| 1. Le agenzie di lavoro interinale:
a) sono tenute a corrispondere al lavoratore, per
i periodi di comando, una
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retribuzione oraria non inferiore a
quella spettante ai dipendenti con pari qualifica dell'impresa
utilizzatrice; tale retribuzione non costituisce oggetto della
garanzia di cui all'articolo 2103 del codice civile;
b) sono tenute ad assicurare i lavoratori
comandati ai sensi del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni; tale assicurazione si deve riferire
esclusivamente al periodo lavorativo;
c) sono esonerate dall'obbligo di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e non sono
assoggettate all'onere di riserva di cui all'articolo 25 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
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