| ...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis,
C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis,
C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
TESTIPDL
| |
| ...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis,
C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis,
C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
| |
| (Disciplina elettorale).
1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali,
stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscono la
disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze
sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti
principi:
1) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a
tutti i lavoratori;
2) espressione da parte dei lavoratori di un voto
personale, eguale, libero e segreto;
Pag. 10
3) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro
a liste concorrenti, con la duplice espressione di voto, la
prima per la elezione della RSU aziendale, la seconda per la
determinazione della rappresentatività di cui al successivo
articolo 8;
4) periodicità triennale delle elezioni;
5) svolgimento delle elezioni entro un periodo
dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a
tre mesi per ciascun comparto contrattuale;
6) svolgimento delle operazioni di voto entro il
termine strettamente necessario alla partecipazione della
totalità degli aventi diritto al voto;
7) invalidità della consultazione nel caso abbiano
partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in
tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica
fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da
tenersi entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione
è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che
abbiano partecipato al voto;
8) partecipazione alle operazioni di voto e di
scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per
ciascuna lista;
9) equa rappresentanza sindacale tra gli eletti di
lavoratrici e lavoratori;
10) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie
elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla
scadenza del mandato;
11) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle
elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino a
quindici dipendenti.
2. Della indizione delle elezioni di cui alla presente
legge è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale
è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei
allo svolgimento delle stesse.
3. I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad
avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge
20 Maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per
rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro
all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alle
proclamazioni dei risultati.
4. La commissione elettorale, che garantisce il regolare
andamento delle varie fasi e proclama eletta la rappresentanza
che ha ottenuto il maggior numero di voti, è composta da un
rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate.
Ciascuna lista presentata nomina, contestualmente, un
rappresentante supplente.
5. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie
concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La
domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non
quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati
paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 o
siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai
comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla
Pag. 11
data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I
comitati paritetici si pronunciano sull'istanza adottando
deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la
rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono,
eventualmente procedendo alla rettifica del risultato
elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.
6. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 7
dell'articolo 8 comunicano, entro trenta giorni, i risultati
elettorali al CNEL, che provvede alla loro pubblicazione in un
apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno
successivo.
7. Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua
costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi
diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta
a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di
suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza
degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla
maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice
immediate, nuove elezioni.
(alternativo all'articolo 3 del testo
della Commissione).
| |