| Onorevoli Colleghi! - Le pensioni di invalidità
concesse in base al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, come modificato dalla legge 3 giugno 1975, n. 160,
rappresentano una percentuale consistente delle pensioni
erogate complessivamente dagli enti assicuratori. Poiché il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha rimesso in
discussione i diritti pregressi dei lavoratori dipendenti, in
fatto sia di età pensionabile sia di periodo contributivo
minimo per il diritto a pensione, ci sembra giusto rivedere
nella sua globalità il fenomeno delle cosiddette "pensioni di
invalidità facili", cioè di quelle concesse in base ad un
minimo periodo di contribuzione, anche volontaria, e per
ragioni che nulla hanno a che vedere con l'impossibilità di
eseguire una prestazione lavorativa a causa di effettiva
sopravvenuta infermità fisica o mentale.
Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di
legge prevede che l'importo mensile della pensione di cui
sopra venga progressivamente ridotto nel corso del periodo
1996-2002 dall'80 per cento del primo biennio al 10 per cento
del periodo successivo al 1^ gennaio 2004.
Il comma 2 garantisce tuttavia al pensionato di invalidità
la facoltà di ripresentare domanda per l'assegno di invalidità
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o per la pensione di inabilità, così come prevede la legge 12
giugno 1984, n. 222, in modo da assicurargli, se si trova
effettivamente invalido, il giusto sostegno economico da parte
della collettività, il cui importo può essere anche superiore
alla vecchia pensione di invalidità.
Il comma 3 stabilisce che, allo scopo di evitare che
compiacenti commissioni sanitarie rilascino attestati non
veritieri, sia affidato a commissioni mediche militari il
compito di revisionare le posizioni degli assistiti che optino
per la nuova procedura, richiedendo ad esse l'esame
giornaliero di almeno quindici posizioni.
Il comma 4 consente alle regioni, che dispongano di
proventi autonomi, di continuare a garantire il precedente
livello di assistenza ai propri residenti.
Il comma 5 abolisce le commissioni mediche di seconda
istanza, in quanto non svolgono alcuna funzione di controllo
effettivo.
Il comma 6 prevede che la riconosciuta invalidità abbia
una durata temporale e che sia stabilita dalla stessa
commissione medica la data della visita di revisione.
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