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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2408
DDL0138-0003
Progetto di legge Camera n. 138 - testo presentato - (DDL13-138)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C138. TESTIPDL
...C138.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC138 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  n.  503, e successive modificazioni, è sostituito dal
  seguente:
     "Art.  10. -  (Disciplina del cumulo tra pensioni e
  redditi da lavoro dipendente). -   1.  A decorrere dal
  1^ gennaio 1997 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia
  e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico
  dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
  vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle
  forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima,
  delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti
  attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e
  coloni, nella parte eccedente l'ammontare corrispondente al
  trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
  non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per la
  quota del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi
  stessi.
       2.  Agli effetti della presente normativa rientrano
  nel computo di cui al comma 1 anche le somme corrisposte a
  titolo di indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27
  maggio 1959, n.  324, e successive modificazioni.  Le quote
  delle pensioni alle quali si applica la disciplina
  dell'indennità integrativa speciale, di cui alla citata legge
  n. 324 del 1959, sono considerate comprensive dell'indennità
  stessa.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
  commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del decreto del
  Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.  488, e
  successive modificazioni.
       3.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico
  delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime
  generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai
  fini dell'imposta sul reddito
 
                               Pag. 4
 
  delle persone fisiche, di coloro
  che sono assunti con contratti di lavoro a termine qualora la
  durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta
  giornate nell'anno solare, ovvero di coloro dalla cui attività
  dipendente derivi un reddito complessivo annuo non superiore
  all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo
  al corrispondente anno.
       4.  Nei casi di cui al comma 1 la trattenuta è
  effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente
  previdenziale competente o in conto entrate dello Stato, nel
  caso di trattamenti erogati dallo Stato.  A tal fine si
  applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto
  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.  488, e
  successive modificazioni, e le dichiarazioni dei lavoratori
  ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o
  ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo
  determinato, dalla indicazione di eventuali rapporti di lavoro
  a termine già svolti nel corso dell'anno solare di
  riferimento.
       5.  Le pensioni di anzianità a carico
  dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
  dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive,
  nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme
  esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo
  10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n.  49, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n.  120, in
  relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di
  cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, non sono cumulabili
  con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza.
       6.  Le pensioni ed i trattamenti di cui al comma 5
  sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle
  pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono
  l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
       7.  Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1996
  risultano già pensionati ovvero hanno maturato il diritto a
  pensionamento entro tale data e ne ottengano il trattamento
  nel corso dell'anno 1997, continuano ad applicarsi le
  disposizioni di cui alla previgente normativa, se più
  favorevoli".
 
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