| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
TESTIPDL
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| (Computo degli iscritti e dei voti).
1. I criteri di base per la rilevazione della consistenza
associativa e numerica sono costituiti dal numero degli
iscritti, desumibile dalle deleghe conferite per i contributi
sindacali, nonché dai voti conseguiti da ciascuna
organizzazione sindacale in occasione delle elezioni per le
rappresentanze sindacali unitarie, valutati per ogni singolo
livello.
2. Ai fini del computo degli iscritti, entro il 31
dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero
degli iscritti alle diverse associazioni sindacali alla data
del precedente 31 ottobre. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale vigila, attraverso gli organi periferici,
sul tempestivo adempimento e sulla corrispondenza dei dati
comunicati alla effettiva consistenza numerica delle deleghe.
In caso di inadempimento, la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di lire 2 milioni ad un massimo di
lire 10 milioni.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sulla base dei dati raccolti, certifica il numero di deleghe
per ciascuna organizzazione sindacale nell'anno di
riferimento.
4. Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati
nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i
risultati elettorali sono trasmessi, tramite le direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti, al CNEL
che provvede, di intesa con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale
dei dati.
5. I complessivi dati associativi ed elettivi rilevati ai
sensi del comma 4 sono elaborati dal CNEL, ai fini della
istituzione, della tenuta e dell'aggiornamento annuale del
registro delle associazioni sindacali rappresentative, sulla
base di uno schema di regolamento da esso elaborato ed emanato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio
decreto.
6. I contratti collettivi di lavoro, nazionali ed
aziendali e gli accordi interconfederali, con o senza la
partecipazione delle autorità di governo, sono trasmessi dopo
la loro sottoscrizione, a cura di una qualsiasi delle parti
contraenti, al CNEL, che ne tiene un apposito archivio.
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