| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, il
quale vanta un corrispondente diritto di rivalsa
sull'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) che egli versa all'erario per conto del dipendente,
nei limiti di detto ammontare.
2. Qualora l'importo dell'assegno per il nucleo familiare
superi il limite massimo di capienza dell'IRPEF di cui al
comma 1, la differenza è considerata credito d'imposta a
favore del datore di lavoro, da far valere sul successivo
versamento dell'IRPEF o dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) da parte dello stesso datore di lavoro.
3. E' soppresso il contributo a carico dei datori di
lavoro di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
4. E' soppresso il contributo di cui all'articolo 22 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a carico dei datori
di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
5. E' soppresso il contributo a favore dell'Ente nazionale
assistenza orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), di cui
alla legge 26 agosto 1950, n. 860, e al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
7. Alle minori entrate ed ai maggiori oneri conseguenti
alla applicazione della presente legge si provvede mediante
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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge per gli anni successivi al 1996 si fa fronte mediante
l'istituzione di apposito fondo presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
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