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Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge recante:
"Norme sulle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro,
sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei
contratti collettivi di lavoro" non è condivisibile per
diverse ragioni. Le più gravi e dirimenti sono di ordine
costituzionale. L'impianto complessivo della disciplina, i
requisiti, gli adempimenti e le procedure per la costituzione
delle rappresentanze sindacali, il riconoscimento della
rappresentatività delle stesse, le forme per conferire
efficacia erga omnes a contratti collettivi, pur sempre
operanti nell'ambito del diritto privato, non tengono conto di
quanto previsto dall'articolo 39 della Carta costituzionale e,
per taluni delicati aspetti, sono altresì in una logica di
aperta violazione. A tutti è noto che l'articolo 39 della
Costituzione non ha trovato applicazione. I tentativi in tal
senso da parte dei governi degli anni Cinquanta si scontrarono
con l'opposizione esplicita del sindacalismo democratico che
temeva l'egemonia della Cgil e non era disposto ad una
condotta unitaria della attività sindacale, come i meccanismi
previsti dall'articolo lasciavano supporre. Anche la Cgil, dal
canto suo, pur rivendicando 1 'attuazione dell'articolo 39,
guardava con sospetto ai vincoli che la legge fondamentale
imponeva al soggetto collettivo (il sindacato) nel mentre gli
riconosceva, fra l'altro, la facoltà di stipulare contratti
validi erga omnes. E' bene ricordare che la Corte
costituzionale vigilò sempre a difesa dell'organicità
dell'articolo 39, non riconoscendo la legittimità di norme
intese a perseguire gli scopi dell'articolo citato attraverso
altre forme, differenti da quelle previste dai costituenti.
Anche il principale tentativo di soluzione legislativa del
problema dell'efficacia erga omnes dei contratti
collettivi, attraverso la legge 14 luglio 1959 n. 741, "Norme
transitorie per garantire minimi di trattamento economico e
normativo ai lavoratori", fu ritenuta legittima solo per un
periodo di tempo transitorio. Ma la Corte cassò decisamente il
successivo tentativo di proroga considerandolo elusivo di
quanto previsto nel dettato costituzionale. La prassi, prima,
la successiva legislazione, poi - in particolare la legge n.
300 del 1970, meglio nota come "Statuto dei lavoratori" - si
attestarono sul concetto di sindacato maggiormente
rappresentativo, intendendo per esso (si veda l'articolo 19
della citata legge) un criterio desunto sostanzialmente dalla
situazione storica (l'adesione alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale), con
l'aggiunta di un corollario che rendeva le confederazioni
parti firmatari e dei contratti anche per le associazioni che
non vi aderivano. In pratica una vera e propria tautologia: è
maggiormente rappresentativo sul piano giuridico quel
sindacato che lo è anche nella realtà. Solo che nella legge
non veniva indicato nessun criterio per misurate la
rappresentatività, cosicché tale requisito finiva per
discendere dalle scelte di reciproco riconoscimento tra le
controparti che stipulavano insieme i contratti.
Questa situazione ha retto fino a quando Cgil, Cisl e Uil
sono state effettivamente rappresentative di un particolare
segmento della classe lavoratrice, la cui centralità non era
in discussione in quello specifico contesto socio-economico.
Ora questi rapporti sociali sono logorati sia nelle
circostanze di fatto, sia sul piano giuridico, da quando, dopo
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la vittoria del referendum del 1995 sull'abrogazione parziale
dell'articolo 19 dello Statuto, è stato circoscritto il
diritto alla costituzione dì rappresentanze sindacali alle
sole associazioni firmatarie di contratti collettivi applicati
nell'unità produttiva. Da qui, da questa destabilizzazione dei
tradizionali criteri di rappresentatività presunta in capo
alle organizzazioni sindacali storiche ha preso le mosse il
provvedimento di cui si parla. Questo, a dire della
maggioranza, ha voluto radicare la ricerca del requisito della
rappresentatività a partire dal posto di lavoro, proprio in
ossequio alla volontà del popolo sovrano, espressa in
occasione del referendum del 1995. Se le cose si limitassero a
questo aspetto, se il provvedimento in esame si proponesse
unicamente di stabilire alcune regole per la costituzione
delle rappresentanze aziendali, l'opposizione si darebbe
pensiero solamente (lo ha fatto con i suoi emendamenti) di
esprimere una contrarietà di merito. Il dubbio di
illegittimità costituzionale investe un arco più ampio di
problemi. Ancorché non applicato, l'articolo 39 conserva tutta
la sua validità programmatica. Le norme costituzionali non
divengono desuete, tanto più che la stessa Commissione
bicamerale, escludendo di metter mano alla prima parte della
Carta fondamentale dello Stato "salvò" l'articolo 39, il
quale, fino a prova contraria, si trova collocato tra quelle
norme non considerate soggette a revisione. In effetti, non
sembra costituzionalmente ammissibile non solo la commistione
tra il dato associativo (il solo contemplato dalla
Costituzione) e quello elettorale allo scopo di attribuire il
requisito della rappresentatività, ma soprattutto è senz'altro
illegittimo conferire efficacia erga omnes agli atti
negoziali stipulati da organizzazioni sindacali che hanno
requisiti corrispondenti solamente a quanto previsto
dall'articolo 10 del provvedimento (il fatto di rappresentare
nel complesso almeno il 51 per cento come media tra dato
associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area
contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel
medesimo ambito). Come si vede, la norma strizza l'occhio a
quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 39, al
concetto, cioè, di rappresentanza unitaria abilitata a
stipulare contratti validi per tutti i lavoratori della
categoria a cui il contratto si riferisce. Anche volendo
sorvolare sulla prescrizione assai chiara riguardante il
riferimento proporzionale agli iscritti (e non agli elettori),
è senza dubbio evidente che tale legittimazione negoziale (a
dare forza di legge ad un atto di natura privatistica) può
essere riconosciuta, ai sensi dell'articolo 39, solo ai
sindacati registrati e dotati di personalità giuridica e
quindi aderenti al vincolo (il solo) richiesto per la
registrazione: dotarsi di uno statuto che sancisca un
ordinamento interno a base democratica.
Questa problematica è totalmente assente nel
provvedimento. I sindacati rimangono associazioni non
riconosciute, sottoposte al regime di cui all'articolo 36 e
seguenti del codice civile. In altra sede, la maggioranza si è
sottratta - invocando inopportunamente la difesa della libertà
sindacale, altrimenti conculcata - persino a quel modesto
adempimento per una associazione democratica che è dato dalla
presentazione obbligatoria di un bilancio, un dovere esistente
prima di tutto nei confronti degli iscritti. Da queste
considerazioni discende dunque l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 10 e degli altri articoli ad esso collegati.
Ciò premesso, alcune considerazioni di merito. Il
provvedimento rifiuta di imporre ai sindacati obblighi
corretti e conformi alla Costituzione, ma non si fa scrupolo
di dare vita ad un enorme armamentario burocratico per la
costituzione delle RSU. Si determina così una invadenza dello
Stato rispetto ad una attività per sua natura privata più
opportunamente riposta nella sfera dell'autoregolamentazione,
dell'autonomia collettiva o al massimo nell'ambito della
legislazione promozionale. Che senso ha invece una meticolosa
previsione ex lege del numero dei componenti delle RSU,
delle procedure elettorali, dei compiti e delle funzioni, dei
permessi retribuiti ? Che senso ha prevedere persino un potere
sostitutivo del Ministro del lavoro in caso di ritardo nella
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costituzione degli organismi di base? E disporre
l'azionabilità in giudizio delle controversie riguardanti le
elezioni? Non è forse questo un modo indiretto di mettere in
discussione la libertà sindacale? Il provvedimento prefigura
una sorta di sindacato obbligatorio sia nei confronti dei
lavoratori, sia delle imprese, le quali possono essere
certamente obbligate a riconoscere un organismo di
rappresentanza dei lavoratori, ma non sicuramente a negoziare
con esso (articolo 5) e a concludere accordi. In sostanza, una
materia fino ad ora affidata alle norme contrattuali sulla
base di taluni principi legislativi "leggeri" entra a fare
parte di un contesto legislativo "pesante", molto esteso e
puntiglioso, burocratico, al dunque.
Infine, non si può non vedere come il provvedimento
rovescia in pratica parecchi decenni di legislazione
sindacale. Almeno dal 1970 (l'anno dello Statuto) il
legislatore ha inteso promuovere l'attività sindacale
attraverso l'attribuzione dei relativi diritti al sindacato
esterno. Pertanto, le stesse prerogative riconosciute alle
strutture di base derivavano dalla loro appartenenza alle
strutture esterne e dai legami con esse. Ora il baricentro
della soggettività giuridica, per quanto riguarda i diritti
sindacali e l'esercizio della stessa contrattazione collettiva
si va spostando (ai sensi del provvedimento) nei luoghi di
lavoro. In questo modo può determinarsi una sostanziale
dicotomia tra le confederazioni assise al tavolo della
concertazione e le federazioni di categoria titolari della
stipula dei contratti nazionali, da un lato, le strutture di
base (vero e proprio interlocutore obbligatorio in azienda),
dall'altro. Queste ultime possono benissimo non tenere in
considerazione gli impegni assunti al di fuori del perimetro
della impresa. Sono queste le protagoniste riconosciute della
contrattazione collettiva, mentre il sindacato esterno è
ridotto ad un ruolo di mera assistenza. Ecco allora esposte le
ragioni per cui l'opposizione si batterà contro l'approvazione
di questo provvedimento e cercherà di introdurre del
miglioramenti. Poi, nel caso in cui la maggioranza continui a
rimanere sorda e cieca, incapace di farsi carico anche delle
più elementari capacità di disporsi al confronto, lasceremo ad
essa la responsabilità di votare una legge di cultura
sovietica, lesiva delle libertà sindacali, intenta solamente a
rafforzare il sindacato di regime nei luoghi di lavoro. E
cercheremo di far comprendere ad una Confindustria sempre più
vincolata da patti politici e alle associazioni datoriali
quanto alto sia l'ennesimo prezzo richiesto al mondo delle
imprese, convinti come siamo che i vincoli necessari a
mantenere in vita artificialmente il potere delle attuali
burocrazie sindacali rappresentino il maggior ostacolo allo
sviluppo ed alla crescita dell'occupazione.
Marco TARADASH,
relatore di minoranza.
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