| 2341 | |
| DDL0136-0237 | |
| Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
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| (suddiviso in 281 Unità Documento)
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Unità Documento n.237 (che inizia a pag.148 dello stampato)
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...N. 4032, d'iniziativa del deputato
Panetta
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| Art. 3.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Composizione della rappresentanza sindacale
unitaria).
1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è
composta:
a) nelle unità produttive fino a cinquanta
addetti, da quattro componenti;
b) nelle unità produttive da cinquantuno a
duecento addetti, da sei componenti;
c) nelle unità produttive da duecentouno a 3 mila
addetti, da sei componenti ogni trecento dipendenti o frazione
di trecento;
d) nelle unità produttive con più di tremila
addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera
c), cui si aggiungono sei componenti ogni cinquecento
addetti o frazione di cinquecento, per il numero di addetti
superiore a 3 mila.
2. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze,
mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per
cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i
diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20
maggio 1970, n. 300. Per quanto attiene al settore del credito
ed assimilati la dizione "dirigenti" deve intendersi riferita
all'intero personale direttivo ovvero a dirigenti e
funzionari.
3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva
raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli
addetti, la composizione delle rappresentanze di cui al comma
1 deve essere incrementata in modo da garantire almeno un
rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede
nell'ambito di un apposito collegio nel quale esercitano
l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla
categoria stessa.
4. Nelle imprese articolate in più unità produttive e
nelle pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie
elette nelle unità produttive. Modalità di designazione e
competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite
mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze
unitarie interessate. Le medesime disposizioni si applicano
alle imprese che operano in più Paesi della Unione europea.
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136
TOTPAG=0166 TOTDOC=0281
NDOC=0237 TIPDOC=P DOCTIT=0235 COMM= FPD
PAGINIZ=0148 RIGINIZ=030 PAGFIN=0148 RIGFIN=071 UPAG=NO
PAGEIN=148 PAGEFIN=148
SORTRES= SORTDDL=013600A00
FASCIDC=13DDL0136 A
SORTNAV=0013600A000 00000
ZZDDLC136A NDOC0237 TIPDOCP DOCTIT0235
NDOC0235
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