| 1. I lavoratori possono essere reclutati e selezionati
dalle agenzie di lavoro interinale sia tramite assunzione, a
tempo pieno o tempo parziale, sia tramite un rapporto di
collaborazione esterna di tipo occasionale e non continuativo.
Le agenzie hanno facoltà di gestire e coordinare il personale
da comandare presso i datori di lavoro anche con contratto a
tempo determinato, che può essere rinnovato in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Tale contratto può essere risolto per giusta causa ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile o in caso di recesso ai
sensi dell'articolo 2118 del codice civile, sempreché tale
recesso sia comunicato in tempo utile.
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