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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2422
DDL0142-0002
Progetto di legge Camera n. 142 - testo presentato - (DDL13-142)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C142. TESTIPDL
...C142.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC142 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il lavoro interinale nasce - come
  semplice ipotesi, in Italia, come realtà, in tutte le economie
  avanzate - per fare fronte alle esigenze di flessibilità
  dinanzi alle quali si trovano le imprese, e soprattutto le più
  piccole.
     In mercati del lavoro ingessati da contratti nazionali e
  da legislazioni che intralciano in mille modi l'autonomia
  decisionale di imprenditori e dipendenti e che comprimono la
  libertà di accordo consensuale, le imprese spesso non sono in
  condizione di poter cogliere molte opportunità "temporanee",
  dato che la loro capacità produttiva è insufficiente e che
  l'assunzione per brevi periodi di personale è proibita,
  ostacolata o scoraggiata.  Da qui, dunque, l'idea di enti
  speciali in grado di offrire lavoro temporaneo ad imprese che
  ne facciano richiesta.
     L'esigenza di veder sorgere "agenzie di lavoro interinale"
  non è avvertita soltanto dalle imprese, ma pure da chi, avendo
  perso un lavoro stabile, cerca opportunità lavorative anche
  limitate nel tempo oppure - perché studente o casalinga - non
  è interessato ad essere assunto ma desidera avere entrate
  autonome rispetto ai genitori o al marito.
     In questa situazione, un'azienda che è in grado di
  ottenere un ordine d'acquisto molto interessante ma che non è
  in condizione di soddisfare da sola questa richiesta, tramite
  il lavoro interinale può riuscire a reperire lavoro per un
  periodo temporaneo: anche soltanto di pochi giorni.
     Se nel nostro Paese, come altrove, le ipotesi di dare un
  quadro legale al lavoro interinale sono sorte per rendere più
  flessibile il mercato ed introdurre elementi di
  liberalizzazione, sarebbe allora davvero contraddittorio
  immaginare una normativa su questo tema che imponga una lunga
  serie di vincoli e limitazioni.
     A parere dei proponenti non appare ragionevole prefigurare
  - come qualcuno
 
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  ha fatto - che le imprese destinate a prestare
  lavoro debbano avere un capitale sociale minimo di notevole
  consistenza, che debbano versare depositi cauzionali di
  svariate centinaia di milioni, che possano prestare lavoro
  soltanto per periodi superiori ai tre o ai sei mesi, che
  debbano necessariamente assumere il personale che devono poi
  offrire a questa o quella azienda (senza la possibilità di
  legarlo, ad esempio, con semplici contratti di
  collaborazione), che debbano inserirsi solamente nel settore
  del lavoro qualificato e così via.  Imporre tutto questo
  significherebbe porre le premesse per una legge inutile, che
  affosserebbe il lavoro interinale ancora prima che esso veda
  la luce.
     In particolare, va sottolineato come quasi nessuna impresa
  artigianale o commerciale si trovi nell'interesse e nelle
  condizioni di voler acquisire un dipendente per un periodo
  troppo lungo, intorno ai sei mesi o addirittura all'anno:
  nelle micro-imprese, infatti, il lavoro è programmato
  mensilmente ed il mercato conosce tante e tali evoluzioni che
  "assumere" un lavoratore anche soltanto per tre mesi può
  diventare un pessimo affare.  Con una legislazione come quella
  che qualche sindacalista vorrebbe introdurre in Italia,
  un'impresa che voglia affittare un lavoratore per un mese o
  una settimana non potrà farlo, con il risultato che essa
  perderà l'affare ed il lavoratore - invece che lavorare almeno
  pochi giorni - resterà a casa improduttivo e senza alcun
  reddito.
     Una normativa che nascesse sotto il segno di nuovi
  vincolismi e per introdurre ulteriori rigidità avrebbe un
  unico risultato immediato: condurre alla cancellazione di
  quelle cooperative che - pur con molta apprensione ed in
  condizioni di incertezza legislativa - operano sul mercato,
  offrendo opportunità di lavoro e di guadagno a tanti
  lavoratori che, diversamente, ingrosserebbero l'esercito dei
  disoccupati o sarebbero costretti a muoversi nella giungla del
  lavoro nero.  Va sottolineato che soltanto nella provincia di
  Brescia vi sono circa mille persone (tra cui anche molti
  ex-drogati o persone in qualche modo emarginate) che hanno
  trovato un'occupazione stabile e remunerativa in queste
  cooperative.
     Se si dovessero obbligare le imprese che gestiscono il
  lavoro interinale ad assumere i lavoratori che esse poi
  affittano, si toglierebbe ogni opportunità a tutti coloro
  (studenti, ad esempio) che in molti casi sono interessati
  unicamente a rapporti di collaborazione occasionale, per breve
  tempo e soltanto in certi periodi dell'anno.  In questo modo,
  altro lavoro verrebbe perso ed altre opportunità verrebbero
  cancellate dal dirigismo incompetente e presuntuoso di
  legislatori estranei al mondo del lavoro ed ai veri bisogni
  dei cittadini.
     Tra i vari orientamenti che dominano il dibattito, tutti
  contraddistinti da una logica statalista e dirigista, ce n'è
  uno - tra l'altro - che vorrebbe limitare l'affitto di lavoro
  a quelle mansioni non ricoperte da nessun dipendente
  dell'impresa bisognosa di nuovi lavoratori.  Ma in questo modo
  verrebbe ad essere vanificato uno degli obiettivi fondamentali
  che l'introduzione del lavoro interinale mira a
  raggiungere.
     La sensazione è che in molte proposte vi sia il permanere
  di uno statalismo ideologico e primitivo, mentre altre sono
  caratterizzate da un sindacalismo centralista il quale mira a
  mantenere il mondo del lavoro sotto uno stretto controllo
  politico, impedendo quella liberalizzazione che sola può
  produrre nuovo lavoro.  Non si può escludere, d'altra parte,
  che i sindacati (dopo aver abbandonato la "linea del Piave" di
  un'opposizione pregiudiziale e vetero-marxista dinanzi ai
  progetti di lavoro interinale) puntino ora a gestire in prima
  persona questo settore, in modo tale da mettere una sorta di
  "pedaggio" per le imprese e per i lavoratori.
     Taluni orientamenti sindacali in merito alla riforma del
  collocamento, un ambito non troppo distante da quello del
  lavoro interinale, non lasciano presagire niente di buono.  Ma
  è importante che chi crede nella libertà di mercato abbia il
  coraggio e la lucidità necessari a contrastare progetti tanto
  funesti.
     Proprio a tale fine, la presente proposta di legge cerca
  di individuare una linea il più possibile coraggiosa ed in
  sintonia con
 
                               Pag. 3
 
  la filosofia liberista che dovrebbe ispirare il
  nuovo corso politico del Paese.
     L'articolo 1 - che nella forma richiama l'articolo 41,
  primo comma, della Costituzione - indica lo spirito generale
  della norma, che per la prima volta vuole permettere la
  nascita di imprese che affittano lavoro ad altre aziende
  dell'industria, dell'agricoltura o dei servizi.
     L'articolo 2 evidenzia quali sono i compiti essenziali
  delle "agenzie di lavoro interinale", mentre gli articoli 3 e
  4 legalizzano la più ampia varietà di rapporti tra il
  lavoratore e le agenzie: assunzione a tempo parziale o
  collaborazione esterna, sottolineando che queste imprese di
  tipo nuovo sono inquadrate all'interno dell'artigianato e nel
  momento in cui iniziano ad operare hanno sei mesi di tempo per
  informare della loro esistenza l'Ispettorato regionale del
  lavoro ed il sindaco del comune competente per territorio.
     L'articolo 5 afferma che il contratto tra l'agenzia di
  lavoro interinale e l'impresa che riceve manodopera deve
  essere stipulato per iscritto ed indica i criteri
  indispensabili da seguire per siglare tali accordi.
     L'articolo 6 stabilisce che l'agenzia di lavoro
  interinale:
         a)  corrisponde, durante i periodi di comando, una
  retribuzione non inferiore a quella spettante ai dipendenti
  dell'impresa utilizzatrice (senza diritto al mantenimento di
  tale trattamento al termine del periodo);
         b)  assicura i propri dipendenti contro gli
  infortuni;
         c)  è esonerata dalle assunzioni obbligatorie e
  dall'obbligo di riserva del 12 per cento delle assunzioni di
  cui all'articolo 25 della legge n. 233 del 1991.
     L'articolo 7 indica alcuni requisiti fondamentali che
  devono essere rispettati da chi dirige le agenzie di lavoro
  interinale, mentre l'articolo 8 dichiara nulle le clausole dei
  contratti collettivi nazionali che precludano o ostacolino la
  conclusione di un contratto di lavoro interinale.
     L'articolo 9 conferma la validità del distacco tra imprese
  non esercenti l'attività di fornitura di manodopera, così come
  definito dalla giurisprudenza della Cassazione sulla base
  della normativa vigente.
     L'articolo 10, infine, sgombra il campo dalle incertezze
  applicative che potrebbero derivare dal mantenimento della
  disciplina contenuta negli articoli 1 e 2 della legge n.  1369
  del 1960 e prevede un'ammenda fino a 1 milione di lire nel
  caso in cui l'attività di agenzia di lavoro interinale sia
  esercitata da imprese non in regola con le disposizioni
  contenute nella proposta di legge.
 
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