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Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in
legge, riproduce le disposizioni recate dagli articoli 6, 8,
10, 11, 12, 13 e 14 (con separato provvedimento d'urgenza
vengono invece riproposte le disposizioni recate dagli
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7) del precedente decreto-legge 18
novembre 1995, n.486, decaduto per mancata conversione nei
termini costituzionali. Durante i lavori parlamentari relativi
alla conversione in legge del citato decreto n. 486 del 1995,
infatti, è stato rilevato che, rispondendo a due diverse
finalità, le norme in esso contenute avrebbero dovuto più
opportunamente formare oggetto di due distinti
provvedimenti.
Si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.
Articolo 1. - Reca nuove disposizioni, introdotte
dal Senato della Repubblica, volte a stabilire che chiunque
sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di reati
contro la pubblica amministrazione non può assumere o
mantenere l'incarico di segretario generale, non può ricoprire
incarichi di direzione di uffici, non può svolgere funzioni
ispettive, né far parte di organi collegiali e di commissioni
tributarie.
Articolo 2. - Prevede modifiche in ordine alle prove
che debbono sostenere i partecipanti al concorso, da svolgersi
su base regionale, per l'assunzione presso il Ministero delle
finanze di mille dipendenti da destinare al potenziamento
dell'attività di controllo, di cui 500 per la settima
qualifica e 500 per l'ottava.
Articolo 3. - Prevede disposizioni volte a
razionalizzare il funzionamento della Scuola centrale
tributaria ed a completare il quadro delle attività esperibili
da parte della Scuola di polizia tributaria della Guardia di
finanza. A tal fine, vengono apportate modificazioni alle
attribuzioni conferite alla Scuola centrale dall'articolo 5
della legge 29 ottobre 1991, n. 358 ("Norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze"), e si dispone
che la stessa partecipi, su direttiva del Ministro delle
finanze, alla elaborazione, da parte degli uffici delle
entrate, degli appositi studi di settore, previsti per rendere
più efficace l'azione accertatrice. A tale elaborazione
partecipa, inoltre, la Scuola di polizia tributaria della
Guardia di finanza. E' previsto, altresì, che con successivo
regolamento sia disciplinata la possibilità (attualmente già
concessa alla Scuola superiore della pubblica amministrazione)
per la Scuola di stipulare convenzioni, di consorziarsi con
università ed enti di ricerca, di determinare i compensi e le
forme di erogazione, e di effettuare pubblicazioni e acquisti
di libri e di altro materiale didattico da distribuire a
titolo definitivo ai partecipanti alle attività svolte.
Analoga facoltà di partecipare all'elaborazione degli studi di
settore, come detto, viene riconosciuta anche alla Scuola di
polizia tributaria della Guardia di finanza nel rispetto dei
compiti già previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.
Articolo 4. - Dispone che, per gli esercizi 1994 e
1995, alle spese di funzionamento delle commissioni di studio
per la riforma del sistema tributario, per un importo pari a
300 milioni di lire, si faccia fronte con le somme non
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impegnate iscritte al capitolo 1110 dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze per il 1994.
Articolo 5. - Introduce disposizioni in materia di
versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e di
altre imposte.
In particolare per l'ICI si prevede che:
per quanto riguarda l'imposta dovuta per l'anno 1994 e
successivi, i concessionari non sono obbligati a riversare
l'imposta alla tesoreria dello Stato entro il terzo giorno
lavorativo successivo a quello dell'accreditamento, come
previsto dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1993, n.567 (regolamento di
attuazione del conto fiscale). Si precisa che i medesimi
concessionari sono tenuti al versamento delle somme riscosse
entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade
del mese secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
i concessionari possono prelevare dal conto corrente
postale le somme corrisposte a titolo di ICI esclusivamente
per versarle contestualmente ai comuni destinatari
dell'imposta, al netto delle somme indebitamente affluite sul
conto e delle provvigioni loro spettanti;
gli interessi maturati sulle somme corrisposte a titolo
di ICI sono versati a favore dei comuni in proporzione alla
quota di gettito a ciascuno di essi spettante per l'anno cui
gli interessi si riferiscono.
Lo stesso articolo, inoltre, reca talune disposizioni
volte ad assicurare l'afflusso nelle casse dell'erario entro
l'anno 1995, delle somme dovute ai sensi degli articoli 21,
comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85 (concernenti, rispettivamente, le
operazioni di fusioni o scissioni societarie, le imposte
sostitutive su riserve o fondi in sospensione d'imposta e
l'imposta sostitutiva relativa ai conferimenti previsti
dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n.218). A tal fine
si dispone che i contribuenti intestatari di conto fiscale
devono versare le predette somme esclusivamente presso gli
sportelli dei concessionari della riscossione o presso le
banche delegate. I concessionari a loro volta sono tenuti a
versare entro il 29 dicembre 1995 le somme ricevute dalle
banche il 27 dicembre 1995.
Articolo 6. - Attiene alla competenza del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali e dispone la
proroga al 31 marzo 1995 del termine del 31 dicembre 1994
(previsto dall'articolo 2, comma 17- bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237) di scadenza
delle cambiali agrarie per le aziende agricole colpite da
calamità naturali per almeno tre annate agrarie nel periodo
1980-1992. Tale proroga si rende necessaria per evitare il
riavvio delle procedure esecutive nei confronti delle predette
aziende tuttora onerate da prestiti gravosi.
Articolo 7. - Il 3 marzo 1995, alle ore 19, si è
sviluppato, presso la sede dell'avvocatura distrettuale dello
Stato di Firenze, un incendio di vastissime dimensioni che ha
provocato danni materiali molto ingenti alle strutture
dell'edificio ed anche al sistema di informatizzazione.
L'incendio ha, tra l'altro, provocato la distruzione di almeno
quattrocento fascicoli, relativi ad altrettanti affari
consultivi e contenziosi, e rende tuttora impossibile, a causa
dello spesso stato di fuliggine formatosi, la consultazione di
molti atti relativi alle annate dal 1978 all'attualità. A
tutto ciò si è aggiunto il mancato funzionamento per tre
giorni (4, 6 e 7 marzo 1995) degli uffici addetti al
protocollo della corrispondenza ad alla ricezione degli atti
giudiziari. Siffatta situazione ha provocato la temporanea
interruzione dell'attività d'ufficio con la conseguente
inevitabile impossibilità di far fronte a prescrizioni e
decadenze determinate dal decorso dei termini previsti dalla
legge per la proposizione di azioni, impugnazioni ed eccezioni
processuali.
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Al fine di evitare i rilevanti pregiudizi che ne possono
derivare all'erario ed alle stesse parti private interessate,
si è imposto, per il periodo necessario al ripristino del
normale svolgimento dell'attività d'ufficio, un intervento
legislativo urgente che sospenda i procedimenti giudiziari ed
i termini sostanziali e processuali cui sono interessati i
soggetti patrocinati dall'avvocatura distrettuale dello Stato
di Firenze e le loro controparti. A tale scopo è stata
disposta la sospensione dei termini e dei procedimenti
suindicati dal 4 marzo 1995 fino al 2 aprile 1995,
quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del precedente decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78.
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