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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2335
DDL0136-0231
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.231 (che inizia a pag.138 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
Pag. 138 ALLEGATO B COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ISTANZE SINDACALI - MODALITA' REFERENDARIE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC136A ZZ13 ZZRM
                            Capo I
           REGOLAMENTO GENERALE PER LA COSTITUZIONE
           E FUNZIONAMENTO DELLE ISTANZE SINDACALI
                           Art. 1.
                    (Assemblee generali).
      1.  Le assemblee generali, convocate sulla base delle
  previsioni di cui all'articolo 15 della presente legge, si
  intendono costituite validamente ai fini delle decisioni da
  adottare quando, dopo la loro apertura, vengono designati un
  presidente ed un segretario, i quali sovrintendono
  rispettivamente alla garanzia di democraticità e alla generale
  correttezza del dibattito ed alla verbalizzazione degli
  interventi, del generale andamento dei lavori e delle
  deliberazioni dell'assemblea.
      2.  La presidenza e la segreteria delle assemblee generali
  indette dal consiglio dei delegati spettano di diritto a due
  membri del consiglio stesso, designati per voto diretto dai
  partecipanti tra l'insieme dei delegati.  La presidenza e la
  segreteria delle assemblee indette da comitati, organizzazioni
  sindacali o da gruppi di lavoratori spettano di diritto ad uno
  dei presenti facente parte di tali organismi su indicazione di
  essi.
      3.  Hanno diritto all'intervento nelle assemblee indette
  dai consigli dei delegati, dopo la relazione iniziale sui temi
  all'ordine del giorno, tutti i presenti che si siano iscritti
  a parlare entro un tempo stabilito, per un tempo commisurato
  al numero degli interventi.
      4.  Al termine delle assemblee generali indette dai
  consigli dei delegati debbono essere approvate mozioni
  conclusive che riportino le deliberazioni in merito ai punti
  all'ordine del giorno.  Tali deliberazioni hanno il valore di
  orientamento, rispettivamente indicativo o vincolante,
  statuito dall'articolo 31 della presente legge.
      5.  Le votazioni sulle deliberazioni da adottare debbono
  essere effettuate con preciso conteggio, annotando senza
  eccezioni per ogni distinto punto da votare, i favorevoli, i
  contrari e gli astenuti ed effettuando la controprova dei voti
  sulla base del numero dei presenti.  Per le deliberazioni
  riguardanti piattaforme, accordi o contratti è comunque
  prevista la forma scritta e segreta di voto in urna; per
  ulteriori argomenti di rilievo è comunque sempre in facoltà di
  almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea, identificati
  per alzata di mano su mozione in tal senso, di richiedere la
  medesima procedura.
 
                              Pag. 139
 
                           Art. 2.
         (Assemblee di area, categoria o componente).
      1.  Alle assemblee di area, categoria o componente si
  applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente
  allegato, con la sola precisazione che per esse il ruolo del
  consiglio dei delegati è svolto dal coordinamento di area o
  categoria di cui all'articolo 9 della presente legge.
                           Art. 3.
             (Coordinamenti di area o categoria).
      1.  Per la costituzione, la statuizione ed il regolamento
  di funzionamento dei coordinamenti di area o categoria si
  rinvia per analogia a quanto previsto dall'articolo 8
  dell'allegato A alla presente legge.
                           Capo II
                     REGOLAMENTO GENERALE
            PER L'EFFETTUAZIONE DEI  REFERENDUM
                           Art. 4.
                     (Modalità generali).
      1.  Nei casi nei quali la presente legge preveda lo
  svolgimento di  referendum,  la sua indizione compete alla
  commissione elettorale del livello lavorativo al quale il
  referendum  si svolge o a diversa commissione elettorale
  ad hoc  costituita per necessità meramente
  procedurali.
      2.  Alla definizione e all'attuazione delle modalità
  necessarie per il corretto svolgimento dei  referendum
  sovrintende la commissione elettorale di cui al comma 1,
  dettando anche norme operative adeguate a garantire la
  chiarezza dei quesiti e la totale possibilità di espressione
  documentata da parte dei lavoratori interessati.
      3.  Parimenti, la commissione elettorale di cui al comma 1
  sovrintende allo spoglio dei voti ed alla formale
  proclamazione dei risultati dei  referendum.
      4.  Per le procedure referendarie si fa riferimento, in
  quanto applicabili, alle procedure articolatamente indicate in
  merito allo svolgimento delle elezioni a ciascun livello
  lavorativo.  Le procedure previste per i  referendum  dalla
  commissione elettorale debbono essere comunque approvate dalla
  maggioranza dei membri del consiglio dei delegati.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0231 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= F PAGINIZ=0138 RIGINIZ=001 PAGFIN=0139 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=138 PAGEFIN=139 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0231 TIPDOCL DOCTIT0231 NDOC0231



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