| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Computo degli iscritti e dei voti).
1. Ai fini del computo degli iscritti ai sindacati, i
contributi associativi, ferma ogni garanzia di segretezza,
devono essere trasmessi dai datori di lavoro o dagli altri
soggetti contrattualmente individuati alle associazioni
sindacali cui competono entro il termine di trenta giorni
dalla data di applicazione della trattenuta; entro il 31
dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero
degli iscritti alle diverse associazioni sindacali. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale vigila,
attraverso gli organi periferici, sul tempestivo adempimento e
sulla corrispondenza dei dati comunicati alla effettiva
consistenza numerica delle deleghe. In caso di inadempimento,
la direzione provinciale del lavoro applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 2 milioni ad un
massimo di lire 10 milioni.
2. I lavoratori dipendenti delle unità di cui all'articolo
1 hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai
competenti organi statutari. La delega è rilasciata per
iscritto ed è trasmessa al datore di lavoro a cura del
dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata. La
delega, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio, può essere revocata dal dipendente in
qualsiasi momento. Fermi rimanendo i princìpi esposti, la
contrattazione collettiva può stabilire ulteriori modalità
amministrative in materia. I lavoratori possono altresì
rilasciare delega di rappresentanza all'organizzazione
sindacale prescelta che provvede a depositarla in originale
presso la competente direzione provinciale del lavoro che, con
garanzia di segretezza, provvede per suo conto a segnalare i
relativi dati numerici al datore di lavoro ed al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
3. In sede consuntiva di rendicontazione, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati
raccolti, certifica il numero di deleghe per ciascuna
organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.
4. I complessivi dati associativi ed elettorali sono
trasmessi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale
dei registri dei sindacati rappresentativi.
5. Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati
nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i
risultati elettorali sono trasmessi, tramite le direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti, al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che provvede,
d'intesa con il Ministero del lavoro e della previ- denza
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sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dei dati.
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