| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| ...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A,
C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
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| 1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Rappresentanze sindacali di base). -
1. In ogni unità produttiva o amministrativa, comprese
quelle della pubblica amministrazione individuate ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero ai sensi
dei successivi provvedimenti normativi, contratti o accordi
collettivi, possono essere costituite rappresentanze sindacali
dei lavoratori e organismi di rappresentanza unitaria
nell'ambito delle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale od aziendale.
2. Sono rappresentative sul piano nazionale le
organizzazioni sindacali con un numero di iscritti non
inferiore al 5 per cento delle adesioni complessivamente
espresse dai lavoratori del comparto o della categoria
rappresentata.
3. Sono rappresentative sul piano aziendale le
organizzazioni sindacali con un numero di iscritti non
inferiore al 10 per cento delle adesioni espresse dai
lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva o
amministrativa.
4. Nel caso che i lavoratori rappresentati abbiano
partecipato all'elezione di organismi di rappresentanza
unitaria secondo quanto previsto dal comma 7, con il voto di
almeno il 30 per cento degli addetti, le percentuali di cui ai
commi 2 e 3 devono essere rapportate alla media tra il dato
associativo e quello elettorale rispettivamente sul piano
nazionale od aziendale.
5. La certificazione dei dati associativi e,
nell'ipotesi di cui al comma 4, di quelli elettorali avviene
annualmente per il tramite di apposite commissioni paritetiche
operanti presso le sedi centrali e periferiche del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, con la collaborazione,
per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, del
Dipartimento della funzione pubblica e dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
6. La costituzione delle rappresentanze sindacali
avviene ad iniziativa dei lavoratori dell'unità produttiva o
amministrativa, secondo le modalità previste dagli statuti
delle organizzazioni sindacali di riferimento.
7. Ad iniziativa anche disgiunta delle
organizzazioni sindacali rappresentative possono essere
costituiti organismi di rappresentanza unitaria del personale
nei casi e secondo le modalità previste da contratti
collettivi nazionali. Questi definiscono la composizione degli
organismi di rappresentanza unitaria e le specifiche modalità
delle elezioni, prevedendo, in ogni caso, il metodo
proporzionale, la partecipazione di tutti i lavoratori
dell'unità produttiva o amministrativa, il voto segreto e il
periodico rinnovo. In particolare, deve essere garantita la
facoltà di presentare liste anche alle organizzazioni
sindacali non firmatarie dei predetti contratti collettivi
purché rappresentative sul piano aziendale, ovvero purché la
relativa lista sia corredata da un numero di firme di
lavoratori dell'unità interessata non inferiore al 5 per
cento.
8. I contratti collettivi stabiliscono criteri e
modalità con cui sono trasferite ai componenti della
rappresentanza unitaria del personale i poteri e le garanzie
spettanti ai rappresentanti sindacali aziendali e possono
prevedere che l'esercizio dei diritti di informazione,
consultazione e partecipazione, derivanti da disposizioni di
legge o di contratto collettivo, spetti alla rappresentanza
sindacale unitaria anziché alle singole rappresentanze
sindacali aziendali.
9. Per l'ipotesi di cui al comma 8, il monte ore di
permessi retribuiti spettanti ai dirigenti della
rappresentanza unitaria è aumentato del 10 per cento rispetto
alle previsioni di legge o di contratto collettivo per i
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
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10. In ogni caso agli organismi di rappresentanza
unitaria si applica l'articolo 27 della presente legge".
2. Le modalità per la certificazione dei dati associativi
e di quelli elettorali di cui al comma 5 dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, sono stabilite entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le parti incompatibili delle disposizioni degli
articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
396, si applica il disposto dell'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo.
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