Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2347
DDL0136-0243
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.243 (che inizia a pag.151 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 4032, d'iniziativa del deputato Panetta
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Computo degli iscritti e dei voti).
     1.  Ai fini del computo degli iscritti ai sindacati, i
  contributi associativi, ferma ogni garanzia di segretezza,
  devono essere trasmessi dai datori di lavoro o dagli altri
  soggetti contrattualmente individuati alle associazioni
  sindacali cui competono entro il termine di trenta giorni
  dalla data di applicazione della trattenuta; entro il 31
  dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero
  degli iscritti alle diverse associazioni sindacali.  Il
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale vigila,
  attraverso gli organi periferici, sul tempestivo adempimento e
  sulla corrispondenza dei dati comunicati alla effettiva
  consistenza numerica delle deleghe.  In caso di inadempimento,
  la direzione provinciale del lavoro applica la sanzione
  amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 2 milioni ad un
  massimo di lire 10 milioni.
     2.  I lavoratori dipendenti delle unità di cui all'articolo
  1 hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
  dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
  riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
  pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai
  competenti organi statutari.  La delega è rilasciata per
  iscritto ed è trasmessa al datore di lavoro a cura del
  dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.  La
  delega, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
  quello del rilascio, può essere revocata dal dipendente in
  qualsiasi momento.  Fermi rimanendo i princìpi esposti, la
  contrattazione collettiva può stabilire ulteriori modalità
  amministrative in materia.  I lavoratori possono altresì
  rilasciare delega di rappresentanza all'organizzazione
  sindacale prescelta che provvede a depositarla in originale
  presso la competente direzione provinciale del lavoro che, con
  garanzia di segretezza, provvede per suo conto a segnalare i
  relativi dati numerici al datore di lavoro ed al Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale.
     3.  In sede consuntiva di rendicontazione, il Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati
  raccolti, certifica il numero di deleghe per ciascuna
  organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.
     4.  I complessivi dati associativi ed elettorali sono
  trasmessi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
  che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale
  dei registri dei sindacati rappresentativi.
     5.  Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati
  nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i
  risultati elettorali sono trasmessi, tramite le direzioni
  provinciali del lavoro territorialmente competenti, al
  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che provvede,
  d'intesa con il Ministero del lavoro e della previ- denza
 
                              Pag. 152
 
  sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dei dati.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0243 TIPDOC=P DOCTIT=0235 COMM= PD PAGINIZ=0151 RIGINIZ=022 PAGFIN=0152 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=151 PAGEFIN=152 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0243 TIPDOCP DOCTIT0235 NDOC0235



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