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| DDL0136-0012 | |
| Relazione Camera n. 136-A bis
- di minoranza - (DDL13-136-A-bis)
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| (suddiviso in 14 Unità Documento)
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Unità Documento n.12 (che inizia a pag.16 dello stampato)
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| ...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis,
C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis,
C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
TESTIPDL
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| ...C136Abis, C2052Abis, C3147Abis, C3707Abis, C3831Abis,
C3849Abis, C3850Abis, C3866Abis, C3896Abis, C4032Abis,
C4064Abis, C4065Abis, C4066Abis, C4451Abis.
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| ...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12 del Regolamento).
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| Articolo 10.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN2 ZZDDLC136A2
ZZ13 ZZPD
ZZMI
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| (Efficacia dei contratti collettivi).
1. Gli accordi stipulati dalle rappresentanze sindacali
unitarie a livello aziendale o di unità produttive obbligano i
datori di lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i
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lavoratori e sono vincolanti per tutti i dipendenti delle
unità cui si riferisce l'accordo. La facoltà di negoziare le
materie devolute al livello aziendale dai contratti collettivi
nazionali di lavoro è esercitata secondo modalità ed alle
condizioni in essi previste.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono immediatamente
produttivi di effetti salvo la possibilità di ricorrere ad una
consultazione dei lavoratori in materia di verifica risolutiva
dei contratti, ad iniziativa della componente sindacale
dissenziente che superi, nell'unità produttiva, la soglia del
10 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale.
3. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori
rappresentative ai sensi dell'articolo 8 disciplinano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le modalità di esercizio della consultazione dei lavoratori in
materia di verifica risolutiva dei contratti di cui al comma
i, sulla base dei seguenti criteri:
a) impossibilità che la richiesta di
consultazione provenga dalle organizzazioni firmatarie dei
contratti;
b) possibilità che la richiesta di consultazione
provenga da una o più organizzazioni sindacali dissenzienti,
rappresentative o da un quorum significativo di
rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;
e) diritto di tutti i lavoratori di partecipare
alla consultazione;
d) definizione dei tempi entro cui la
consultazione va richiesta e di quello necessario per il suo
svolgimento, che ha luogo comunque non oltre sessanta giorni
dalla stipula del contratto, prevedendo in ogni caso un
termine non inferiore a trenta giorni per la raccolta delle
sottoscrizioni di cui alla lettera b) del presente
comma;
e) chiarezza del quesito da sottoporre ai
lavoratori;
f) definizione dei quorum di partecipazione e di
espressione della volontà dei lavoratori, ai finì di garantire
la segretezza dell'espressione della volontà dei
lavoratori.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il
Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 8, emana, nei tre mesi successivi, un
regolamento contenente la disciplina sulla consultazione dei
lavoratori sulla base e in coerenza con i criteri del medesimo
comma 3.
5. Le modalità di organizzazione delle eventuali
consultazioni dei lavoratori, sono definite in sede di
contrattazione tra le parti.
(alternativo all'articolo 10 del testo
della Commissione).
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| DATA=990216 FASCID=DDL13-136-A-bis
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0136
TOTPAG=0018 TOTDOC=0014
NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD
PAGINIZ=0016 RIGINIZ=044 PAGFIN=0017 RIGFIN=053 UPAG=NO
PAGEIN=16 PAGEFIN=17
SORTRES= SORTDDL=013600A02
FASCIDC=13DDL0136 A02
SORTNAV=0013600A020 00000
ZZDDLC136A2 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003
NDOC0003
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