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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2404
DDL0137-0002
Progetto di legge Camera n. 137 - testo presentato - (DDL13-137)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C137. TESTIPDL
...C137.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC137 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Le pensioni di invalidità
  concesse in base al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
  636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
  n. 1272, come modificato dalla legge 3 giugno 1975, n. 160,
  rappresentano una percentuale consistente delle pensioni
  erogate complessivamente dagli enti assicuratori.  Poiché il
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503, ha rimesso in
  discussione i diritti pregressi dei lavoratori dipendenti, in
  fatto sia di età pensionabile sia di periodo contributivo
  minimo per il diritto a pensione, ci sembra giusto rivedere
  nella sua globalità il fenomeno delle cosiddette "pensioni di
  invalidità facili", cioè di quelle concesse in base ad un
  minimo periodo di contribuzione, anche volontaria, e per
  ragioni che nulla hanno a che vedere con l'impossibilità di
  eseguire una prestazione lavorativa a causa di effettiva
  sopravvenuta infermità fisica o mentale.
     Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di
  legge prevede che l'importo mensile della pensione di cui
  sopra venga progressivamente ridotto nel corso del periodo
  1996-2002 dall'80 per cento del primo biennio al 10 per cento
  del periodo successivo al 1^ gennaio 2004.
     Il comma 2 garantisce tuttavia al pensionato di invalidità
  la facoltà di ripresentare domanda per l'assegno di invalidità
 
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  o per la pensione di inabilità, così come prevede la legge 12
  giugno 1984, n. 222, in modo da assicurargli, se si trova
  effettivamente invalido, il giusto sostegno economico da parte
  della collettività, il cui importo può essere anche superiore
  alla vecchia pensione di invalidità.
     Il comma 3 stabilisce che, allo scopo di evitare che
  compiacenti commissioni sanitarie rilascino attestati non
  veritieri, sia affidato a commissioni mediche militari il
  compito di revisionare le posizioni degli assistiti che optino
  per la nuova procedura, richiedendo ad esse l'esame
  giornaliero di almeno quindici posizioni.
     Il comma 4 consente alle regioni, che dispongano di
  proventi autonomi, di continuare a garantire il precedente
  livello di assistenza ai propri residenti.
     Il comma 5 abolisce le commissioni mediche di seconda
  istanza, in quanto non svolgono alcuna funzione di controllo
  effettivo.
     Il comma 6 prevede che la riconosciuta invalidità abbia
  una durata temporale e che sia stabilita dalla stessa
  commissione medica la data della visita di revisione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-137 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0137 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=013700 00 FASCIDC=13DDL0137 SORTNAV=0013700 000 00000 ZZDDLC137 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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