Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2338
DDL0136-0234
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.234 (che inizia a pag.146 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
Pag. 146 ALLEGATO E RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DI RAPPRESENTATIVITA', DI AGIBILITA' STRAORDINARIA E DI TUTELA RAPPRESENTATIVA, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, FINO ALLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DEI DELEGATI: A) COMPARTI PRIVATI; B) COMPARTI PUBBLICI; C) INTERCOMPARTI; D) GENERALITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC136A ZZ13 ZZRM
                           Art. 1.
             (Attribuzione di rappresentatività).
        1.  Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli
  affari regionali per quanto concerne i comparti del pubblico
  impiego, udite tutte le organizzazioni sindacali interessate,
  emana:
          a)  un decreto con il quale:
          1) indìce per una data compresa entro i quattro mesi
  dalla emanazione del decreto stesso le prime elezioni generali
  dei consigli dei delegati, da svolgersi contestualmente, ad
  ogni livello (locale, territoriale, nazionale) ed in ogni
  ambito lavorativo (di area, categoria, componente,
  comparto);
          2) articola tutte le disposizioni necessarie ad
  attuare i disposti della presente legge riconducibili
  all'iniziativa istituzionale pubblica;
          b)  un decreto nel quale vengano esplicitate tutte
  le disposizioni attualmente in vigore, escludendo quelle in
  contrasto con la presente legge, e con il quale, in attesa
  dello svolgimento e della proclamazione dei risultati delle
  prime elezioni generali per i consigli dei delegati e fino
  all'emanazione dei decreti di cui all'allegato D alla presente
  legge:
          1) è definita la rappresentatività da riconoscere a
  ciascun organismo sindacale nazionale, sulla base dei
  parametri e delle procedure previsti dalla presente legge e
  dei dati in possesso del Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale e del Dipartimento per la funzione pubblica
  della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei dati
  integrativi e verificabili forniti dagli organismi sindacali
  interessati; sulla medesima base, con proporzionalità
  esclusivamente diretta, è attribuito il diritto a fruire di
  quota parte delle misure di sostegno nazionali previste nelle
  misure fissate dalla presente legge;
          2) è definita la rappresentatività da riconoscere,
  agli ulteriori livelli territoriali, agli organismi di cui al
  comma 1, nonché le norme applicative eventualmente necessarie
  per l'attribuzione delle misure di sostegno previste a livello
  locale.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0234 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= F PAGINIZ=0146 RIGINIZ=001 PAGFIN=0146 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=146 PAGEFIN=146 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0234 TIPDOCL DOCTIT0234 NDOC0234



Ritorna al menu della banca dati