| (Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la
riforma
del sistema tributario).
1. Le somme non impegnate sul capitolo 1110 dello stato
di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario 1994, possono esserlo nell'anno successivo.
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2. Alle spese di funzionamento delle commissioni di
studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal
Ministro delle finanze, valutate in complessive lire 300
milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in
conto residui iscritte sul capitolo 1110 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
1995, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,
della legge 24 marzo 1993, n.75. Dette disponibilità saranno
versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno finanziario 1995, ai fini della loro
iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle
finanze.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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