| (Concorsi speciali).
1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, per
l'assunzione del personale da destinare al potenziamento
dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si
articolano in una prova di preselezione consistente in una
serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta,
anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in
materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.
2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto
coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su
trenta la prova di preselezione in numero non superiore al
doppio dei posti disponibili.
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