| ...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis,
C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis,
C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
TESTIPDL
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| ...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis,
C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis,
C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
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| (Composizione della rappresentanza sindacale unitaria).
1. Salva diversa e più favorevole previsione dei
contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria di
cui all'articolo i è composta:
a) nelle unità produttive fino a quindici
addetti, da un massimo di due componenti;
b) nelle unità produttive da sedici a cinquanta
addetti, da un massimo di tre componenti;
c) nelle unità produttive da cinquantuno a
duecento addetti, da un massimo di cinque addetti;
d) nelle unità produttive da duecento a tremila
addetti, al numero di componenti di cui alla lettera c)
si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di
cento;
e) nelle unità produttive con più di trecento
addetti, al numero di componenti di cui alla lettera d) si
aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di
duecento.
2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i
lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono
eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di
liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti
alla categoria, alle quali spettano i diritti e le prerogative
del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. E' esclusa, per essi, l'applicazione
della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo
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periodo. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva
raggiungano o superino il 2 per cento del totale degli
addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere tale
da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della
categoria.
3. Per l'elezione delle rappresentanze delle figure di
cui al comma 2, si procede all'istituzione di apposito
collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e
passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
4. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze
autonome, mediante la presentazione di liste firmate da almeno
il 10 per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali
spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. E' esclusa
per essi, l'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 3, secondo periodo.
5. Ai fini del calcolo dei dipendenti si tiene conto dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti a
tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel
settore agricolo, per fasi lavorative non inferiori a 51
giornate negli ultimi 365 giorni, nonché dei lavoratori a
domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a
tempo parziale, e dei lavoratori collocati in cassa
integrazione.
6. Le rappresentanze sindacali unitarie possono
promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze
sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di
parasubordinazione, che si costituiscano all'interno della
medesima unità lavorativa.
(alternativo all'articolo 4 del testo
della Commissione).
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