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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2342
DDL0136-0238
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.238 (che inizia a pag.149 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 4032, d'iniziativa del deputato Panetta
Pag. 149 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Disciplina elettorale).
     1.  I soggetti che hanno assunto l'iniziativa formano, con
  i rappresentanti delle liste presentate, una commissione
  elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie
  fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza, sempre che
  abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
  diritto.
     2.  Sovraintende al regolare svolgimento delle elezioni la
  direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
  che certifica i risultati elettorali e li comunica, entro
  trenta giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale ed alla Presidenza del Consiglio di ministri -
  Dipartimento per la funzione pubblica, i quali pubblicano i
  risultati stessi in un apposito bollettino entro un termine
  compreso tra il trentacinquesimo ed il trentaseiesimo mese
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
  al termine di ogni mese di gennaio di ciascun anno
  successivo.
     3.  Della indizione delle elezioni è data tempestiva
  notizia al datore di lavoro, perché metta a disposizione tutto
  quanto occorre per lo svolgimento delle stesse.
     4.  Alle eventuali integrazioni della disciplina elettorale
  provvedono appositi accordi collettivi, senza possibilità di
  deroga alle condizioni minime di garanzia previste dalla
  presente legge.
     5.  I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad
  avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge
  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per
  rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro
  all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alle
  proclamazioni dei risultati.
     6.  Su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto
  al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta ad
  indire una consultazione referendaria sulla proposta di un
  rinnovo anticipato.  Ove partecipi al voto la maggioranza degli
  aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza
  dei votanti, la rappresentanza uscente indìce le nuove
  elezioni.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0238 TIPDOC=P DOCTIT=0235 COMM= PD PAGINIZ=0149 RIGINIZ=001 PAGFIN=0149 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=149 PAGEFIN=149 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0238 TIPDOCP DOCTIT0235 NDOC0235



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