| 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana le
disposizioni necessarie a consentire, anche in via presuntiva,
che l'imposta di consumo erariale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, riguardante
il gas metano, venga applicata in relazione ai diversi consumi
effettivamente effettuati dagli utenti per ogni tipo di
utilizzo.
| |