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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2392
DDL0136-0007
Relazione Camera n. 136-A bis - di minoranza - (DDL13-136-A-bis)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis, C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis, C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis. TESTIPDL
...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis, C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis, C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12 del Regolamento).
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC136A2 ZZ13 ZZPD ZZMI
           (Diritti delle rappresentanze sindacali
               unitarie e dei loro componenti).
      1.  Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i
  diritti alla contrattazione, attraverso la costituzione di un
  agente contrattuale integrato formato dalla rappresentanza
  eletta più una quota dei rappresentanti dei sindacati
  stipulanti il contratto nazionale di lavoro, in numero non
  superiore alla metà dei membri della R.S.U.;
      2. i diritti all'informazione previsti da norme e da
  contratti collettivi, nonché quelli già previsti dalle
  medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali
  aziendali;
      3. salvo migliori condizioni previste dalla
  contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali
  unitarie inoltre competono:
          a)  il diritto di informazione, con modalità e
  periodicità individuate in sede di contrattazione tra le
  parti, in materia di:
          1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale
  e piani programmatici dell'impresa;
          2) evoluzione occupazionale aziendale;
 
                              Pag. 13
 
          3) sicurezza e ambiente di lavoro;
          4) applicazione della normativa relativa alle pari
  opportunità per le lavoratrici;
          b)  il diritto di convocare assemblee, ai sensi
  dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
          c)  il diritto di promuovere  referendum,  ai
  sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
          d)  il diritto di affissione, di cui all'articolo
  25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
          e)  il diritto di disporre di locali idonei, di
  cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
      4.  Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si
  applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della
  legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.  Per
  l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di
  permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma
  dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di
  permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della
  medesima legge.
      5.  Fatte salve le condizioni di miglior favore previste
  dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro,
  l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può
  essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti
  dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
      6.  Le ore di permesso complessive sono attribuite per due
  terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce
  secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di
  funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali
  rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti
  collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
      7.  Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la
  ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
      8.  Nell'area di applicazione del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
  integrazioni, i permessi retribuiti competono nell'ambito del
  monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto
  legislativo, e successive integrazioni e modificazioni.
      9.  I componenti degli organi direttivi, provinciali e
  nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di
  cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti,
  secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio
  1970, n. 300.
      10.  I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono
  prorogati per un periodo massimo di tre mesi.
      11.  Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3,
  nonché per la tutela della libera esplicazione della sua
  attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la
  rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere
  all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
  n. 300, e successive modificazioni.
            (alternativo all'articolo 5 del testo
                     della Commissione).
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0136 TOTPAG=0018 TOTDOC=0014 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=033 PAGFIN=0013 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=013600A02 FASCIDC=13DDL0136 A02 SORTNAV=0013600A020 00000 ZZDDLC136A2 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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