| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| Art. 1.
(Attribuzione di rappresentatività).
1. In ciascun comparto di contrattazione collettiva
nazionale, pubblico o privato, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ottenuta copia, dalla commissione
elettorale nazionale relativa, del verbale conclusivo delle
elezioni per il consiglio nazionale dei delegati, nel quale
sia evidenziata l'appartenenza eventuale dei singoli delegati
a liste promosse da organizzazioni sindacali e la somma
assoluta e percentuale dei voti di ciascuna lista, nonché il
numero degli aderenti fatto pari al numero totale dei votanti
per il consiglio nazionale dei delegati, attribuisce a
ciascuna organizzazione la rappresentatività direttamente
discendente dalla somma assoluta e percentuale dei voti
espressi per liste ad essa riconducibili e riconosce o meno al
consiglio nazionale dei delegati le prerogative di cui al
comma 2 dell'articolo 20 della presente legge.
2. Tale attribuzione viene formalizzata ad ogni effetto
in un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, emanato entro quindici giorni dal ricevimento del
verbale di cui al comma 1.
3. Le strutture territoriali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale procedono, ai sensi del comma 2, per
l'attribuzione di rappresentatività a livello territoriale e a
livello di ogni unità lavorativa, in relazione agli esiti
delle elezioni rispettive.
4. Agli organismi sindacali che non abbiano presentato
liste per le elezioni dei consigli dei delegati di un
determinato livello è attribuita al medesimo livello la
rappresentatività ad essi derivante dagli esiti ivi ottenuti
in sede di elezioni nazionali; in difetto, viene individuata o
confermata la rappresentatività discendente dalla rilevazione
degli iscritti o firmatari nel rispettivo livello.
Art. 2.
(Agibilità straordinaria).
1. In ciascun comparto di contrattazione collettiva
nazionale, pubblico o privato, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, contestualmente all'emanazione del decreto
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente allegato,
emana un distinto decreto riportante l'attribuzione a ciascun
organismo sindacale associativo ed al consiglio dei delegati
delle spettanti misure di sostegno nazionali,
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discendenti in modo direttamente proporzionale dagli esiti
delle elezioni del livello nazionale, distinguendo tra esoneri
e permessi.
2. Le misure di sostegno locali (permessi retribuiti)
sono attribuite agli organismi che ne hanno titolo in base
all'articolo 17 della presente legge mediante semplice accordo
tra la parte datoriale e gli organismi sindacali interessati.
Di tale accordo è data copia agli uffici locali del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
3. Qualora vi sia assenza di accordo, o dissenso
interpretativo, l'ufficio provinciale del lavoro lo
sostituisce autonomamente, o, rispettivamente, lo dirime, con
proprio decreto emesso entro quindici giorni dalla richiesta
di una delle parti interessate.
Art. 3.
(Decreti successivi).
1. Nelle successive applicazioni delle norme della
presente legge, i decreti di cui agli articoli 1 e 2 del
presente allegato sono prodotti biennalmente, mentre
annualmente o periodicamente sono emanati decreti ad
personam con l'attribuzione ai lavoratori annualmente o
periodicamente designati dagli organismi sindacali degli
esoneri annuali o di periodo.
Art. 4.
(Quantificazione della tutela dei rappresentanti
sindacali).
1. Ad ogni livello lavorativo - locale, territoriale,
nazionale - le associazioni sindacali possono accreditare loro
rappresentanti presso la parte datoriale coperti dalle tutele
di cui all'articolo 39 della presente legge. La misura degli
accrediti aventi effetto ai fini suddetti è così stabilita per
ogni livello lavorativo:
a) livello dell'unità lavorativa:
1) un rappresentante per ogni organizzazione
sindacale o comitato, fino a 20 iscritti o firmatari o
frazione;
2) più, per unità lavorative aventi tra i 15 e i 200
addetti, un ulteriore rappresentante per ogni organizzazione o
comitato ogni 20 iscritti o firmatari ulteriori o frazione;
3) come al punto 2, più, per unità lavorative aventi
tra i 201 e 1.500 addetti, un ulteriore rappresentante delle
medesime strutture ogni ulteriori 30 iscritti o firmatari o
frazione;
4) come al punto 3, più, per unità lavorative aventi
oltre i 1.500 addetti, un ulteriore rappresentante delle
medesime strutture ogni ulteriori 40 iscritti o firmatari o
frazione;
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b) livelli ulteriori:
1) sono coperti dalle tutele di cui all'articolo 39
della presente legge tutti i componenti degli organi statutari
delle organizzazioni sindacali ai vari livelli, nonché gli
esponenti dei comitati aventi compiti di coordinazione a tali
livelli; le medesime tutele si applicano altresì ad un numero
di rappresentanti sindacali aggregati ai suddetti organi
statutari quale struttura tecnica di lavoro sul territorio da
definire in appositi accordi tra le varie controparti.
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