| 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n.
1369, sono abrogati.
2. Chiunque utilizzi, fuori dall'ipotesi di cui
all'articolo 9, lavoratori forniti da soggetti non abilitati
ai sensi della presente legge all'esercizio di fornitura di
mere prestazioni di lavoro, è punito con l'ammenda fino a lire
1 milione per ciascun lavoratore interessato. La stessa pena
si applica al soggetto non abilitato che abbia effettuato la
fornitura.
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