| 1. Ai fini dell'attribuzione nella classe di reddito di
competenza, il metodo di calcolo per la determinazione
dell'importo delle tasse universitarie, sia per le università
pubbliche sia per quelle private, per l'ottenimento delle
agevolazioni connesse al diritto allo studio negli atenei, per
l'iscrizione agli asili nido ed alle scuole materne, per il
pagamento della mensa nelle strutture scolastiche di ogni
ordine e grado, per la partecipazione ai bandi di concorso ai
fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica, è quello di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457, come modificato dall'articolo 2 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui
al comma 1 sono redistribuiti, da parte degli enti
interessati, tra i soggetti che usufruiscono delle prestazioni
erogate dagli enti medesimi.
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