| 1. L'importo mensile della pensione di invalidità concessa
in base al primo comma dell'articolo 10 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come
sostituito dal primo comma dell'articolo 24 della legge 3
giugno 1975, n. 160, rapportata alla ridotta capacità di
guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini
dell'assicurato, in considerazione della realtà
socio-economica e delle possibilità di riadattamento ed
impiego nella località di residenza, è ridotto come segue:
a) all'80 per cento del suo ammontare a decorrere
dal 1^ gennaio 1996;
b) al 60 per cento del suo ammontare a decorrere
dal 1^ gennaio 1998;
c) al 40 per cento del suo ammontare a decorrere
dal 1^ gennaio 2000;
d) al 20 per cento del suo ammontare a decorrere
dal 1^ gennaio 2002;
e) al 10 per cento del suo ammontare a decorrere
dal 1^ gennaio 2004.
2. L'assicurato conserva la facoltà di presentare domanda
per l'assegno di invalidità e per la pensione di inabilità, ai
sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, in sostituzione
della precedente pensione di invalidità, che viene a
decadere.
3. A decorrere dal 1^ gennaio 1997, nelle regioni o
nelle province con tasso di invalidità pensionabile superiore
alla media dello Stato, sono istituite apposite commissioni
mediche militari in ragione di una ogni due unità sanitarie
locali contigue, con il compito di revisionare la posizione
degli assistiti di cui al comma 2, in ragione
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di almeno quindici posizioni per giornata di lavoro
effettivo.
4. A decorrere dal 1^ gennaio 1997 la revisione di cui
al comma 3 è estesa alle rimanenti regioni, anche a statuto
speciale, salvo che esse provvedano con proventi autonomi al
pagamento degli oneri relativi.
5. A decorrere dal 1^ gennaio 1997 le commissioni
mediche di seconda istanza sono soppresse.
6. All'assicurato che sia stato sottoposto con esito
positivo alla visita della commissione medica di prima istanza
è rilasciato un visto concernente la durata temporale della
riconosciuta invalidità ed è fin da allora stabilita la data
di effettuazione della successiva visita presso la medesima
commissione medica, atta ad accertare eventuali miglioramenti
o peggioramenti di salute dell'assicurato stesso. Tale durata
temporale non può essere superiore a cinque anni.
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