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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2387
DDL0136-0002
Relazione Camera n. 136-A bis - di minoranza - (DDL13-136-A-bis)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis, C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis, C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis. TESTIPDL
...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis, C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis, C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC136A2 ZZ13 ZZRL ZZMI
                               Pag. 6
 
     Onorevoli Colleghi! - Le modifiche proposte da questo
  testo alternativo di minoranza sono mirate a rendere più agili
  e realistiche, e nel contempo più democratiche, le norme
  relative alle rappresentanze sindacali unitarie, alla
  rappresentatività sindacale e all'efficacia dei contratti di
  lavoro.
     Nel comma 2 dell'articolo 1 si elimina il potere di
  intervento del Governo sulle rappresentanze sindacali unitarie
  nelle unità che occupano meno di 15 dipendenti; questo potere
  di intervento da un lato risulta lesivo del principio di
  libertà sindacale e dall'altro lato rischia di appesantire il
  funzionamento organizzativo e le relazioni industriali delle
  piccole imprese.
     Nell'articolo 2 si riduce dal 5 al 3 per cento la
  percentuale di firme rispetto agli occupati necessari per
  presentare le liste per le elezioni delle RSU.  Questa modifica
  si muove nel segno di permettere la presentazione di liste
  anche in condizioni ambientali che rendono problematica la
  raccolta di firme, salvo poi verificare all'atto del voto
  l'effettiva rappresentatività delle liste proposte.  In questo
  senso si muove anche l'emendamento che riduce la percentuale
  delle firme necessarie alla presentazione di liste in unità
  con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2000.
  Analogamente, nell'articolo 8 comma 3, si riduce dal 5 al 3
  per cento la soglia affinché i sindacati possano essere
  considerati rappresentativi ai vari livelli.
     Sempre nell'articolo 2 viene aggiunto un quarto comma
  necessario ad introdurre il cosiddetto "voto di lista", ovvero
  la possibilità di partecipare alle votazioni utili per la
  determinazione alla rappresentatività in tutte le unità
  produttive, anche dove i proponenti della lista non concorrono
  alla elezione della RSU, ma sono stati in grado di raccogliere
  non meno dell'1 per cento delle firme degli aventi diritto al
  voto a livello nazionale nella rispettiva area contrattuale.
  Questa disposizione è necessaria per evitare che la
  rappresentatività nazionale di una lista venga falcidiata dai
  voti dei lavoratori delle unità produttive in cui non vi è una
  presenza organizzata corrispondente alla lista stessa.
  Conseguente a questa impostazione è la modifica del punto 3
  del comma 1 dell'articolo 3 che introduce la duplice
  espressione di voto, la prima per la elezione della RSU, la
  seconda per la determinazione della rappresentatività
  sindacale.
     Nell'articolo 4 comma 5 si precisa meglio il diritto di
  voto dei lavoratori agricoli, ammettendo a pari diritto anche
  gli addetti che hanno lavorato per fasi lavorative non
  inferiori a 51 giornate negli ultimi 365 giorni.
     Nell'articolo 5 viene introdotta la figura di un agente
  contrattuale integrato formato dalla rappresentanza eletta più
  una quota dei rappresentanti dei sindacati stipulanti il
  contratto nazionale di lavoro, in numero non superiore alla
  metà dei membri della RSU.  In questo modo i diritti alla
  contrattazione delle rappresentanze sindacali unitarie vengono
  saldamente ancorati alle associazioni sindacali che hanno
  negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di
  lavoro applicato in azienda.
     Al comma 4 dell'articolo 5 viene imposto un tetto
  all'ammontare dei permessi retribuiti che non può superare
  quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori per evitare di
  imporre nuovi oneri alle imprese e rispettare il principio
  "dell'invarianza dei costi" previsto dal Protocollo del 23
  luglio 1993.  Nel comma 5 si specifica che l'attribuzione di un
  terzo dei permessi e delle ore di assemblea deve essere
 
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  riferita alle organizzazioni sindacali rappresentative che
  abbiano negoziato e firmato contratti collettivi applicati
  nell'unità produttiva e non ai sindacati rappresentativi (le
  due nozioni, infatti, nell'impianto della legge coincidono
  solo in via transitoria).  Per lo stesso motivo si introduce
  nell'articolo 6 comma 1 la specifica di organizzazioni
  rappresentative che "abbiano negoziato o stipulato il
  contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'unità
  produttiva di riferimento".
     Nell'articolo 9 vengono annullate le norme che impongono
  la durata quadriennale della cessione del credito delle quote
  sindacali, nonché quelle che definiscono la revoca della
  cessione.  In tal modo la normativa di tali funzioni viene
  affidata ai contratti collettivi e al codice civile.
     Nell'articolo 10, comma 1 viene soppresso il principio
  della validità  erga omnes  del contratto collettivo, se
  riferito al contratto collettivo nazionale di categoria.
  Qualsiasi soluzione deve tenere conto dei precetti contenuti
  nell'articolo 39 della Costituzione, il quale prevede che
  contratti collettivi validi  erga omnes  possano essere
  solo stipulati da sindacati rappresentati unitariamente in
  proporzione ai loro iscritti.  Di fronte a tali norme
  costituzionali non sono praticabili scorciatoie legate a
  sistemi diversi di rappresentanza per attuare il contratto
  erga omens.  Per il contratto aziendale sorgono meno
  problemi ed è quindi ipotizzabile - in quanto
  costituzionalmente lecita - una soluzione che non preveda
  l'applicazione  de jure  anche ai lavoratori non iscritti,
  dal momento che il contratto è stipulato dalla RSU che
  rappresenta unitariamente e proporzionalmente tutti i
  lavoratori.
     Nel comma 2 dell'articolo 10 si specifica che la
  possibilità di ricorrere ad una consultazione dei lavoratori
  in materia di verifica risolutiva dei contratti può avvenire
  solo per iniziativa della componente sindacale dissenziente
  che superi nell'unità produttiva la soglia del 10 per cento
  come media tra il dato associativo e il dato elettorale.  Tale
  modifica dunque esclude sia i sindacati che adottano
  comportamenti autoreferenziali, perché costretti a farsi
  carico dell'allargamento del consenso nel luogo di lavoro, sia
  eventuali "plebiscitarismi" inadeguati a reggere i costi di un
  referendum "fasullo" o meramente politico.
     Altra cosa di notevole rilevanza è la previsione che
  l'iniziativa referendaria possa comunque essere assunta
  solamente dal sindacato o dalla componente della RSU
  "dissenziente" rendendo dunque i sindacati firmatari
  responsabili di un loro eventuale inadempimento.
                 Giovanni ALEMANNO,  relatore di minoranza.
 
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