| (Effetti delle sentenze di condanna per reati contro
la pubblica amministrazione).
1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza
previste da altre norme di legge, chiunque sia stato
definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro
la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero
per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della
pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, non può assumere o mantenere
l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze;
non può dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici,
reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni
ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far
parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie
dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che
esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può
esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o
dei contribuenti.
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