| 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10. - (Disciplina del cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro dipendente). - 1. A decorrere dal
1^ gennaio 1997 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia
e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle
forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima,
delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti
attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, nella parte eccedente l'ammontare corrispondente al
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per la
quota del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi
stessi.
2. Agli effetti della presente normativa rientrano
nel computo di cui al comma 1 anche le somme corrisposte a
titolo di indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. Le quote
delle pensioni alle quali si applica la disciplina
dell'indennità integrativa speciale, di cui alla citata legge
n. 324 del 1959, sono considerate comprensive dell'indennità
stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico
delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime
generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito
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delle persone fisiche, di coloro
che sono assunti con contratti di lavoro a termine qualora la
durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta
giornate nell'anno solare, ovvero di coloro dalla cui attività
dipendente derivi un reddito complessivo annuo non superiore
all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo
al corrispondente anno.
4. Nei casi di cui al comma 1 la trattenuta è
effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente
previdenziale competente o in conto entrate dello Stato, nel
caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
successive modificazioni, e le dichiarazioni dei lavoratori
ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o
ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo
determinato, dalla indicazione di eventuali rapporti di lavoro
a termine già svolti nel corso dell'anno solare di
riferimento.
5. Le pensioni di anzianità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive,
nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme
esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo
10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in
relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di
cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, non sono cumulabili
con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza.
6. Le pensioni ed i trattamenti di cui al comma 5
sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle
pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono
l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
7. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1996
risultano già pensionati ovvero hanno maturato il diritto a
pensionamento entro tale data e ne ottengano il trattamento
nel corso dell'anno 1997, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla previgente normativa, se più
favorevoli".
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