| L'articolo 2 considera che l'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha
autorizzato il Ministero delle finanze a bandire concorsi per
complessivi 1000 posti, la metà dei quali relativi a personale
da inquadrare nel profilo professionale di funzionario
tributario (VIII livello retributivo-funzionale) e l'altra
metà da collocare nel profilo di collaboratore tributario (VII
livello): tale personale è destinato all'attività di controllo
nelle sedi dove si registrano maggiori carenze di organico.
In base alle vigenti disposizioni in materia, per
l'espletamento dei concorsi di cui sopra occorrerebbe far
sostenere ai candidati due prove scritte ed una prova orale
alla quale sarebbero ammessi tutti coloro che risultassero
idonei negli scritti anzidetti.
La procedura dinanzi indicata, tenuto conto del
consistente numero di domande di partecipazione che si prevede
verranno presentate, specialmente per quanto concerne il
profilo professionale di collaboratore tributario, renderebbe
assai lunghi i tempi occorrenti per l'assunzione in servizio
dei vincitori dei concorsi.
La norma in esame, quindi, consente di accelerare i tempi
in questione senza comportare oneri aggiuntivi rispetto a
quelli già previsti.
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