Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2401
DDL0136-0002
Relazione Camera n. 136-A ter - di minoranza - (DDL13-136-A-ter)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C136Ater, C2052Ater, C3147Ater, C3707Ater, C3831Ater, C3849Ater, C3850Ater, C3866Ater, C3896Ater, C4032Ater, C4064Ater, C4065Ater, C4066Ater, C4451Ater. TESTIPDL
...C136Ater, C2052Ater, C3147Ater, C3707Ater, C3831Ater, C3849Ater, C3850Ater, C3866Ater, C3896Ater, C4032Ater, C4064Ater, C4065Ater, C4066Ater, C4451Ater.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN3 ZZDDLC136A3 ZZ13 ZZRL ZZMI
                               Pag. 6
 
     Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge recante:
  "Norme sulle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro,
  sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei
  contratti collettivi di lavoro" non è condivisibile per
  diverse ragioni.  Le più gravi e dirimenti sono di ordine
  costituzionale.  L'impianto complessivo della disciplina, i
  requisiti, gli adempimenti e le procedure per la costituzione
  delle rappresentanze sindacali, il riconoscimento della
  rappresentatività delle stesse, le forme per conferire
  efficacia  erga omnes  a contratti collettivi, pur sempre
  operanti nell'ambito del diritto privato, non tengono conto di
  quanto previsto dall'articolo 39 della Carta costituzionale e,
  per taluni delicati aspetti, sono altresì in una logica di
  aperta violazione.  A tutti è noto che l'articolo 39 della
  Costituzione non ha trovato applicazione.  I tentativi in tal
  senso da parte dei governi degli anni Cinquanta si scontrarono
  con l'opposizione esplicita del sindacalismo democratico che
  temeva l'egemonia della Cgil e non era disposto ad una
  condotta unitaria della attività sindacale, come i meccanismi
  previsti dall'articolo lasciavano supporre.  Anche la Cgil, dal
  canto suo, pur rivendicando 1 'attuazione dell'articolo 39,
  guardava con sospetto ai vincoli che la legge fondamentale
  imponeva al soggetto collettivo (il sindacato) nel mentre gli
  riconosceva, fra l'altro, la facoltà di stipulare contratti
  validi  erga omnes.  E' bene ricordare che la Corte
  costituzionale vigilò sempre a difesa dell'organicità
  dell'articolo 39, non riconoscendo la legittimità di norme
  intese a perseguire gli scopi dell'articolo citato attraverso
  altre forme, differenti da quelle previste dai costituenti.
  Anche il principale tentativo di soluzione legislativa del
  problema dell'efficacia  erga omnes  dei contratti
  collettivi, attraverso la legge 14 luglio 1959 n. 741, "Norme
  transitorie per garantire minimi di trattamento economico e
  normativo ai lavoratori", fu ritenuta legittima solo per un
  periodo di tempo transitorio.  Ma la Corte cassò decisamente il
  successivo tentativo di proroga considerandolo elusivo di
  quanto previsto nel dettato costituzionale.  La prassi, prima,
  la successiva legislazione, poi - in particolare la legge n.
  300 del 1970, meglio nota come "Statuto dei lavoratori" - si
  attestarono sul concetto di sindacato maggiormente
  rappresentativo, intendendo per esso (si veda l'articolo 19
  della citata legge) un criterio desunto sostanzialmente dalla
  situazione storica (l'adesione alle confederazioni
  maggiormente rappresentative sul piano nazionale), con
  l'aggiunta di un corollario che rendeva le confederazioni
  parti firmatari e dei contratti anche per le associazioni che
  non vi aderivano.  In pratica una vera e propria tautologia: è
  maggiormente rappresentativo sul piano giuridico quel
  sindacato che lo è anche nella realtà.  Solo che nella legge
  non veniva indicato nessun criterio per misurate la
  rappresentatività, cosicché tale requisito finiva per
  discendere dalle scelte di reciproco riconoscimento tra le
  controparti che stipulavano insieme i contratti.
     Questa situazione ha retto fino a quando Cgil, Cisl e Uil
  sono state effettivamente rappresentative di un particolare
  segmento della classe lavoratrice, la cui centralità non era
  in discussione in quello specifico contesto socio-economico.
  Ora questi rapporti sociali sono logorati sia nelle
  circostanze di fatto, sia sul piano giuridico, da quando, dopo
 
                               Pag. 7
 
  la vittoria del referendum del 1995 sull'abrogazione parziale
  dell'articolo 19 dello Statuto, è stato circoscritto il
  diritto alla costituzione dì rappresentanze sindacali alle
  sole associazioni firmatarie di contratti collettivi applicati
  nell'unità produttiva.  Da qui, da questa destabilizzazione dei
  tradizionali criteri di rappresentatività presunta in capo
  alle organizzazioni sindacali storiche ha preso le mosse il
  provvedimento di cui si parla.  Questo, a dire della
  maggioranza, ha voluto radicare la ricerca del requisito della
  rappresentatività a partire dal posto di lavoro, proprio in
  ossequio alla volontà del popolo sovrano, espressa in
  occasione del referendum del 1995.  Se le cose si limitassero a
  questo aspetto, se il provvedimento in esame si proponesse
  unicamente di stabilire alcune regole per la costituzione
  delle rappresentanze aziendali, l'opposizione si darebbe
  pensiero solamente (lo ha fatto con i suoi emendamenti) di
  esprimere una contrarietà di merito.  Il dubbio di
  illegittimità costituzionale investe un arco più ampio di
  problemi.  Ancorché non applicato, l'articolo 39 conserva tutta
  la sua validità programmatica.  Le norme costituzionali non
  divengono desuete, tanto più che la stessa Commissione
  bicamerale, escludendo di metter mano alla prima parte della
  Carta fondamentale dello Stato "salvò" l'articolo 39, il
  quale, fino a prova contraria, si trova collocato tra quelle
  norme non considerate soggette a revisione.  In effetti, non
  sembra costituzionalmente ammissibile non solo la commistione
  tra il dato associativo (il solo contemplato dalla
  Costituzione) e quello elettorale allo scopo di attribuire il
  requisito della rappresentatività, ma soprattutto è senz'altro
  illegittimo conferire efficacia  erga omnes  agli atti
  negoziali stipulati da organizzazioni sindacali che hanno
  requisiti corrispondenti solamente a quanto previsto
  dall'articolo 10 del provvedimento (il fatto di rappresentare
  nel complesso almeno il 51 per cento come media tra dato
  associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area
  contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel
  medesimo ambito).  Come si vede, la norma strizza l'occhio a
  quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 39, al
  concetto, cioè, di rappresentanza unitaria abilitata a
  stipulare contratti validi per tutti i lavoratori della
  categoria a cui il contratto si riferisce.  Anche volendo
  sorvolare sulla prescrizione assai chiara riguardante il
  riferimento proporzionale agli iscritti (e non agli elettori),
  è senza dubbio evidente che tale legittimazione negoziale (a
  dare forza di legge ad un atto di natura privatistica) può
  essere riconosciuta, ai sensi dell'articolo 39, solo ai
  sindacati registrati e dotati di personalità giuridica e
  quindi aderenti al vincolo (il solo) richiesto per la
  registrazione: dotarsi di uno statuto che sancisca un
  ordinamento interno a base democratica.
     Questa problematica è totalmente assente nel
  provvedimento.  I sindacati rimangono associazioni non
  riconosciute, sottoposte al regime di cui all'articolo 36 e
  seguenti del codice civile.  In altra sede, la maggioranza si è
  sottratta - invocando inopportunamente la difesa della libertà
  sindacale, altrimenti conculcata - persino a quel modesto
  adempimento per una associazione democratica che è dato dalla
  presentazione obbligatoria di un bilancio, un dovere esistente
  prima di tutto nei confronti degli iscritti.  Da queste
  considerazioni discende dunque l'illegittimità costituzionale
  dell'articolo 10 e degli altri articoli ad esso collegati.
     Ciò premesso, alcune considerazioni di merito.  Il
  provvedimento rifiuta di imporre ai sindacati obblighi
  corretti e conformi alla Costituzione, ma non si fa scrupolo
  di dare vita ad un enorme armamentario burocratico per la
  costituzione delle RSU.  Si determina così una invadenza dello
  Stato rispetto ad una attività per sua natura privata più
  opportunamente riposta nella sfera dell'autoregolamentazione,
  dell'autonomia collettiva o al massimo nell'ambito della
  legislazione promozionale.  Che senso ha invece una meticolosa
  previsione  ex lege  del numero dei componenti delle RSU,
  delle procedure elettorali, dei compiti e delle funzioni, dei
  permessi retribuiti ?  Che senso ha prevedere persino un potere
  sostitutivo del Ministro del lavoro in caso di ritardo nella
 
                               Pag. 8
 
  costituzione degli organismi di base?  E disporre
  l'azionabilità in giudizio delle controversie riguardanti le
  elezioni?  Non è forse questo un modo indiretto di mettere in
  discussione la libertà sindacale?  Il provvedimento prefigura
  una sorta di sindacato obbligatorio sia nei confronti dei
  lavoratori, sia delle imprese, le quali possono essere
  certamente obbligate a riconoscere un organismo di
  rappresentanza dei lavoratori, ma non sicuramente a negoziare
  con esso (articolo 5) e a concludere accordi.  In sostanza, una
  materia fino ad ora affidata alle norme contrattuali sulla
  base di taluni principi legislativi "leggeri" entra a fare
  parte di un contesto legislativo "pesante", molto esteso e
  puntiglioso, burocratico, al dunque.
     Infine, non si può non vedere come il provvedimento
  rovescia in pratica parecchi decenni di legislazione
  sindacale.  Almeno dal 1970 (l'anno dello Statuto) il
  legislatore ha inteso promuovere l'attività sindacale
  attraverso l'attribuzione dei relativi diritti al sindacato
  esterno.  Pertanto, le stesse prerogative riconosciute alle
  strutture di base derivavano dalla loro appartenenza alle
  strutture esterne e dai legami con esse.  Ora il baricentro
  della soggettività giuridica, per quanto riguarda i diritti
  sindacali e l'esercizio della stessa contrattazione collettiva
  si va spostando (ai sensi del provvedimento) nei luoghi di
  lavoro.  In questo modo può determinarsi una sostanziale
  dicotomia tra le confederazioni assise al tavolo della
  concertazione e le federazioni di categoria titolari della
  stipula dei contratti nazionali, da un lato, le strutture di
  base (vero e proprio interlocutore obbligatorio in azienda),
  dall'altro.  Queste ultime possono benissimo non tenere in
  considerazione gli impegni assunti al di fuori del perimetro
  della impresa.  Sono queste le protagoniste riconosciute della
  contrattazione collettiva, mentre il sindacato esterno è
  ridotto ad un ruolo di mera assistenza.  Ecco allora esposte le
  ragioni per cui l'opposizione si batterà contro l'approvazione
  di questo provvedimento e cercherà di introdurre del
  miglioramenti.  Poi, nel caso in cui la maggioranza continui a
  rimanere sorda e cieca, incapace di farsi carico anche delle
  più elementari capacità di disporsi al confronto, lasceremo ad
  essa la responsabilità di votare una legge di cultura
  sovietica, lesiva delle libertà sindacali, intenta solamente a
  rafforzare il sindacato di regime nei luoghi di lavoro.  E
  cercheremo di far comprendere ad una Confindustria sempre più
  vincolata da patti politici e alle associazioni datoriali
  quanto alto sia l'ennesimo prezzo richiesto al mondo delle
  imprese, convinti come siamo che i vincoli necessari a
  mantenere in vita artificialmente il potere delle attuali
  burocrazie sindacali rappresentino il maggior ostacolo allo
  sviluppo ed alla crescita dell'occupazione.
                                               Marco TARADASH,
                                      relatore di minoranza.
 
DATA=990217 FASCID=DDL13-136-A-ter TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0136 TOTPAG=0010 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=013600A03 FASCIDC=13DDL0136 A03 SORTNAV=0013600A030 00000 ZZDDLC136A3 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati