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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


235
DDL0012-0002
Progetto di legge Camera n. 12 - testo presentato - (DDL13-12)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C12. TESTIPDL
...C12.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC12 ZZ13 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
  presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in
  legge, riproduce le disposizioni recate dagli articoli 6, 8,
  10, 11, 12, 13 e 14 (con separato provvedimento d'urgenza
  vengono invece riproposte le disposizioni recate dagli
  articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7) del precedente decreto-legge 18
  novembre 1995, n.486, decaduto per mancata conversione nei
  termini costituzionali.  Durante i lavori parlamentari relativi
  alla conversione in legge del citato decreto n. 486 del 1995,
  infatti, è stato rilevato che, rispondendo a due diverse
  finalità, le norme in esso contenute avrebbero dovuto più
  opportunamente formare oggetto di due distinti
  provvedimenti.
     Si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.
       Articolo 1.  - Reca nuove disposizioni, introdotte
  dal Senato della Repubblica, volte a stabilire che chiunque
  sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di reati
  contro la pubblica amministrazione non può assumere o
  mantenere l'incarico di segretario generale, non può ricoprire
  incarichi di direzione di uffici, non può svolgere funzioni
  ispettive, né far parte di organi collegiali e di commissioni
  tributarie.
       Articolo 2.  - Prevede modifiche in ordine alle prove
  che debbono sostenere i partecipanti al concorso, da svolgersi
  su base regionale, per l'assunzione presso il Ministero delle
  finanze di mille dipendenti da destinare al potenziamento
  dell'attività di controllo, di cui 500 per la settima
  qualifica e 500 per l'ottava.
       Articolo 3.  - Prevede disposizioni volte a
  razionalizzare il funzionamento della Scuola centrale
  tributaria ed a completare il quadro delle attività esperibili
  da parte della Scuola di polizia tributaria della Guardia di
  finanza.  A tal fine, vengono apportate modificazioni alle
  attribuzioni conferite alla Scuola centrale dall'articolo 5
  della legge 29 ottobre 1991, n. 358 ("Norme per la
  ristrutturazione del Ministero delle finanze"), e si dispone
  che la stessa partecipi, su direttiva del Ministro delle
  finanze, alla elaborazione, da parte degli uffici delle
  entrate, degli appositi studi di settore, previsti per rendere
  più efficace l'azione accertatrice.  A tale elaborazione
  partecipa, inoltre, la Scuola di polizia tributaria della
  Guardia di finanza.  E' previsto, altresì, che con successivo
  regolamento sia disciplinata la possibilità (attualmente già
  concessa alla Scuola superiore della pubblica amministrazione)
  per la Scuola di stipulare convenzioni, di consorziarsi con
  università ed enti di ricerca, di determinare i compensi e le
  forme di erogazione, e di effettuare pubblicazioni e acquisti
  di libri e di altro materiale didattico da distribuire a
  titolo definitivo ai partecipanti alle attività svolte.
  Analoga facoltà di partecipare all'elaborazione degli studi di
  settore, come detto, viene riconosciuta anche alla Scuola di
  polizia tributaria della Guardia di finanza nel rispetto dei
  compiti già previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.
       Articolo 4.  - Dispone che, per gli esercizi 1994 e
  1995, alle spese di funzionamento delle commissioni di studio
  per la riforma del sistema tributario, per un importo pari a
  300 milioni di lire, si faccia fronte con le somme non
 
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  impegnate iscritte al capitolo 1110 dello stato di previsione
  della spesa del Ministero delle finanze per il 1994.
       Articolo 5.  - Introduce disposizioni in materia di
  versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e di
  altre imposte.
     In particolare per l'ICI si prevede che:
       per quanto riguarda l'imposta dovuta per l'anno 1994 e
  successivi, i concessionari non sono obbligati a riversare
  l'imposta alla tesoreria dello Stato entro il terzo giorno
  lavorativo successivo a quello dell'accreditamento, come
  previsto dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro
  delle finanze 28 dicembre 1993, n.567 (regolamento di
  attuazione del conto fiscale).  Si precisa che i medesimi
  concessionari sono tenuti al versamento delle somme riscosse
  entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade
  del mese secondo quanto previsto dall'articolo 73 del decreto
  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
       i concessionari possono prelevare dal conto corrente
  postale le somme corrisposte a titolo di ICI esclusivamente
  per versarle contestualmente ai comuni destinatari
  dell'imposta, al netto delle somme indebitamente affluite sul
  conto e delle provvigioni loro spettanti;
       gli interessi maturati sulle somme corrisposte a titolo
  di ICI sono versati a favore dei comuni in proporzione alla
  quota di gettito a ciascuno di essi spettante per l'anno cui
  gli interessi si riferiscono.
     Lo stesso articolo, inoltre, reca talune disposizioni
  volte ad assicurare l'afflusso nelle casse dell'erario entro
  l'anno 1995, delle somme dovute ai sensi degli articoli 21,
  comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23
  febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 marzo 1995, n. 85 (concernenti, rispettivamente, le
  operazioni di fusioni o scissioni societarie, le imposte
  sostitutive su riserve o fondi in sospensione d'imposta e
  l'imposta sostitutiva relativa ai conferimenti previsti
  dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n.218). A tal fine
  si dispone che i contribuenti intestatari di conto fiscale
  devono versare le predette somme esclusivamente presso gli
  sportelli dei concessionari della riscossione o presso le
  banche delegate.  I concessionari a loro volta sono tenuti a
  versare entro il 29 dicembre 1995 le somme ricevute dalle
  banche il 27 dicembre 1995.
       Articolo 6.  - Attiene alla competenza del Ministero
  delle risorse agricole, alimentari e forestali e dispone la
  proroga al 31 marzo 1995 del termine del 31 dicembre 1994
  (previsto dall'articolo 2, comma 17- bis,  del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237) di scadenza
  delle cambiali agrarie per le aziende agricole colpite da
  calamità naturali per almeno tre annate agrarie nel periodo
  1980-1992.  Tale proroga si rende necessaria per evitare il
  riavvio delle procedure esecutive nei confronti delle predette
  aziende tuttora onerate da prestiti gravosi.
       Articolo 7.  - Il 3 marzo 1995, alle ore 19, si è
  sviluppato, presso la sede dell'avvocatura distrettuale dello
  Stato di Firenze, un incendio di vastissime dimensioni che ha
  provocato danni materiali molto ingenti alle strutture
  dell'edificio ed anche al sistema di informatizzazione.
  L'incendio ha, tra l'altro, provocato la distruzione di almeno
  quattrocento fascicoli, relativi ad altrettanti affari
  consultivi e contenziosi, e rende tuttora impossibile, a causa
  dello spesso stato di fuliggine formatosi, la consultazione di
  molti atti relativi alle annate dal 1978 all'attualità.  A
  tutto ciò si è aggiunto il mancato funzionamento per tre
  giorni (4, 6 e 7 marzo 1995) degli uffici addetti al
  protocollo della corrispondenza ad alla ricezione degli atti
  giudiziari.  Siffatta situazione ha provocato la temporanea
  interruzione dell'attività d'ufficio con la conseguente
  inevitabile impossibilità di far fronte a prescrizioni e
  decadenze determinate dal decorso dei termini previsti dalla
  legge per la proposizione di azioni, impugnazioni ed eccezioni
  processuali.
 
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     Al fine di evitare i rilevanti pregiudizi che ne possono
  derivare all'erario ed alle stesse parti private interessate,
  si è imposto, per il periodo necessario al ripristino del
  normale svolgimento dell'attività d'ufficio, un intervento
  legislativo urgente che sospenda i procedimenti giudiziari ed
  i termini sostanziali e processuali cui sono interessati i
  soggetti patrocinati dall'avvocatura distrettuale dello Stato
  di Firenze e le loro controparti.  A tale scopo è stata
  disposta la sospensione dei termini e dei procedimenti
  suindicati dal 4 marzo 1995 fino al 2 aprile 1995,
  quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
  del precedente decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78.
 
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