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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2343
DDL0136-0239
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.239 (che inizia a pag.149 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 4032, d'iniziativa del deputato Panetta
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Diritti e funzioni delle rappresentanze sindacali
               unitarie e dei loro componenti).
     1.  Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione
  collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie
  competono:
         a)  il diritto di convocare assemblee, ai sensi
  dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
         b)  il diritto di promuovere  referendum,  ai
  sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
         c)  il diritto di affissione, di cui all'articolo
  25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
         d)  il diritto di disporre di locali idonei, di cui
  all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
         e)  il diritto di informazione e consultazione su
  quanto di interesse dei lavoratori rappresentati;
         f)  la stipulazione del contratto collettivo
  aziendale nelle materie, con le procedure, modalità ed ambito
  stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato
  nell'unità produttiva o amministrativa, con l'assistenza delle
  competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali
  stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro
  stesso.
     2.  I componenti della rappresentanza sindacale unitaria
  godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge
  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.  Per lo
  svolgimento del loro mandato possono usufruire di permessi,
  con le modalità di cui agli articoli 23 e 24 della citata
  legge n. 300 del 1970.  I permessi retribuiti non possono
  essere inferiori, nel loro complesso, a otto ore mensili per
  il numero dei componenti della rappresentanza sindacale
  unitaria, ovvero nelle unità produttive fino a duecento
  dipendenti, un'ora all'anno per ciascun dipendente per il
  medesimo numero.  Le ore di permesso complessivo sono
  attribuite per due terzi
 
                              Pag. 150
 
  alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce
  secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di
  funzionamento, e per un terzo alle associazioni sindacali
  rappresentative, in proporzione al numero di aderenti
  nell'unità produttiva o amministrativa.  Lo stesso criterio si
  applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
  Nell'area di applicazione del decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i
  permessi retribuiti competono nell'ambito del monte ore
  complessivo stabilito ai sensi dell'articolo 54 del predetto
  decreto legislativo, e ai sensi dell'articolo 3, commi 31, 32,
  33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
     3.  Qualora la rappresentanza sindacale unitaria non sia
  rinnovata alla scadenza, e in ogni altro caso in cui venga a
  mancare, i diritti e le prerogative di cui al comma 1 spettano
  per un periodo massimo di otto mesi ai rappresentanti
  designati dai sindacati firmatari del contratto collettivo
  applicato nell'unità produttiva o amministrativa, in
  proporzione al numero di aderenti nell'unità medesima,
  misurato con le modalità di cui all'articolo 9, nonché alle
  organizzazioni sindacali rappresentative, valutate con
  modalità analoghe.
     4.  Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3,
  nonché per la tutela della libera esplicazione della sua
  attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la
  rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere
  all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
  n. 300, e successive modificazioni.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0239 TIPDOC=P DOCTIT=0235 COMM= PD PAGINIZ=0149 RIGINIZ=041 PAGFIN=0150 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=149 PAGEFIN=150 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0239 TIPDOCP DOCTIT0235 NDOC0235



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