| Onorevoli Colleghi! - Il lavoro interinale nasce - come
semplice ipotesi, in Italia, come realtà, in tutte le economie
avanzate - per fare fronte alle esigenze di flessibilità
dinanzi alle quali si trovano le imprese, e soprattutto le più
piccole.
In mercati del lavoro ingessati da contratti nazionali e
da legislazioni che intralciano in mille modi l'autonomia
decisionale di imprenditori e dipendenti e che comprimono la
libertà di accordo consensuale, le imprese spesso non sono in
condizione di poter cogliere molte opportunità "temporanee",
dato che la loro capacità produttiva è insufficiente e che
l'assunzione per brevi periodi di personale è proibita,
ostacolata o scoraggiata. Da qui, dunque, l'idea di enti
speciali in grado di offrire lavoro temporaneo ad imprese che
ne facciano richiesta.
L'esigenza di veder sorgere "agenzie di lavoro interinale"
non è avvertita soltanto dalle imprese, ma pure da chi, avendo
perso un lavoro stabile, cerca opportunità lavorative anche
limitate nel tempo oppure - perché studente o casalinga - non
è interessato ad essere assunto ma desidera avere entrate
autonome rispetto ai genitori o al marito.
In questa situazione, un'azienda che è in grado di
ottenere un ordine d'acquisto molto interessante ma che non è
in condizione di soddisfare da sola questa richiesta, tramite
il lavoro interinale può riuscire a reperire lavoro per un
periodo temporaneo: anche soltanto di pochi giorni.
Se nel nostro Paese, come altrove, le ipotesi di dare un
quadro legale al lavoro interinale sono sorte per rendere più
flessibile il mercato ed introdurre elementi di
liberalizzazione, sarebbe allora davvero contraddittorio
immaginare una normativa su questo tema che imponga una lunga
serie di vincoli e limitazioni.
A parere dei proponenti non appare ragionevole prefigurare
- come qualcuno
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ha fatto - che le imprese destinate a prestare
lavoro debbano avere un capitale sociale minimo di notevole
consistenza, che debbano versare depositi cauzionali di
svariate centinaia di milioni, che possano prestare lavoro
soltanto per periodi superiori ai tre o ai sei mesi, che
debbano necessariamente assumere il personale che devono poi
offrire a questa o quella azienda (senza la possibilità di
legarlo, ad esempio, con semplici contratti di
collaborazione), che debbano inserirsi solamente nel settore
del lavoro qualificato e così via. Imporre tutto questo
significherebbe porre le premesse per una legge inutile, che
affosserebbe il lavoro interinale ancora prima che esso veda
la luce.
In particolare, va sottolineato come quasi nessuna impresa
artigianale o commerciale si trovi nell'interesse e nelle
condizioni di voler acquisire un dipendente per un periodo
troppo lungo, intorno ai sei mesi o addirittura all'anno:
nelle micro-imprese, infatti, il lavoro è programmato
mensilmente ed il mercato conosce tante e tali evoluzioni che
"assumere" un lavoratore anche soltanto per tre mesi può
diventare un pessimo affare. Con una legislazione come quella
che qualche sindacalista vorrebbe introdurre in Italia,
un'impresa che voglia affittare un lavoratore per un mese o
una settimana non potrà farlo, con il risultato che essa
perderà l'affare ed il lavoratore - invece che lavorare almeno
pochi giorni - resterà a casa improduttivo e senza alcun
reddito.
Una normativa che nascesse sotto il segno di nuovi
vincolismi e per introdurre ulteriori rigidità avrebbe un
unico risultato immediato: condurre alla cancellazione di
quelle cooperative che - pur con molta apprensione ed in
condizioni di incertezza legislativa - operano sul mercato,
offrendo opportunità di lavoro e di guadagno a tanti
lavoratori che, diversamente, ingrosserebbero l'esercito dei
disoccupati o sarebbero costretti a muoversi nella giungla del
lavoro nero. Va sottolineato che soltanto nella provincia di
Brescia vi sono circa mille persone (tra cui anche molti
ex-drogati o persone in qualche modo emarginate) che hanno
trovato un'occupazione stabile e remunerativa in queste
cooperative.
Se si dovessero obbligare le imprese che gestiscono il
lavoro interinale ad assumere i lavoratori che esse poi
affittano, si toglierebbe ogni opportunità a tutti coloro
(studenti, ad esempio) che in molti casi sono interessati
unicamente a rapporti di collaborazione occasionale, per breve
tempo e soltanto in certi periodi dell'anno. In questo modo,
altro lavoro verrebbe perso ed altre opportunità verrebbero
cancellate dal dirigismo incompetente e presuntuoso di
legislatori estranei al mondo del lavoro ed ai veri bisogni
dei cittadini.
Tra i vari orientamenti che dominano il dibattito, tutti
contraddistinti da una logica statalista e dirigista, ce n'è
uno - tra l'altro - che vorrebbe limitare l'affitto di lavoro
a quelle mansioni non ricoperte da nessun dipendente
dell'impresa bisognosa di nuovi lavoratori. Ma in questo modo
verrebbe ad essere vanificato uno degli obiettivi fondamentali
che l'introduzione del lavoro interinale mira a
raggiungere.
La sensazione è che in molte proposte vi sia il permanere
di uno statalismo ideologico e primitivo, mentre altre sono
caratterizzate da un sindacalismo centralista il quale mira a
mantenere il mondo del lavoro sotto uno stretto controllo
politico, impedendo quella liberalizzazione che sola può
produrre nuovo lavoro. Non si può escludere, d'altra parte,
che i sindacati (dopo aver abbandonato la "linea del Piave" di
un'opposizione pregiudiziale e vetero-marxista dinanzi ai
progetti di lavoro interinale) puntino ora a gestire in prima
persona questo settore, in modo tale da mettere una sorta di
"pedaggio" per le imprese e per i lavoratori.
Taluni orientamenti sindacali in merito alla riforma del
collocamento, un ambito non troppo distante da quello del
lavoro interinale, non lasciano presagire niente di buono. Ma
è importante che chi crede nella libertà di mercato abbia il
coraggio e la lucidità necessari a contrastare progetti tanto
funesti.
Proprio a tale fine, la presente proposta di legge cerca
di individuare una linea il più possibile coraggiosa ed in
sintonia con
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la filosofia liberista che dovrebbe ispirare il
nuovo corso politico del Paese.
L'articolo 1 - che nella forma richiama l'articolo 41,
primo comma, della Costituzione - indica lo spirito generale
della norma, che per la prima volta vuole permettere la
nascita di imprese che affittano lavoro ad altre aziende
dell'industria, dell'agricoltura o dei servizi.
L'articolo 2 evidenzia quali sono i compiti essenziali
delle "agenzie di lavoro interinale", mentre gli articoli 3 e
4 legalizzano la più ampia varietà di rapporti tra il
lavoratore e le agenzie: assunzione a tempo parziale o
collaborazione esterna, sottolineando che queste imprese di
tipo nuovo sono inquadrate all'interno dell'artigianato e nel
momento in cui iniziano ad operare hanno sei mesi di tempo per
informare della loro esistenza l'Ispettorato regionale del
lavoro ed il sindaco del comune competente per territorio.
L'articolo 5 afferma che il contratto tra l'agenzia di
lavoro interinale e l'impresa che riceve manodopera deve
essere stipulato per iscritto ed indica i criteri
indispensabili da seguire per siglare tali accordi.
L'articolo 6 stabilisce che l'agenzia di lavoro
interinale:
a) corrisponde, durante i periodi di comando, una
retribuzione non inferiore a quella spettante ai dipendenti
dell'impresa utilizzatrice (senza diritto al mantenimento di
tale trattamento al termine del periodo);
b) assicura i propri dipendenti contro gli
infortuni;
c) è esonerata dalle assunzioni obbligatorie e
dall'obbligo di riserva del 12 per cento delle assunzioni di
cui all'articolo 25 della legge n. 233 del 1991.
L'articolo 7 indica alcuni requisiti fondamentali che
devono essere rispettati da chi dirige le agenzie di lavoro
interinale, mentre l'articolo 8 dichiara nulle le clausole dei
contratti collettivi nazionali che precludano o ostacolino la
conclusione di un contratto di lavoro interinale.
L'articolo 9 conferma la validità del distacco tra imprese
non esercenti l'attività di fornitura di manodopera, così come
definito dalla giurisprudenza della Cassazione sulla base
della normativa vigente.
L'articolo 10, infine, sgombra il campo dalle incertezze
applicative che potrebbero derivare dal mantenimento della
disciplina contenuta negli articoli 1 e 2 della legge n. 1369
del 1960 e prevede un'ammenda fino a 1 milione di lire nel
caso in cui l'attività di agenzia di lavoro interinale sia
esercitata da imprese non in regola con le disposizioni
contenute nella proposta di legge.
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