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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2337
DDL0136-0233
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.233 (che inizia a pag.143 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
Pag. 143 ALLEGATO D RICONOSCIMENTO DI RAPPRESENTATIVITA', DI AGIBILITA' STRAORDINARIA E DI TUTELA RAPPRESENTATIVA AGLI ORGANISMI SINDACALI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC136A ZZ13 ZZRM
                           Art. 1.
             (Attribuzione di rappresentatività).
      1.  In ciascun comparto di contrattazione collettiva
  nazionale, pubblico o privato, il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, ottenuta copia, dalla commissione
  elettorale nazionale relativa, del verbale conclusivo delle
  elezioni per il consiglio nazionale dei delegati, nel quale
  sia evidenziata l'appartenenza eventuale dei singoli delegati
  a liste promosse da organizzazioni sindacali e la somma
  assoluta e percentuale dei voti di ciascuna lista, nonché il
  numero degli aderenti fatto pari al numero totale dei votanti
  per il consiglio nazionale dei delegati, attribuisce a
  ciascuna organizzazione la rappresentatività direttamente
  discendente dalla somma assoluta e percentuale dei voti
  espressi per liste ad essa riconducibili e riconosce o meno al
  consiglio nazionale dei delegati le prerogative di cui al
  comma 2 dell'articolo 20 della presente legge.
      2.  Tale attribuzione viene formalizzata ad ogni effetto
  in un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, emanato entro quindici giorni dal ricevimento del
  verbale di cui al comma 1.
      3.  Le strutture territoriali del Ministero del lavoro e
  della previdenza sociale procedono, ai sensi del comma 2, per
  l'attribuzione di rappresentatività a livello territoriale e a
  livello di ogni unità lavorativa, in relazione agli esiti
  delle elezioni rispettive.
      4.  Agli organismi sindacali che non abbiano presentato
  liste per le elezioni dei consigli dei delegati di un
  determinato livello è attribuita al medesimo livello la
  rappresentatività ad essi derivante dagli esiti ivi ottenuti
  in sede di elezioni nazionali; in difetto, viene individuata o
  confermata la rappresentatività discendente dalla rilevazione
  degli iscritti o firmatari nel rispettivo livello.
                           Art. 2.
                  (Agibilità straordinaria).
      1.  In ciascun comparto di contrattazione collettiva
  nazionale, pubblico o privato, il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, contestualmente all'emanazione del decreto
  di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente allegato,
  emana un distinto decreto riportante l'attribuzione a ciascun
  organismo sindacale associativo ed al consiglio dei delegati
  delle spettanti misure di sostegno nazionali,
 
                              Pag. 144
 
  discendenti in modo direttamente proporzionale dagli esiti
  delle elezioni del livello nazionale, distinguendo tra esoneri
  e permessi.
      2.  Le misure di sostegno locali (permessi retribuiti)
  sono attribuite agli organismi che ne hanno titolo in base
  all'articolo 17 della presente legge mediante semplice accordo
  tra la parte datoriale e gli organismi sindacali interessati.
  Di tale accordo è data copia agli uffici locali del Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale.
      3.  Qualora vi sia assenza di accordo, o dissenso
  interpretativo, l'ufficio provinciale del lavoro lo
  sostituisce autonomamente, o, rispettivamente, lo dirime, con
  proprio decreto emesso entro quindici giorni dalla richiesta
  di una delle parti interessate.
                           Art. 3.
                    (Decreti successivi).
      1.  Nelle successive applicazioni delle norme della
  presente legge, i decreti di cui agli articoli 1 e 2 del
  presente allegato sono prodotti biennalmente, mentre
  annualmente o periodicamente sono emanati decreti  ad
  personam  con l'attribuzione ai lavoratori annualmente o
  periodicamente designati dagli organismi sindacali degli
  esoneri annuali o di periodo.
                           Art. 4.
  (Quantificazione della tutela dei rappresentanti
                         sindacali).
      1.  Ad ogni livello lavorativo - locale, territoriale,
  nazionale - le associazioni sindacali possono accreditare loro
  rappresentanti presso la parte datoriale coperti dalle tutele
  di cui all'articolo 39 della presente legge.  La misura degli
  accrediti aventi effetto ai fini suddetti è così stabilita per
  ogni livello lavorativo:
          a)  livello dell'unità lavorativa:
          1) un rappresentante per ogni organizzazione
  sindacale o comitato, fino a 20 iscritti o firmatari o
  frazione;
          2) più, per unità lavorative aventi tra i 15 e i 200
  addetti, un ulteriore rappresentante per ogni organizzazione o
  comitato ogni 20 iscritti o firmatari ulteriori o frazione;
          3) come al punto 2, più, per unità lavorative aventi
  tra i 201 e 1.500 addetti, un ulteriore rappresentante delle
  medesime strutture ogni ulteriori 30 iscritti o firmatari o
  frazione;
          4) come al punto 3, più, per unità lavorative aventi
  oltre i 1.500 addetti, un ulteriore rappresentante delle
  medesime strutture ogni ulteriori 40 iscritti o firmatari o
  frazione;
 
                              Pag. 145
 
          b)  livelli ulteriori:
          1) sono coperti dalle tutele di cui all'articolo 39
  della presente legge tutti i componenti degli organi statutari
  delle organizzazioni sindacali ai vari livelli, nonché gli
  esponenti dei comitati aventi compiti di coordinazione a tali
  livelli; le medesime tutele si applicano altresì ad un numero
  di rappresentanti sindacali aggregati ai suddetti organi
  statutari quale struttura tecnica di lavoro sul territorio da
  definire in appositi accordi tra le varie controparti.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0233 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= F PAGINIZ=0143 RIGINIZ=001 PAGFIN=0145 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=143 PAGEFIN=145 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0233 TIPDOCL DOCTIT0233 NDOC0233



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