Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2376
DDL0136-0272
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.272 (che inizia a pag.161 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
...N. 4065, d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Computo degli iscritti e dei voti).
     1.  I criteri di base per la rilevazione della consistenza
  associativa e numerica sono costituiti dal numero degli
  iscritti, desumibile dalle deleghe conferite per i contributi
  sindacali, nonché dai voti conseguiti da ciascuna
  organizzazione sindacale in occasione delle elezioni per le
  rappresentanze sindacali unitarie, valutati per ogni singolo
  livello.
     2.  Ai fini del computo degli iscritti, entro il 31
  dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero
  degli iscritti alle diverse associazioni sindacali alla data
  del precedente 31 ottobre.  Il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale vigila, attraverso gli organi periferici,
  sul tempestivo adempimento e sulla corrispondenza dei dati
  comunicati alla effettiva consistenza numerica delle deleghe.
  In caso di inadempimento, la direzione provinciale del lavoro
  competente per territorio applica la sanzione amministrativa
  pecuniaria da un minimo di lire 2 milioni ad un massimo di
  lire 10 milioni.
     3.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
  sulla base dei dati raccolti, certifica il numero di deleghe
  per ciascuna organizzazione sindacale nell'anno di
  riferimento.
     4.  Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati
  nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i
  risultati elettorali sono trasmessi, tramite le direzioni
  provinciali del lavoro territorialmente competenti, al CNEL
  che provvede, di intesa con il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale
  dei dati.
     5.  I complessivi dati associativi ed elettivi rilevati ai
  sensi del comma 4 sono elaborati dal CNEL, ai fini della
  istituzione, della tenuta e dell'aggiornamento annuale del
  registro delle associazioni sindacali rappresentative, sulla
  base di uno schema di regolamento da esso elaborato ed emanato
  dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio
  decreto.
     6.  I contratti collettivi di lavoro, nazionali ed
  aziendali e gli accordi interconfederali, con o senza la
  partecipazione delle autorità di governo, sono trasmessi dopo
  la loro sottoscrizione, a cura di una qualsiasi delle parti
  contraenti, al CNEL, che ne tiene un apposito archivio.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0272 TIPDOC=P DOCTIT=0265 COMM= PD PAGINIZ=0161 RIGINIZ=029 PAGFIN=0161 RIGFIN=072 UPAG=NO PAGEIN=161 PAGEFIN=161 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0272 TIPDOCP DOCTIT0265 NDOC0265



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