| ...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis,
C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis,
C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
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| ...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis,
C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis,
C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
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| (Diritti delle rappresentanze sindacali
unitarie e dei loro componenti).
1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i
diritti alla contrattazione, attraverso la costituzione di un
agente contrattuale integrato formato dalla rappresentanza
eletta più una quota dei rappresentanti dei sindacati
stipulanti il contratto nazionale di lavoro, in numero non
superiore alla metà dei membri della R.S.U.;
2. i diritti all'informazione previsti da norme e da
contratti collettivi, nonché quelli già previsti dalle
medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali
aziendali;
3. salvo migliori condizioni previste dalla
contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali
unitarie inoltre competono:
a) il diritto di informazione, con modalità e
periodicità individuate in sede di contrattazione tra le
parti, in materia di:
1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale
e piani programmatici dell'impresa;
2) evoluzione occupazionale aziendale;
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3) sicurezza e ambiente di lavoro;
4) applicazione della normativa relativa alle pari
opportunità per le lavoratrici;
b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) il diritto di promuovere referendum, ai
sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) il diritto di affissione, di cui all'articolo
25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) il diritto di disporre di locali idonei, di
cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per
l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di
permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma
dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di
permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della
medesima legge.
5. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste
dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro,
l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può
essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti
dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due
terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce
secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di
funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali
rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti
collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
7. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la
ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
8. Nell'area di applicazione del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, i permessi retribuiti competono nell'ambito del
monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto
legislativo, e successive integrazioni e modificazioni.
9. I componenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di
cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti,
secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
10. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono
prorogati per un periodo massimo di tre mesi.
11. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3,
nonché per la tutela della libera esplicazione della sua
attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la
rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere
all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni.
(alternativo all'articolo 5 del testo
della Commissione).
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