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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2336
DDL0136-0232
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.232 (che inizia a pag.140 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
Pag. 140 ALLEGATO C MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI SINDACALI E RELATIVE RILEVAZIONI-ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI AI CONSIGLI DEI DELEGATI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC136A ZZ13 ZZRM
                            Capo I
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI SINDACALI E
                     RELATIVE RILEVAZIONI
                           Art. 1.
  (Modalità di partecipazione agli organismi sindacali o
                      alla loro azione).
      1.  La partecipazione alla vita e all'azione degli
  organismi sindacali si esprime attraverso le seguenti
  forme:
          a)  iscrizione, per le organizzazioni
  sindacali;
          b)  firma, per i comitati;
          c)  adesione: tramite voto di partecipazione alla
  loro formazione, per i consigli dei delegati; tramite voto di
  preferenza nelle elezioni, per gli altri organismi
  sindacali;
          d)  sostegno, tramite partecipazione alle azioni
  di lotta, di qualsiasi tipo, su tematiche specifiche, per
  qualsiasi organismo sindacale.
                           Art. 2.
                        (Iscrizioni).
      1.  Tutte le forme di iscrizione alle organizzazioni
  sindacali sono consentite.  La loro scelta è compiuta
  liberamente dagli organi statutari di ciascuna organizzazione
  sindacale.
      2.  L'iscrizione alle organizzazioni sindacali é comunque
  su base annuale, ferma restando da un lato la possibilità di
  revoca in qualsiasi momento ai fini della rappresentatività e
  dall'altro la irripetibilità delle somme versate o comunque
  impegnate per l'iscrizione annuale in questione.
      3.  Le forme di iscrizione riconoscibili ai fini della
  rilevazione della misura della rappresentatività sono
  orientativamente le seguenti:
          a)  iscrizione per delega: alla parte datoriale
  viene lasciata delega al versamento all'organizzazione
  sindacale di appartenenza del lavoratore di una quota di
  iscrizione mensile, per dodici o tredici mensilità, il cui
  importo complessivo è pari alla quota di iscrizione
  annuale;
 
                              Pag. 141
 
          b)  iscrizione per cessione: all'ente pagatore
  viene rilasciato mandato alla cessione all'organizzazione
  sindacale di appartenenza del lavoratore di una quota
  stipendiale mensile, per dodici o tredici mensilità, il cui
  importo complessivo è pari alla quota di iscrizione
  annuale;
          c)  iscrizione per versamento diretto: viene
  versata direttamente, in forme verificabili, la quota di
  iscrizione annuale o parte di essa, con attestazione autografa
  certificata dell'iscritto in tal senso.
      4.  Le modalità di rilevazione degli iscritti da parte del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono le
  seguenti:
          a)  per le iscrizioni per delega o per cessione,
  si tiene nota del prospetto trasmesso annualmente, dall'1 al
  31 dicembre, dalle parti datoriali o dagli enti di pagamento
  al Ministero stesso, alle amministrazioni o aziende di
  appartenenza, nonché alle singole organizzazioni sindacali,
  tenendo nota anche, dal mese successivo a quello di
  comunicazione, delle disdette inviate dagli iscritti alle
  organizzazioni sindacali e comunicate alle parti suddette e
  agli uffici locali del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale;
          b)  per le iscrizioni per versamento diretto, si
  tiene egualmente nota del prospetto di esse trasmesso
  annualmente, dall'1 al 31 dicembre, dalle parti datoriali al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alle
  singole organizzazioni sindacali, limitandosi a considerare le
  sole iscrizioni effettuate in forme verificabili della quota
  di iscrizione annuale o parte di essa, unite ad attestazione
  autografa dell'iscritto in tal senso, certificata o dal datore
  di lavoro o da ufficiale di anagrafe o da qualsiasi altro
  pubblico ufficiale utilizzabile per le autentiche, tenendo
  nota anche, dal mese successivo a quello di comunicazione,
  delle disdette inviate dagli iscritti alle organizzazioni
  sindacali e comunicate alle parti suddette e agli uffici
  locali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      5.  Sono fatte salve altre eventuali forme di iscrizione
  purché rilevate in forme tali da permettere agli uffici
  provinciali del lavoro una precisa quantificazione degli
  associati ai fini della definizione della
  rappresentatività.
                           Art. 3.
                           (Firme).
      1.  Tutte le forme di firma per costituzione di comitati
  sono consentite.  La loro scelta è compiuta liberamente dai
  propositori.  La rilevazione delle firme deve poter avvenire
  sulla base della certezza di esse alla stregua di quanto
  precisato per le iscrizioni per versamento diretto.
                           Art. 4.
                         (Adesioni).
      1.  L'adesione alla costituzione dei consigli dei delegati
  è attestata dal timbro sulla matrice della scheda di voto
  relativa.
 
                              Pag. 142
 
                           Art. 5.
                         (Sostegno).
      1.  Il sostegno, tramite partecipazione alle azioni di
  lotta di qualsiasi tipo, su tematiche specifiche, per
  qualsiasi organismo sindacale, deve essere rilevabile nelle
  forme adeguate: per gli scioperi, dall'elenco degli
  scioperanti; per le piattaforme o iniziative specifiche, dai
  firmatari rilevati come previsto all'articolo 3 del presente
  allegato.
                           Capo II
     ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI AI CONSIGLI DEI DELEGATI
                           Art. 6.
  (Attribuzione di contributi ai consigli dei
                          delegati).
      1.  Per la partecipazione alla vita e all'azione degli
  organismi sindacali elettivi, e per la possibilità del
  realizzarsi di tali condizioni, i lavoratori aderenti alle
  elezioni per i consigli dei delegati contribuiranno con una
  quota associativa, automaticamente versata dal datore di
  lavoro a seguito della consegna degli elenchi dei votanti da
  parte della commissione elettorale; tale quota viene
  orientativamente stabilita nell'importo di un terzo della
  media dei contributi sindacali praticati dalle organizzazioni
  sindacali del comparto.
      2.  Parimenti, le organizzazioni sindacali che presentano
  liste per la elezione dei consigli dei delegati ed ottengono
  in essi almeno un eletto, sono tenute a versare un importo
  annuale pari a un terzo dei loro contributi associativi, sotto
  qualunque forma introitati.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0232 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= F PAGINIZ=0140 RIGINIZ=001 PAGFIN=0142 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=140 PAGEFIN=142 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0232 TIPDOCL DOCTIT0232 NDOC0232



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