| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
| |
| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
| |
| Capo I
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI SINDACALI E
RELATIVE RILEVAZIONI
Art. 1.
(Modalità di partecipazione agli organismi sindacali o
alla loro azione).
1. La partecipazione alla vita e all'azione degli
organismi sindacali si esprime attraverso le seguenti
forme:
a) iscrizione, per le organizzazioni
sindacali;
b) firma, per i comitati;
c) adesione: tramite voto di partecipazione alla
loro formazione, per i consigli dei delegati; tramite voto di
preferenza nelle elezioni, per gli altri organismi
sindacali;
d) sostegno, tramite partecipazione alle azioni
di lotta, di qualsiasi tipo, su tematiche specifiche, per
qualsiasi organismo sindacale.
Art. 2.
(Iscrizioni).
1. Tutte le forme di iscrizione alle organizzazioni
sindacali sono consentite. La loro scelta è compiuta
liberamente dagli organi statutari di ciascuna organizzazione
sindacale.
2. L'iscrizione alle organizzazioni sindacali é comunque
su base annuale, ferma restando da un lato la possibilità di
revoca in qualsiasi momento ai fini della rappresentatività e
dall'altro la irripetibilità delle somme versate o comunque
impegnate per l'iscrizione annuale in questione.
3. Le forme di iscrizione riconoscibili ai fini della
rilevazione della misura della rappresentatività sono
orientativamente le seguenti:
a) iscrizione per delega: alla parte datoriale
viene lasciata delega al versamento all'organizzazione
sindacale di appartenenza del lavoratore di una quota di
iscrizione mensile, per dodici o tredici mensilità, il cui
importo complessivo è pari alla quota di iscrizione
annuale;
Pag. 141
b) iscrizione per cessione: all'ente pagatore
viene rilasciato mandato alla cessione all'organizzazione
sindacale di appartenenza del lavoratore di una quota
stipendiale mensile, per dodici o tredici mensilità, il cui
importo complessivo è pari alla quota di iscrizione
annuale;
c) iscrizione per versamento diretto: viene
versata direttamente, in forme verificabili, la quota di
iscrizione annuale o parte di essa, con attestazione autografa
certificata dell'iscritto in tal senso.
4. Le modalità di rilevazione degli iscritti da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono le
seguenti:
a) per le iscrizioni per delega o per cessione,
si tiene nota del prospetto trasmesso annualmente, dall'1 al
31 dicembre, dalle parti datoriali o dagli enti di pagamento
al Ministero stesso, alle amministrazioni o aziende di
appartenenza, nonché alle singole organizzazioni sindacali,
tenendo nota anche, dal mese successivo a quello di
comunicazione, delle disdette inviate dagli iscritti alle
organizzazioni sindacali e comunicate alle parti suddette e
agli uffici locali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) per le iscrizioni per versamento diretto, si
tiene egualmente nota del prospetto di esse trasmesso
annualmente, dall'1 al 31 dicembre, dalle parti datoriali al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alle
singole organizzazioni sindacali, limitandosi a considerare le
sole iscrizioni effettuate in forme verificabili della quota
di iscrizione annuale o parte di essa, unite ad attestazione
autografa dell'iscritto in tal senso, certificata o dal datore
di lavoro o da ufficiale di anagrafe o da qualsiasi altro
pubblico ufficiale utilizzabile per le autentiche, tenendo
nota anche, dal mese successivo a quello di comunicazione,
delle disdette inviate dagli iscritti alle organizzazioni
sindacali e comunicate alle parti suddette e agli uffici
locali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Sono fatte salve altre eventuali forme di iscrizione
purché rilevate in forme tali da permettere agli uffici
provinciali del lavoro una precisa quantificazione degli
associati ai fini della definizione della
rappresentatività.
Art. 3.
(Firme).
1. Tutte le forme di firma per costituzione di comitati
sono consentite. La loro scelta è compiuta liberamente dai
propositori. La rilevazione delle firme deve poter avvenire
sulla base della certezza di esse alla stregua di quanto
precisato per le iscrizioni per versamento diretto.
Art. 4.
(Adesioni).
1. L'adesione alla costituzione dei consigli dei delegati
è attestata dal timbro sulla matrice della scheda di voto
relativa.
Pag. 142
Art. 5.
(Sostegno).
1. Il sostegno, tramite partecipazione alle azioni di
lotta di qualsiasi tipo, su tematiche specifiche, per
qualsiasi organismo sindacale, deve essere rilevabile nelle
forme adeguate: per gli scioperi, dall'elenco degli
scioperanti; per le piattaforme o iniziative specifiche, dai
firmatari rilevati come previsto all'articolo 3 del presente
allegato.
Capo II
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI AI CONSIGLI DEI DELEGATI
Art. 6.
(Attribuzione di contributi ai consigli dei
delegati).
1. Per la partecipazione alla vita e all'azione degli
organismi sindacali elettivi, e per la possibilità del
realizzarsi di tali condizioni, i lavoratori aderenti alle
elezioni per i consigli dei delegati contribuiranno con una
quota associativa, automaticamente versata dal datore di
lavoro a seguito della consegna degli elenchi dei votanti da
parte della commissione elettorale; tale quota viene
orientativamente stabilita nell'importo di un terzo della
media dei contributi sindacali praticati dalle organizzazioni
sindacali del comparto.
2. Parimenti, le organizzazioni sindacali che presentano
liste per la elezione dei consigli dei delegati ed ottengono
in essi almeno un eletto, sono tenute a versare un importo
annuale pari a un terzo dei loro contributi associativi, sotto
qualunque forma introitati.
| |