| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Rappresentatività sindacale a livello nazionale,
regionale e provinciale).
1. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove
rappresentanze sindacali unitarie sono considerati
rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale
solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali,
regionali e provinciali applicati nell'impresa o nell'unità
produttiva o amministrativa.
2. Successivamente alla scadenza di cui al comma 1 si
considerano rappresentativi ai vari livelli, nei sensi di cui
al comma 3, i sindacati in possesso dei requisiti di cui al
medesimo comma 3.
3. I criteri di base per la rilevazione della
rappresentatività sono costituiti dal numero degli iscritti,
desumibile dalle deleghe conferite o dai voti conseguiti da
ciascuna organizzazione sindacale in occasione delle elezioni
per le rappresentative sindacali unitarie, valutati per ogni
singolo livello. In ogni caso, per acquisire in qualsiasi
momento la qualifica di sindacato rappresentativo ai vari
livelli o titolo, l'organizzazione deve aver ricevuto adesioni
non inferiori al 5 per cento dei votanti o deleghe non
inferiori al 5 per cento del totale degli iscritti alle
associa- zioni sindacali. Rimane fermo per le organizzazioni
sindacali rappresentative
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delle categorie dei dirigenti e dei quadri il riferimento,
per tali percentuali, ai rispettivi appartenenti alle
categorie stesse, e le percentuali di cui sopra sono elevate
al 10 per cento.
4. La soglia minima del 5 per cento relativa al livello
nazionale non si applica alle organizzazioni sindacali delle
minoranze linguistiche riconosciute. Restano comunque salvi
l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58, il comma 3 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e l'articolo 5- bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in quanto
compatibili con i princìpi della presente legge.
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