Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2341
DDL0136-0237
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.237 (che inizia a pag.148 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 4032, d'iniziativa del deputato Panetta
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Composizione della rappresentanza sindacale
                          unitaria).
     1.  Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
  collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è
  composta:
         a)  nelle unità produttive fino a cinquanta
  addetti, da quattro componenti;
         b)  nelle unità produttive da cinquantuno a
  duecento addetti, da sei componenti;
         c)  nelle unità produttive da duecentouno a 3 mila
  addetti, da sei componenti ogni trecento dipendenti o frazione
  di trecento;
         d)  nelle unità produttive con più di tremila
  addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera
  c),  cui si aggiungono sei componenti ogni cinquecento
  addetti o frazione di cinquecento, per il numero di addetti
  superiore a 3 mila.
     2.  I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze,
  mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per
  cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i
  diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20
  maggio 1970, n. 300.  Per quanto attiene al settore del credito
  ed assimilati la dizione "dirigenti" deve intendersi riferita
  all'intero personale direttivo ovvero a dirigenti e
  funzionari.
     3.  Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva
  raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli
  addetti, la composizione delle rappresentanze di cui al comma
  1 deve essere incrementata in modo da garantire almeno un
  rappresentante della categoria.  Per l'elezione, si procede
  nell'ambito di un apposito collegio nel quale esercitano
  l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla
  categoria stessa.
     4.  Nelle imprese articolate in più unità produttive e
  nelle pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti
  organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie
  elette nelle unità produttive.  Modalità di designazione e
  competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite
  mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze
  unitarie interessate.  Le medesime disposizioni si applicano
  alle imprese che operano in più Paesi della Unione europea.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0237 TIPDOC=P DOCTIT=0235 COMM= FPD PAGINIZ=0148 RIGINIZ=030 PAGFIN=0148 RIGFIN=071 UPAG=NO PAGEIN=148 PAGEFIN=148 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0237 TIPDOCP DOCTIT0235 NDOC0235



Ritorna al menu della banca dati