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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2340
DDL0136-0236
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.236 (che inizia a pag.147 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 4032, d'iniziativa del deputato Panetta
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
              (Costituzione delle rappresentanze
                     sindacali unitarie).
     1.  Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo
  delle rappresentanze sindacali unitarie compete singolarmente
  o in modo congiunto a tutti i soggetti legittimati alla
  presentazione delle liste elettorali.
 
                              Pag. 148
 
     2.  Possono presentare proprie liste:
         a)  i sindacati stipulanti i contratti collettivi
  nazionali applicati nelle unità produttive o amministrative in
  cui si svolge l'elezione;
         b)  le associazioni sindacali destinatarie di
  deleghe di aventi diritto al voto, in misura non inferiore al
  3 per cento degli occupati nell'unità produttiva o
  amministrativa;
         c)  i comitati o altre formazioni associative di
  lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa cui
  aderisca, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno
  del 3 per cento degli occupati nella unità produttiva o
  amministrativa; per unità produttive e amministrative con
  aventi diritto al voto superiori a 2 mila unità, il requisito
  è stabilito in cento deleghe o firme.
     3.  I quadri possono presentare proprie liste che abbiano
  l'adesione di almeno il 10 per cento degli appartenenti alla
  categoria.  E' escluso, per essi, il vincolo di cento firme
  previsto dal comma 2, lettera  c).
     4.  I soggetti che assumono l'iniziativa di costituzione o
  rinnovo delle rappresentanze sindacali devono:
         a)  darne informativa nei luoghi di lavoro
  interessati con almeno venti giorni di preavviso rispetto al
  termine fissato per la presentazione delle liste
  elettorali;
         b)  darne tempestiva comunicazione alla direzione
  provinciale del lavoro che vigila sul rispetto degli
  adempimenti e sulle modalità di svolgimento delle elezioni.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0236 TIPDOC=P DOCTIT=0235 COMM= PD PAGINIZ=0147 RIGINIZ=062 PAGFIN=0148 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=147 PAGEFIN=148 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0236 TIPDOCP DOCTIT0235 NDOC0235



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