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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


243
DDL0012-0010
Progetto di legge Camera n. 12 - testo presentato - (DDL13-12)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C12. TESTIPDL
...C12.
...Decreto-legge 15 marzo 1996, n.127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 1996. Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC12 ZZ13 ZZDL ZZPR
      (Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI
              e il versamento di altre imposte).
      1.  Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del
  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 306 del 31
  dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli
  immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi.  I
  concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui
  all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28
  gennaio 1988, n. 43.
      2.  I concessionari possono disporre delle somme giacenti
  sui conti correnti postali istituiti per il versamento
  dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte
  del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari
  dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale
  aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato,
  per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai
  conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle
  somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui
  conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10,
  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
      3.  Gli interessi maturati sui conti correnti postali
  istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli
  immobili sono versati in favore degli enti destinatari
  proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun
  ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con
  le stesse modalità previste al comma 2.
      4.  Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il
  versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21,
  comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23
  febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli
  sportelli del concessionario della riscossione o presso una
  delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio
  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
  con delega irrevocabile di versamento al concessionario.
      5.  I concessionari della riscossione devono versare non
  oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute
  dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.
 
DATA=960318 FASCID=DDL13-12 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0012 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=017 PAGFIN=0009 RIGFIN=056 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=001200 00 FASCIDC=13DDL0012 SORTNAV=0001200 000 00000 ZZDDLC12 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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