| ...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis,
C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis,
C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
TESTIPDL
| |
| ...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis,
C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis,
C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
| |
| Pag. 6
Onorevoli Colleghi! - Le modifiche proposte da questo
testo alternativo di minoranza sono mirate a rendere più agili
e realistiche, e nel contempo più democratiche, le norme
relative alle rappresentanze sindacali unitarie, alla
rappresentatività sindacale e all'efficacia dei contratti di
lavoro.
Nel comma 2 dell'articolo 1 si elimina il potere di
intervento del Governo sulle rappresentanze sindacali unitarie
nelle unità che occupano meno di 15 dipendenti; questo potere
di intervento da un lato risulta lesivo del principio di
libertà sindacale e dall'altro lato rischia di appesantire il
funzionamento organizzativo e le relazioni industriali delle
piccole imprese.
Nell'articolo 2 si riduce dal 5 al 3 per cento la
percentuale di firme rispetto agli occupati necessari per
presentare le liste per le elezioni delle RSU. Questa modifica
si muove nel segno di permettere la presentazione di liste
anche in condizioni ambientali che rendono problematica la
raccolta di firme, salvo poi verificare all'atto del voto
l'effettiva rappresentatività delle liste proposte. In questo
senso si muove anche l'emendamento che riduce la percentuale
delle firme necessarie alla presentazione di liste in unità
con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2000.
Analogamente, nell'articolo 8 comma 3, si riduce dal 5 al 3
per cento la soglia affinché i sindacati possano essere
considerati rappresentativi ai vari livelli.
Sempre nell'articolo 2 viene aggiunto un quarto comma
necessario ad introdurre il cosiddetto "voto di lista", ovvero
la possibilità di partecipare alle votazioni utili per la
determinazione alla rappresentatività in tutte le unità
produttive, anche dove i proponenti della lista non concorrono
alla elezione della RSU, ma sono stati in grado di raccogliere
non meno dell'1 per cento delle firme degli aventi diritto al
voto a livello nazionale nella rispettiva area contrattuale.
Questa disposizione è necessaria per evitare che la
rappresentatività nazionale di una lista venga falcidiata dai
voti dei lavoratori delle unità produttive in cui non vi è una
presenza organizzata corrispondente alla lista stessa.
Conseguente a questa impostazione è la modifica del punto 3
del comma 1 dell'articolo 3 che introduce la duplice
espressione di voto, la prima per la elezione della RSU, la
seconda per la determinazione della rappresentatività
sindacale.
Nell'articolo 4 comma 5 si precisa meglio il diritto di
voto dei lavoratori agricoli, ammettendo a pari diritto anche
gli addetti che hanno lavorato per fasi lavorative non
inferiori a 51 giornate negli ultimi 365 giorni.
Nell'articolo 5 viene introdotta la figura di un agente
contrattuale integrato formato dalla rappresentanza eletta più
una quota dei rappresentanti dei sindacati stipulanti il
contratto nazionale di lavoro, in numero non superiore alla
metà dei membri della RSU. In questo modo i diritti alla
contrattazione delle rappresentanze sindacali unitarie vengono
saldamente ancorati alle associazioni sindacali che hanno
negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato in azienda.
Al comma 4 dell'articolo 5 viene imposto un tetto
all'ammontare dei permessi retribuiti che non può superare
quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori per evitare di
imporre nuovi oneri alle imprese e rispettare il principio
"dell'invarianza dei costi" previsto dal Protocollo del 23
luglio 1993. Nel comma 5 si specifica che l'attribuzione di un
terzo dei permessi e delle ore di assemblea deve essere
Pag. 7
riferita alle organizzazioni sindacali rappresentative che
abbiano negoziato e firmato contratti collettivi applicati
nell'unità produttiva e non ai sindacati rappresentativi (le
due nozioni, infatti, nell'impianto della legge coincidono
solo in via transitoria). Per lo stesso motivo si introduce
nell'articolo 6 comma 1 la specifica di organizzazioni
rappresentative che "abbiano negoziato o stipulato il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'unità
produttiva di riferimento".
Nell'articolo 9 vengono annullate le norme che impongono
la durata quadriennale della cessione del credito delle quote
sindacali, nonché quelle che definiscono la revoca della
cessione. In tal modo la normativa di tali funzioni viene
affidata ai contratti collettivi e al codice civile.
Nell'articolo 10, comma 1 viene soppresso il principio
della validità erga omnes del contratto collettivo, se
riferito al contratto collettivo nazionale di categoria.
Qualsiasi soluzione deve tenere conto dei precetti contenuti
nell'articolo 39 della Costituzione, il quale prevede che
contratti collettivi validi erga omnes possano essere
solo stipulati da sindacati rappresentati unitariamente in
proporzione ai loro iscritti. Di fronte a tali norme
costituzionali non sono praticabili scorciatoie legate a
sistemi diversi di rappresentanza per attuare il contratto
erga omens. Per il contratto aziendale sorgono meno
problemi ed è quindi ipotizzabile - in quanto
costituzionalmente lecita - una soluzione che non preveda
l'applicazione de jure anche ai lavoratori non iscritti,
dal momento che il contratto è stipulato dalla RSU che
rappresenta unitariamente e proporzionalmente tutti i
lavoratori.
Nel comma 2 dell'articolo 10 si specifica che la
possibilità di ricorrere ad una consultazione dei lavoratori
in materia di verifica risolutiva dei contratti può avvenire
solo per iniziativa della componente sindacale dissenziente
che superi nell'unità produttiva la soglia del 10 per cento
come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Tale
modifica dunque esclude sia i sindacati che adottano
comportamenti autoreferenziali, perché costretti a farsi
carico dell'allargamento del consenso nel luogo di lavoro, sia
eventuali "plebiscitarismi" inadeguati a reggere i costi di un
referendum "fasullo" o meramente politico.
Altra cosa di notevole rilevanza è la previsione che
l'iniziativa referendaria possa comunque essere assunta
solamente dal sindacato o dalla componente della RSU
"dissenziente" rendendo dunque i sindacati firmatari
responsabili di un loro eventuale inadempimento.
Giovanni ALEMANNO, relatore di minoranza.
| |