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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2390
DDL0136-0005
Relazione Camera n. 136-A bis - di minoranza - (DDL13-136-A-bis)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis, C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis, C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis. TESTIPDL
...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis, C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis, C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12 del Regolamento).
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC136A2 ZZ13 ZZPD ZZMI
                   (Disciplina elettorale).
      1.  I contratti nazionali o gli accordi interconfederali,
  stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscono la
  disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze
  sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti
  principi:
        1) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a
  tutti i lavoratori;
        2) espressione da parte dei lavoratori di un voto
  personale, eguale, libero e segreto;
 
                              Pag. 10
 
        3) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro
  a liste concorrenti, con la duplice espressione di voto, la
  prima per la elezione della RSU aziendale, la seconda per la
  determinazione della rappresentatività di cui al successivo
  articolo 8;
        4) periodicità triennale delle elezioni;
        5) svolgimento delle elezioni entro un periodo
  dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a
  tre mesi per ciascun comparto contrattuale;
        6) svolgimento delle operazioni di voto entro il
  termine strettamente necessario alla partecipazione della
  totalità degli aventi diritto al voto;
        7) invalidità della consultazione nel caso abbiano
  partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in
  tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica
  fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da
  tenersi entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione
  è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che
  abbiano partecipato al voto;
        8) partecipazione alle operazioni di voto e di
  scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per
  ciascuna lista;
        9) equa rappresentanza sindacale tra gli eletti di
  lavoratrici e lavoratori;
        10) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie
  elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla
  scadenza del mandato;
        11) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle
  elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino a
  quindici dipendenti.
      2.  Della indizione delle elezioni di cui alla presente
  legge è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale
  è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei
  allo svolgimento delle stesse.
      3.  I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad
  avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge
  20 Maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per
  rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro
  all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alle
  proclamazioni dei risultati.
      4.  La commissione elettorale, che garantisce il regolare
  andamento delle varie fasi e proclama eletta la rappresentanza
  che ha ottenuto il maggior numero di voti, è composta da un
  rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate.
  Ciascuna lista presentata nomina, contestualmente, un
  rappresentante supplente.
      5.  Il giudice del lavoro è competente sulle controversie
  concernenti le elezioni di cui al presente articolo.  La
  domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non
  quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati
  paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 o
  siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di
  presentazione dell'istanza ai comitati stessi.  L'istanza ai
  comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla
 
                              Pag. 11
 
  data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce.  I
  comitati paritetici si pronunciano sull'istanza adottando
  deliberazioni motivate.  Ove ritengano infondata l'istanza, la
  rigettano.  Ove la ritengano fondata, la accolgono,
  eventualmente procedendo alla rettifica del risultato
  elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.
      6.  I comitati paritetici provinciali di cui al comma 7
  dell'articolo 8 comunicano, entro trenta giorni, i risultati
  elettorali al CNEL, che provvede alla loro pubblicazione in un
  apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno
  successivo.
      7.  Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua
  costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi
  diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta
  a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di
  suo rinnovo anticipato.  Ove partecipi al voto la maggioranza
  degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla
  maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice
  immediate, nuove elezioni.
            (alternativo all'articolo 3 del testo
                     della Commissione).
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0136 TOTPAG=0018 TOTDOC=0014 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=040 PAGFIN=0011 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=013600A02 FASCIDC=13DDL0136 A02 SORTNAV=0013600A020 00000 ZZDDLC136A2 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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