Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2395
DDL0136-0010
Relazione Camera n. 136-A bis - di minoranza - (DDL13-136-A-bis)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis, C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis, C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis. TESTIPDL
...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis, C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis, C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12 del Regolamento).
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC136A2 ZZ13 ZZPD ZZMI
  (Rappresentatività sindacale a livello nazionale,
             regionale, provinciale e aziendale).
      1.  Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
  del presente articolo, hanno diritto a partecipare alla
  contrattazione collettiva del comparto o dell'area
  contrattuale di riferimento.
      2.  Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove
  rappresentanze sindacali unitarie sono considerati
  rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale
  solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali,
  regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità
  produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni
  sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
 
                              Pag. 15
 
      3.  Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si
  considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo
  comma 4, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale,
  territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell'area
  contrattuale una rappresentatività non inferiore al tre per
  cento, considerando a tal fine la media tra il dato
  associativo e il dato elettorale.  Il dato associativo è
  espresso dalla percentuale delle adesioni desunte dal numero
  delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
  rispetto al totale degli iscritti nell'ambito considerato,
  nonché dal numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 9,
  commi 1 e 4, nell'ambito considerato.  Il dato elettorale è
  espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni
  delle rappresentanze sindacali unitarie, rispetto al numero
  dei voti espressi nell'ambito considerato.  Rimane fermo per le
  organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei
  dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali
  agli appartenenti alle categorie stesse e le citate
  percentuali sono elevate al 7 per cento.
      4.  Alle organizzazioni sindacali delle minoranze
  linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui
  all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo
  1998, n. 80.
      5.  E' considerata rappresentativa la confederazione
  sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi
  ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti
  dei settori di contrattazione nazionale, così come definiti
  dall'Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro
  istituito presso il CNEL ai sensi dell'articolo 17 della legge
  936 del 1988.
      6.  La raccolta dei dati sulle adesioni alle
  organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro
  e della previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali
  del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno
  successivo.
      7.  Per garantire modalità di rilevazione certe ed
  obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione
  delle eventuali controversie sono istituiti, presso le
  direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici
  provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico
  nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali
  riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge,
  nei rispettivi ambiti territoriali.  I comitati provinciali
  verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a
  livello provinciale ed aziendale.  Il comitato paritetico
  nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e
  nazionali.
      8.  I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio
  ambito territoriale procedono alla verifica dei dati relativi
  ai voti ed alle deleghe.  Ai fini della misurazione del dato
  associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a
  favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai
  lavoratori un contributo economico inferiore della metà
  rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
  sindacali del comparto o dell'area.
      9.  I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle
  contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle
  adesioni.  Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
  contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
  rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su
  conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita
  presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
  richiesta.
 
                              Pag. 16
 
      10.  I comitati paritetici provinciali ed il comitato
  paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire
  alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione
  ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della
  legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla
  legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni
  correttive ed integrative.
            (alternativo all'articolo 8 del testo
                     della Commissione).
 
DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A-bis TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0136 TOTPAG=0018 TOTDOC=0014 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=031 PAGFIN=0016 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=013600A02 FASCIDC=13DDL0136 A02 SORTNAV=0013600A020 00000 ZZDDLC136A2 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati