| Onorevoli Colleghi! - L'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni, ha stabilito il divieto di cumulo tra la
pensione e l'attività di lavoro autonomo consentito dalla
precedente legislazione. E' stato introdotto un meccanismo per
cui le quote di pensione eccedenti il trattamento minimo
vengono ridotte del 50 per cento fino alla concorrenza del
reddito da lavoro autonomo.
Se ipotizziamo che l'importo del trattamento minimo sia
per semplicità pari a lire 600.000 nette, colui che percepisce
una pensione netta di lire 3.600.000 mensili ed un reddito da
lavoro autonomo, anch'esso netto, di lire 1.500.000 lorde
mensili si troverà nella seguente situazione:
importo pensione lire 3.600.000 - minimo concesso lire
600.000 = importo residuo lire 3.000.000;
50 per cento importo residuo lire 1.500.000 + reddito da
lavoro autonomo lire 1.500.000 + minimo concesso lire
600.000 = totale percepito lire 3.600.000.
Come dire che lavorerebbe per niente.
Non si comprende quale motivazione abbia ispirato il
legislatore perché quel che è certo è che in tal modo si
incoraggerà la fuga verso l'economia sommersa e quindi verso
il lavoro nero.
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Il lavoratore che consegue la pensione di vecchiaia
dispone in genere di un gruzzolo, pari al risparmio di una
vita, che vorrebbe investire in qualche attività, una nuova da
intraprendere o quella vecchia da potenziare, allo scopo non
solo di arrotondare la pensione, che nel caso dell'ex
lavoratore autonomo è veramente minima, ma soprattutto
nell'ipotesi di attività inserita nel comparto secondario o
terziario, per poterla trasmettere ai figli. I punti di forza
nel suo porsi sul mercato come produttore, amministratore,
artigiano, rivenditore, consistono nel capitale accumulato e
nel bagaglio di conoscenze e di esperienza acquisiti durante
una vita di lavoro e di sacrifici, elementi tutti da mettere a
frutto.
I pesanti disincentivi posti in essere dal decreto
legislativo sopra citato scoraggiano la creazione di nuove
attività nonché il potenziamento di quelle esistenti,
impoveriscono il mondo della produzione e del lavoro,
annullano esperienze preziose, introducono elementi di
statalismo nel senso più deteriore, stroncano la libera
iniziativa proiettandoci in una economia dirigistica dove
tutto, anche il lavoro del ciabattino, è deciso dall'alto.
I disincentivi in questione, inoltre, privano il rapporto
assicurativo-previdenziale del suo fondamentale postulato e
trasformano l'assegno di pensione in un sussidio.
Si potrebbe pensare che il decreto legislativo voglia
evitare che gli anziani, continuando la loro attività, tolgano
posti di lavoro ai giovani; ma se tale fosse stata la
preoccupazione non si sarebbe generalizzato l'allungamento
dell'età pensionabile a sessanta anni per le donne ed a
sessantacinque per gli uomini. E' chiaro che questa misura
allontana di cinque anni nel tempo l'ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro.
Esaminando gli effetti del decreto legislativo sotto il
profilo fiscale e contributivo non è difficile comprendere
come l'anziano che lavori rispettando tutte le regole finisca
in fondo per pagarsi da solo una parte della pensione,
alleggerendo l'onere a carico dell'ente previdenziale. Invece
l'anziano che lascia deperire il suo capitale, materiale ed
intellettuale, si pone a totale carico della collettività,
anche quando le sue energie fisiche e mentali sono intatte. E
tutto questo nel momento in cui la durata della vita media si
è allungata e quando i giovani cominciano a considerare
insopportabili gli oneri contributivi da sostenere per
mantenere la popolazione anziana.
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