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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2402
DDL0136-0003
Relazione Camera n. 136-A ter - di minoranza - (DDL13-136-A-ter)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C136Ater, C2052Ater, C3147Ater, C3707Ater, C3831Ater, C3849Ater, C3850Ater, C3866Ater, C3896Ater, C4032Ater, C4064Ater, C4065Ater, C4066Ater, C4451Ater. TESTIPDL
...C136Ater, C2052Ater, C3147Ater, C3707Ater, C3831Ater, C3849Ater, C3850Ater, C3866Ater, C3896Ater, C4032Ater, C4064Ater, C4065Ater, C4066Ater, C4451Ater.
Pag. 9 TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento).
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN3 ZZDDLC136A3 ZZ13 ZZPD ZZMI
  (Delega al Governo per la definizione di norme per la
  registrazione delle organizzazioni sindacali, il
  riconoscimento della personalità giuridica, l'attribuzione
  della efficacia obbligatoria dei contratti o accordi
                         collettivi).
      1.  In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39
  della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un
  anno dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le
  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo
  parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più
  decreti legislativi recanti norme relative alla registrazione
  delle organizzazioni sindacali, alla conseguente attribuzione
  della personalità giuridica di diritto privato, all'estensione
  nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti al settore a
  cui il contratto si riferisce, sulla base dei seguenti
  princìpi e criteri:
        a)  ai fini della registrazione, disposta con
  decreto del Ministro del lavoro, le associazioni sindacali dei
  lavoratori dipendenti, privati e pubblici, dei lavoratori
  autonomi e dei datori dì lavoro, devono darsi uno statuto che,
  allo scopo di assicurare un ordinamento interno a base
  democratica, stabilisca le condizioni per l'ammissione, il
  recesso, l'esclusione degli associati; riconosca eguaglianza
  di diritti a tutti gli associati, garantendo la partecipazione
  di essi o dei loro delegati alla formazione delle
  deliberazioni sociali, con libertà di discussione e con voto
  segreto; stabilisca la elettività delle cariche sociali, da
  attuarsi mediante voto segreto; definisca le modalità per la
  convocazione dei congressi e per le riunioni degli organi
  direttivi e i relativi poteri; stabilisca le modalità di
  redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di
  esercizio e, ove del caso, del bilancio consolidato; indichi
  le cause per le quali la registrazione può essere revocata, in
  relazione all'accertamento del venir meno delle condizioni per
  la registrazione stessa o di gravi violazioni statutarie tali
  da menomare l'ordinamento democratico; preveda la tenuta
  presso il Ministero del lavoro e il Cnel dell'Albo delle
  organizzazioni sindacali registrate.  L'avvenuta registrazione
  produce il riconoscimento della personalità giuridica;
        b)  ai fini del riconoscimento della efficacia dei
  contratti collettivi stipulati da rappresentanze sindacali
  costituite ai sensi del presente articolo, le rappresentanze
  unitarie, distinte per datori di lavoro e lavoratori, sono
  composte da delegazioni designate dalle rispettive
  associazioni registrate per l'attività economica e il
  territorio a cui il contratto si riferisce, in proporzione dei
 
                              Pag. 10
 
  loro iscritti.  In caso di controversie sulla formazione delle
  rappresentanze decide con decreto, sentite le parti
  interessate, il Ministro del lavoro.  Il contratto collettivo
  si intende stipulato se i sotto scrittori rappresentano -
  almeno il 51 per cento degli iscritti alle associazioni che
  concorrono alla formazione di ciascuna rappresentanza
  unitaria, purché appartenenti almeno alla metà più una delle
  associazioni che hanno concorso a costituirle.  Il contratto
  collettivo stipulato ai sensi del presente articolo ha
  efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla
  categoria cui esso si riferisce e nell'ambito territoriale o
  aziendale delle associazioni sindacali comprese nelle
  rappresentanze unitarie.
      2.  Con uno o più decreti legislativi, entro sei mesi
  dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è
  delegato a disporre, sentite le organizzazioni sindacali
  maggiormente rappresentative, norme concernenti la
  certificazione annuale del numero degli aderenti, fermo
  restando il rispetto della libertà sindacale e del diritto
  individuale di associazione.
  (Alternativo all'articolo 1 del testo della
                        Commissione).
      Il testo alternativo presuppone la soppressione degli
  articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del testo della
  Commissione.
 
DATA=990217 FASCID=DDL13-136-A-ter TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0136 TOTPAG=0010 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=026 UPAG=SI PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=013600A03 FASCIDC=13DDL0136 A03 SORTNAV=0013600A030 00000 ZZDDLC136A3 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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