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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2369
DDL0136-0265
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.265 (che inizia a pag.158 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
Pag. 158 N. 4065, d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Rappresentanza sindacale unitaria).
     1.  In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui
  all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.300, e
  successive modificazioni, e nelle unità amministrative
  individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
  modificazioni, i lavoratori hanno diritto di eleggere una
  rappresentanza sindacale unitaria (RSU).  I contratti e gli
  accordi collettivi, stipulati dai sindacati di cui
  all'articolo 6, stabiliscono le modalità per la elezione
  garantendo l'attuazione dei seguenti princìpi:
        a)  attribuzione dell'elettorato attivo e passivo a
  tutti i lavoratori;
        b)  voto segreto su liste e con sistema
  proporzionale;
        c)  periodicità delle elezioni triennale, a pena di
  decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla
  scadenza.
     2.  Alle RSU spettano i diritti di informazione, di
  consultazione, di indirizzo e di contrattazione previsti da
  norme di legge e da contratti collettivi, alle condizioni
  stabilite dalle medesime fonti.
     3.  La contrattazione e gli accordi di cui al comma 1
  definiscono il regolamento di funzionamento, le procedure di
  verifica nonché le sedi e le modalità di soluzione delle
  controversie.
     4.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
  proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, sentite le
  organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
  lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle RSU,
  garantendo l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1 e
  tenendo conto, ove possibile, della disciplina contrattuale
  prevalente in materia.
     5.  Il decreto ministeriale di cui al comma 4 si applica
  esclusivamente nei casi in cui i contratti collettivi di cui
  al comma 1 manchino o non rechino disposizioni sufficienti in
  relazione ai princìpi di cui allo stesso comma 1.
     6.  Le controversie relative alle elezioni di cui al
  presente articolo rientrano nella competenza del pretore, in
  funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui le elezioni
  si svolgono.
     7.  Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei
  lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di
  formazione lavoro e di apprendistato, e con contratti a tempo
  determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore
  agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata
  minore, individuate dalla contrattazione collettiva anche
  aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in
  modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei
  lavoratori in cassa integrazione.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0265 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0158 RIGINIZ=001 PAGFIN=0158 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=158 PAGEFIN=158 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0265 TIPDOCL DOCTIT0265 NDOC0265



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