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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2405
DDL0137-0003
Progetto di legge Camera n. 137 - testo presentato - (DDL13-137)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C137. TESTIPDL
...C137.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC137 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'importo mensile della pensione di invalidità concessa
  in base al primo comma dell'articolo 10 del regio
  decreto-legge 14 aprile 1939, n.  636, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.  1272, come
  sostituito dal primo comma dell'articolo 24 della legge 3
  giugno 1975, n.  160, rapportata alla ridotta capacità di
  guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini
  dell'assicurato, in considerazione della realtà
  socio-economica e delle possibilità di riadattamento ed
  impiego nella località di residenza, è ridotto come segue:
         a)  all'80 per cento del suo ammontare a decorrere
  dal 1^ gennaio 1996;
         b)  al 60 per cento del suo ammontare a decorrere
  dal 1^ gennaio 1998;
         c)  al 40 per cento del suo ammontare a decorrere
  dal 1^ gennaio 2000;
         d)  al 20 per cento del suo ammontare a decorrere
  dal 1^ gennaio 2002;
         e)  al 10 per cento del suo ammontare a decorrere
  dal 1^ gennaio 2004.
     2.  L'assicurato conserva la facoltà di presentare domanda
  per l'assegno di invalidità e per la pensione di inabilità, ai
  sensi della legge 12 giugno 1984, n.  222, in sostituzione
  della precedente pensione di invalidità, che viene a
  decadere.
     3.  A decorrere dal 1^ gennaio 1997, nelle regioni o
  nelle province con tasso di invalidità pensionabile superiore
  alla media dello Stato, sono istituite apposite commissioni
  mediche militari in ragione di una ogni due unità sanitarie
  locali contigue, con il compito di revisionare la posizione
  degli assistiti di cui al comma 2, in ragione
 
                               Pag. 4
 
  di almeno quindici posizioni per giornata di lavoro
  effettivo.
     4.  A decorrere dal 1^ gennaio 1997 la revisione di cui
  al comma 3 è estesa alle rimanenti regioni, anche a statuto
  speciale, salvo che esse provvedano con proventi autonomi al
  pagamento degli oneri relativi.
     5.  A decorrere dal 1^ gennaio 1997 le commissioni
  mediche di seconda istanza sono soppresse.
     6.  All'assicurato che sia stato sottoposto con esito
  positivo alla visita della commissione medica di prima istanza
  è rilasciato un visto concernente la durata temporale della
  riconosciuta invalidità ed è fin da allora stabilita la data
  di effettuazione della successiva visita presso la medesima
  commissione medica, atta ad accertare eventuali miglioramenti
  o peggioramenti di salute dell'assicurato stesso.  Tale durata
  temporale non può essere superiore a cinque anni.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-137 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0137 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=017 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=013700 00 FASCIDC=13DDL0137 SORTNAV=0013700 000 00000 ZZDDLC137 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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