| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| Capo I
REGOLAMENTO GENERALE PER LA COSTITUZIONE
E FUNZIONAMENTO DELLE ISTANZE SINDACALI
Art. 1.
(Assemblee generali).
1. Le assemblee generali, convocate sulla base delle
previsioni di cui all'articolo 15 della presente legge, si
intendono costituite validamente ai fini delle decisioni da
adottare quando, dopo la loro apertura, vengono designati un
presidente ed un segretario, i quali sovrintendono
rispettivamente alla garanzia di democraticità e alla generale
correttezza del dibattito ed alla verbalizzazione degli
interventi, del generale andamento dei lavori e delle
deliberazioni dell'assemblea.
2. La presidenza e la segreteria delle assemblee generali
indette dal consiglio dei delegati spettano di diritto a due
membri del consiglio stesso, designati per voto diretto dai
partecipanti tra l'insieme dei delegati. La presidenza e la
segreteria delle assemblee indette da comitati, organizzazioni
sindacali o da gruppi di lavoratori spettano di diritto ad uno
dei presenti facente parte di tali organismi su indicazione di
essi.
3. Hanno diritto all'intervento nelle assemblee indette
dai consigli dei delegati, dopo la relazione iniziale sui temi
all'ordine del giorno, tutti i presenti che si siano iscritti
a parlare entro un tempo stabilito, per un tempo commisurato
al numero degli interventi.
4. Al termine delle assemblee generali indette dai
consigli dei delegati debbono essere approvate mozioni
conclusive che riportino le deliberazioni in merito ai punti
all'ordine del giorno. Tali deliberazioni hanno il valore di
orientamento, rispettivamente indicativo o vincolante,
statuito dall'articolo 31 della presente legge.
5. Le votazioni sulle deliberazioni da adottare debbono
essere effettuate con preciso conteggio, annotando senza
eccezioni per ogni distinto punto da votare, i favorevoli, i
contrari e gli astenuti ed effettuando la controprova dei voti
sulla base del numero dei presenti. Per le deliberazioni
riguardanti piattaforme, accordi o contratti è comunque
prevista la forma scritta e segreta di voto in urna; per
ulteriori argomenti di rilievo è comunque sempre in facoltà di
almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea, identificati
per alzata di mano su mozione in tal senso, di richiedere la
medesima procedura.
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Art. 2.
(Assemblee di area, categoria o componente).
1. Alle assemblee di area, categoria o componente si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente
allegato, con la sola precisazione che per esse il ruolo del
consiglio dei delegati è svolto dal coordinamento di area o
categoria di cui all'articolo 9 della presente legge.
Art. 3.
(Coordinamenti di area o categoria).
1. Per la costituzione, la statuizione ed il regolamento
di funzionamento dei coordinamenti di area o categoria si
rinvia per analogia a quanto previsto dall'articolo 8
dell'allegato A alla presente legge.
Capo II
REGOLAMENTO GENERALE
PER L'EFFETTUAZIONE DEI REFERENDUM
Art. 4.
(Modalità generali).
1. Nei casi nei quali la presente legge preveda lo
svolgimento di referendum, la sua indizione compete alla
commissione elettorale del livello lavorativo al quale il
referendum si svolge o a diversa commissione elettorale
ad hoc costituita per necessità meramente
procedurali.
2. Alla definizione e all'attuazione delle modalità
necessarie per il corretto svolgimento dei referendum
sovrintende la commissione elettorale di cui al comma 1,
dettando anche norme operative adeguate a garantire la
chiarezza dei quesiti e la totale possibilità di espressione
documentata da parte dei lavoratori interessati.
3. Parimenti, la commissione elettorale di cui al comma 1
sovrintende allo spoglio dei voti ed alla formale
proclamazione dei risultati dei referendum.
4. Per le procedure referendarie si fa riferimento, in
quanto applicabili, alle procedure articolatamente indicate in
merito allo svolgimento delle elezioni a ciascun livello
lavorativo. Le procedure previste per i referendum dalla
commissione elettorale debbono essere comunque approvate dalla
maggioranza dei membri del consiglio dei delegati.
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