seggio per ciascuna delle aree e categorie, specifiche e
generali, nonché per ogni componente, di cui all'articolo 47
della presente legge, ed un unico distinto seggio per gli
altri lavoratori del comparto eventualmente non appartenenti
ad esse. In ogni unità lavorativa viene insediata un'unica
commissione elettorale, della quale fanno parte un
rappresentante per ogni lista ammessa alle elezioni ed un
rappresentante dell'amministrazione locale del Ministero del
lavoro
Pag. 133
e della previdenza sociale, ad esso appartenente o da esso
nominato tra i dipendenti di altri Ministeri. Agli ulteriori
livelli, compreso quello nazionale, si procede del tutto
analogamente. La commissione elettorale di ciascun livello
svolge tutte le operazioni preliminari alle votazioni:
ammissione delle liste; definizione dei ricorsi; definizione
delle schede elettorali e dei manifesti di indizione delle
elezioni (che devono riportare in entrambi i casi tutte le
liste ammesse, con pari rilievo, con numero d'ordine
progressivo sulla base della presentazione, e con tutti i dati
relativi ai candidati; determinazione dell'elenco degli aventi
diritto al voto per ogni unità lavorativa di competenza della
commissione) insediamento dei seggi, vidimazione delle schede.
Ogni lista ammessa alle votazioni può designare un ulteriore
proprio rappresentante esterno alla commissione. I componenti
delle commissioni di ogni livello ed i rappresentanti di lista
ulteriori sono esonerati dal lavoro e retribuiti dalle casse
di previdenza dei lavoratori dipendenti del comparto
interessato.
2. Le elezioni si tengono in un unico giorno feriale
infrasettimanale, per tutta la durata dell'orario di lavoro,
per tutti i turni. In tali giorni i dipendenti hanno facoltà
di recarsi al seggio per il tempo necessario alla votazione.
Il voto è libero, personale e segreto. Ogni elettore può
esprimere il proprio voto per una sola lista ed indicare un
massimo di voti di preferenza per i singoli candidati pari ad
un quarto degli eligendi, arrotondato al numero intero
immediatamente superiore. Ad ogni elettore è restituita la
matrice della scheda con vidimazione che attesti la
partecipazione alle elezioni, valida come adesione
all'eligendo consiglio dei delegati.
3. Al termine delle votazioni, senza interruzioni, in
ogni unità lavorativa, vengono aperte le urne e la
commissione, integrata dagli ulteriori rappresentanti delle
liste, procede, alla presenza di tutti i lavoratori
interessati che vogliano assistere, allo scrutinio delle
schede di ciascun seggio. Al termine dello scrutinio, la
commissione elettorale redige un verbale con i risultati e le
annotazioni eventuali e vi unisce l'elenco dei votanti. Il
verbale, l'elenco e le schede vengono trasmessi, per quanto
riguarda i seggi relativi a livelli diversi da quello della
singola unità lavorativa, alla commissione elettorale del
livello in questione, presso la quale verranno puntualmente
ricontrollati prima della proclamazione dei risultati,
resteranno disponibili per l'ulteriore controllo da parte di
candidati e rappresentanti delle liste o degli organismi
sindacali promotori di esse, sia in seguito a ricorsi sia in
ossequio ai principi della trasparenza, e saranno conservati
per almeno dieci anni. Al fine di tale ultimo adempimento, le
commissioni elettorali di livello superiore all'unità
lavorativa prendono sede presso gli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del relativo livello
territoriale.
4. Suddividendo il numero totale dei votanti di ciascun
livello elettorale, distintamente riferibile alle aree, alle
categorie, alle componenti, o all'insieme del comparto, per il
numero degli eligendi, determinato come precisato
nell'articolo 1 del presente allegato, si ottiene il
quorum per l'elezione di un delegato di ciascuno degli
ambiti di area, categoria, componente, o genericamente
compartimentali. Ai fini dell'individuazione del numero degli
eletti per ogni lista, si procede ad assegnare i posti nei
consigli di ciascun livello in proporzione
Pag. 134
al numero di volte che il totale dei voti attribuiti a
ciascuna lista ricomprende il quorum secondo la formula:
numero eletti = voti attribuiti / quorum: gli eventuali
eletti residui vengono assegnati sulla base dei più alti
resti. Ai fini dell'individuazione dei candidati eletti per
ogni lista si procede ad assegnare i posti nei consigli di
ciascun livello spettanti alla lista ai candidati di essa in
base all'ordine delle preferenze loro attribuite, con
prevalenza in caso di parità del delegato più anziano e nel
rispetto della riserva di genere di cui al comma 6
dell'articolo 1 del presente allegato. Analoghi criteri si
applicano anche tra due candidati di diverse liste che abbiano
ottenuto identico valore dei resti.
5. Esperiti nel limite massimo di cinque giorni i ricorsi
ad essa presentati contro la prima individuazione dei
risultati e degli eletti, la commissione elettorale di ciascun
livello procede alla proclamazione definitiva Avverso tale
deliberazione della commissione è possibile ricorso agli
uffici di pari livello del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonché al pretore in funzione di giudice
del lavoro.
6. Le percentuali di voti validi attribuiti alle liste
riconducibili alle strutture sindacali associative determinano
la loro rappresentatività nel relativo ambito elettorale
(locale, territoriale, nazionale) e lavorativo (di area, di
categoria o di comparto), secondo le previsioni degli articoli
11 e 12 della presente legge.
Capo III
CRITERI SPECIFICI
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONSIGLI
Art. 8.
(Costituzione formale dei consigli dei delegati).
1. Assume a tutti gli effetti formali valore di atto
costitutivo del consiglio dei delegati il verbale di
insediamento del consiglio stesso. In tale documento, redatto
all'apertura della prima riunione del consiglio, viene
verbalizzata l'accettazione della nomina da parte dei delegati
presenti, sulla base del verbale di proclamazione degli eletti
redatto e sottoscritto dalla commissione elettorale
competente, verbale che diviene parte integrante dell'atto
costitutivo.
2. Assume a tutti gli effetti formali il valore di
statuto del consiglio dei delegati il verbale di recepimento
da parte del consiglio appena insediato di tutte le norme di
funzionamento fissate dal titolo II del presente allegato,
dalle eventuali modifiche contrattuali di maggior favore, dai
principi e disposti della presente legge e dalle norme
generali in vigore in merito al funzionamento delle
associazioni.
3. Assume a tutti gli effetti formali il valore di
regolamento del consiglio dei delegati il verbale di adozione
da parte del consiglio appena insediato di tutte le norme di
organizzazione interna specifica per il proprio funzionamento,
da approvare con la maggioranza assoluta dei membri di diritto
del consiglio stesso, ed integrabile o modificabile in
qualsiasi momento della sua attività, necessarie in
Pag. 135
particolare per i consigli di ampie dimensioni e comunque per
tutte le strutture elettive che abbiano necessità di
articolarsi in commissioni interne.
4. Tutti i documenti relativi a quanto statuito nei commi
1, 2 e 3 del presente articolo vengono pubblicizzati mediante
affissione all'albo istituito per il consiglio nella sede di
collocazione: unità lavorativa, distretto o comprensorio,
provincia, regione, sede nazionale. Le sedi di collocazione di
livello ulteriore rispetto all'unità lavorativa vengono
stabilite in aziende o uffici dello stesso comparto di
appartenenza, scelti nel settore privato sulla base della
centralità e degli spazi disponibili, di concerto con le parti
datoriali, e nell'impiego pubblico facendo riferimento alle
rispettive sedi, decentrate o nazionali, di organizzazione
dell'attività.
TITOLO II
REGOLAMENTO GENERALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DEI DELEGATI
Art. 9.
(Insediamento).
1. La prima riunione del consiglio dei delegati è
convocata dal rappresentante eletto con maggiore anzianità di
servizio, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati
elettorali.
2. Nella prima riunione, dopo le operazioni di
insediamento costitutivo, recepimento statutario e redazione
ed approvazione del regolamento, il consiglio dei delegati
elegge, a maggioranza assoluta, o, dopo la seconda votazione,
a maggioranza relativa, il presidente.
Art. 10.
(Esecutivo e commissioni specializzate).
1. Il consiglio dei delegati con oltre quindici membri
può eleggere un esecutivo, per l'attuazione delle sue
deliberazioni, determinandone i poteri. L'esecutivo può essere
rinnovato:
a) in caso di dimissioni o impedimento di più del
50 per cento dei membri designati;
b) per apposita mozione approvata a maggioranza
assoluta.
2. Il consiglio dei delegati può delegare i suoi poteri a
commissioni specializzate per la trattazione di specifiche
materie. La delega è revocabile, con l'eccezione di quanto
previsto nel successivo comma 3 del presente articolo.
3. Le lavoratrici elette nel consiglio dei delegati
costituiscono una commissione per le pari opportunità, cui
sono delegate, in maniera
Pag. 136
stabile, nell'ambito della rappresentanza, le funzioni in
tema di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici e
di azioni positive per le pari opportunità.
Art. 11.
(Riunioni).
1. Il consiglio dei delegati è convocato dal presidente,
con comunicazione dell'ordine del giorno, di regola una volta
al mese; ulteriori riunioni possono essere fissate su
iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei
membri o di ciascuna delle liste o delle associazioni
sindacali che abbiano presentato candidati risultati eletti.
In tal caso possono intervenire nella riunione, senza diritto
di voto, esponenti della lista o della associazione sindacale
richiedente. Le riunioni del consiglio dei delegati si
svolgono comunque sempre in forma aperta ed i relativi verbali
debbono essere tempestivamente pubblicizzati.
Art. 12.
(Deliberazioni).
1. Il consiglio dei delegati delibera validamente sulle
materie di sua competenza con la presenza del 50 per cento dei
suoi componenti e con la maggioranza assoluta dei voti dei
presenti; e delibera, per l'approvazione di piattaforme
rivendicative e ipotesi di accordo, con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei delegati. Le astensioni si
computano come voti negativi.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle deliberazioni delle commissioni cui siano
delegati poteri del consiglio dei delegati.
Art. 13.
(Durata del mandato - Assemblea di verifica e
revocabilità).
1. Il mandato dei componenti il consiglio dei delegati ha
durata pari a ventiquattro mesi, prorogabili fino
all'insediamento del nuovo consiglio in caso di ritardo nella
convocazione delle elezioni.
2. I consigli dei delegati di unità lavorativa sono
tenuti a convocare, almeno tre volte l'anno, l'assemblea
generale dei relativi dipendenti per procedere alla verifica
del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati
nell'unità interessata.
3. Su richiesta di un quinto dei lavoratori aventi
diritto al voto, i consigli dei delegati di unità lavorativa
sono tenuti a convocare una assemblea generale sulla proposta
di rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto in assemblea la
maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata
dalla maggioranza dei votanti, la commissione elettorale
uscente o ad hoc costituita indice le nuove elezioni.
Pag. 137
4. Decorso un anno dall'insediamento dei consigli, su
richiesta di un quinto dei lavoratori aventi diritto al voto
nel relativo ambito elettorale, i consigli dei delegati dei
livelli ulteriori sono tenuti a convocare un referendum
sulla proposta di rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto
referendario la maggioranza degli aventi diritto e la proposta
sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la commissione
elettorale uscente o ad hoc costituita indice le nuove
elezioni.
5. Su richiesta di un quinto dei lavoratori aventi
diritto al voto, i consigli dei delegati di unità lavorativa
sono tenuti a convocare una assemblea generale sulla proposta
di revoca del mandato ad uno o più delegati. Ove partecipi al
voto in assemblea la maggioranza degli aventi diritto,
appartenenti all'area, categoria o componente che ha eletto i
delegati contestati, e la proposta sia approvata dalla
maggioranza dei votanti, la commissione elettorale uscente o
ad hoc costituita procede alla designazione dei nuovi
eletti nell'ambito della stessa lista, nominando coloro che
seguono nelle preferenze i candidati sfiduciati
dall'assemblea.
| |