| (Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI
e il versamento di altre imposte).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I
concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui
all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti
sui conti correnti postali istituiti per il versamento
dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte
del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari
dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale
aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato,
per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai
conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle
somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui
conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali
istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli
immobili sono versati in favore degli enti destinatari
proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun
ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con
le stesse modalità previste al comma 2.
4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il
versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21,
comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli
sportelli del concessionario della riscossione o presso una
delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
con delega irrevocabile di versamento al concessionario.
5. I concessionari della riscossione devono versare non
oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute
dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.
| |