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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2411
DDL0139-0003
Progetto di legge Camera n. 139 - testo presentato - (DDL13-139)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C139. TESTIPDL
...C139.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC139 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, l'assegno per il nucleo familiare di cui
  all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
  n. 153, è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, il
  quale vanta un corrispondente diritto di rivalsa
  sull'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
  (IRPEF) che egli versa all'erario per conto del dipendente,
  nei limiti di detto ammontare.
     2.  Qualora l'importo dell'assegno per il nucleo familiare
  superi il limite massimo di capienza dell'IRPEF di cui al
  comma 1, la differenza è considerata credito d'imposta a
  favore del datore di lavoro, da far valere sul successivo
  versamento dell'IRPEF o dell'imposta sul reddito delle persone
  giuridiche (IRPEG) da parte dello stesso datore di lavoro.
     3.  E' soppresso il contributo a carico dei datori di
  lavoro di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
  845.
     4.  E' soppresso il contributo di cui all'articolo 22 della
  legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a carico dei datori
  di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
     5.  E' soppresso il contributo a favore dell'Ente nazionale
  assistenza orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), di cui
  alla legge 26 agosto 1950, n. 860, e al decreto del Presidente
  della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
     6.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
  cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
     7.  Alle minori entrate ed ai maggiori oneri conseguenti
  alla applicazione della presente legge si provvede mediante
 
                               Pag. 5
 
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento
  relativo al Ministero del tesoro.
     8.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
  legge per gli anni successivi al 1996 si fa fronte mediante
  l'istituzione di apposito fondo presso il Ministero del lavoro
  e della previdenza sociale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-139 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0139 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=009 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=013900 00 FASCIDC=13DDL0139 SORTNAV=0013900 000 00000 ZZDDLC139 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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