| 1. Le agenzie di lavoro interinale devono essere iscritte
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
in un apposito elenco e sono inquadrate, anche ai fini delle
assicurazioni sociali
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obbligatorie per i lavoratori dipendenti, nell'albo delle
imprese artigiane, indipendentemente dal numero dei
dipendenti.
2. Le agenzie di lavoro interinale possono essere
costituite anche in forma cooperativa.
3. Dall'atto della costituzione, le agenzie hanno tre mesi
di tempo per comunicare la propria esistenza all'Ispettorato
regionale del lavoro nella cui competenza territoriale è
situata la sede operativa principale ed al sindaco del comune
in cui la stessa sede si trova.
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