| 1. Gli amministratori delle agenzie, i direttori generali
ed i legali rappresentanti delle agenzie di lavoro interinale
non devono aver riportato condanne, né essere stati sottoposti
alle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo
416- bis del codice penale o per delitti non colposi per
i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni.
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