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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2383
DDL0136-0279
Relazione Camera n. 136-A (DDL13-136-A)
(suddiviso in 281 Unità Documento)
Unità Documento n.279 (che inizia a pag.165 dello stampato)
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A. TESTIPDL
...C136A, C2052A, C3147A, C3707A, C3831A, C3849A, C3850A, C3866A, C3896A, C4032A, C4064A, C4065A, C4066A, C4451A.
Pag. 165 N. 4451, d'iniziativa del deputato Gaetano Veneto
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC136A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 19. -  (Rappresentanze sindacali di base).  -
  1.  In ogni unità produttiva o amministrativa, comprese
  quelle della pubblica amministrazione individuate ai sensi del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero ai sensi
  dei successivi provvedimenti normativi, contratti o accordi
  collettivi, possono essere costituite rappresentanze sindacali
  dei lavoratori e organismi di rappresentanza unitaria
  nell'ambito delle organizzazioni sindacali rappresentative sul
  piano nazionale od aziendale.
       2.  Sono rappresentative sul piano nazionale le
  organizzazioni sindacali con un numero di iscritti non
  inferiore al 5 per cento delle adesioni complessivamente
  espresse dai lavoratori del comparto o della categoria
  rappresentata.
       3.  Sono rappresentative sul piano aziendale le
  organizzazioni sindacali con un numero di iscritti non
  inferiore al 10 per cento delle adesioni espresse dai
  lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva o
  amministrativa.
       4.  Nel caso che i lavoratori rappresentati abbiano
  partecipato all'elezione di organismi di rappresentanza
  unitaria secondo quanto previsto dal comma 7, con il voto di
  almeno il 30 per cento degli addetti, le percentuali di cui ai
  commi 2 e 3 devono essere rapportate alla media tra il dato
  associativo e quello elettorale rispettivamente sul piano
  nazionale od aziendale.
       5.  La certificazione dei dati associativi e,
  nell'ipotesi di cui al comma 4, di quelli elettorali avviene
  annualmente per il tramite di apposite commissioni paritetiche
  operanti presso le sedi centrali e periferiche del Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale, con la collaborazione,
  per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, del
  Dipartimento della funzione pubblica e dell'Agenzia per la
  rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
  (ARAN), secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
  funzione pubblica.
       6.  La costituzione delle rappresentanze sindacali
  avviene ad iniziativa dei lavoratori dell'unità produttiva o
  amministrativa, secondo le modalità previste dagli statuti
  delle organizzazioni sindacali di riferimento.
       7.  Ad iniziativa anche disgiunta delle
  organizzazioni sindacali rappresentative possono essere
  costituiti organismi di rappresentanza unitaria del personale
  nei casi e secondo le modalità previste da contratti
  collettivi nazionali.  Questi definiscono la composizione degli
  organismi di rappresentanza unitaria e le specifiche modalità
  delle elezioni, prevedendo, in ogni caso, il metodo
  proporzionale, la partecipazione di tutti i lavoratori
  dell'unità produttiva o amministrativa, il voto segreto e il
  periodico rinnovo.  In particolare, deve essere garantita la
  facoltà di presentare liste anche alle organizzazioni
  sindacali non firmatarie dei predetti contratti collettivi
  purché rappresentative sul piano aziendale, ovvero purché la
  relativa lista sia corredata da un numero di firme di
  lavoratori dell'unità interessata non inferiore al 5 per
  cento.
       8.  I contratti collettivi stabiliscono criteri e
  modalità con cui sono trasferite ai componenti della
  rappresentanza unitaria del personale i poteri e le garanzie
  spettanti ai rappresentanti sindacali aziendali e possono
  prevedere che l'esercizio dei diritti di informazione,
  consultazione e partecipazione, derivanti da disposizioni di
  legge o di contratto collettivo, spetti alla rappresentanza
  sindacale unitaria anziché alle singole rappresentanze
  sindacali aziendali.
       9.  Per l'ipotesi di cui al comma 8, il monte ore di
  permessi retribuiti spettanti ai dirigenti della
  rappresentanza unitaria è aumentato del 10 per cento rispetto
  alle previsioni di legge o di contratto collettivo per i
  dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
 
                              Pag. 166
 
       10.  In ogni caso agli organismi di rappresentanza
  unitaria si applica l'articolo 27 della presente legge".
     2.  Le modalità per la certificazione dei dati associativi
  e di quelli elettorali di cui al comma 5 dell'articolo 19
  della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dal comma
  1 del presente articolo, sono stabilite entro sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     3.  Per le parti incompatibili delle disposizioni degli
  articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
  396, si applica il disposto dell'articolo 19 della legge 20
  maggio 1970, n. 300, come sostituito dal comma 1 del presente
  articolo.
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0136 TOTPAG=0166 TOTDOC=0281 NDOC=0279 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0165 RIGINIZ=001 PAGFIN=0166 RIGFIN=013 UPAG=SI PAGEIN=165 PAGEFIN=166 SORTRES= SORTDDL=013600A00 FASCIDC=13DDL0136 A SORTNAV=0013600A000 00000 ZZDDLC136A NDOC0279 TIPDOCL DOCTIT0279 NDOC0279



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