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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2434
DDL0143-0002
Progetto di legge Camera n. 143 - testo presentato - (DDL13-143)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C143. TESTIPDL
...C143.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC143 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame
  vuole innovare e profondamente modificare la normativa
  sull'assistenza psichiatrica prevista dalla ben nota legge n.
  180 del 1978 e successivamente confermata nella legge n.  833
  dello stesso anno.  Una legge, la "180", simbolo di un'epoca,
  di una cultura, del regime consociativo catto-comunista;
  sentita, perciò, dalle forze che l'hanno consapevolmente
  voluta, come una bandiera; dichiarata più intoccabile della
  Costituzione; difesa con le unghie e con i denti da ogni pur
  pacata e motivata critica, nonostante le sue evidenti lacune
  ed incongruenze e la conseguente incapacità di affrontare i
  problemi dei pazienti psichiatrici più gravi.  Per anni agli
  appelli, alle proteste, alle denunce dei familiari, sulle cui
  fragili spalle era stato scaricato il peso, spesso
  insostenibile, della assistenza di questi pazienti, fu opposto
  un muro di silenzio.  Ad ogni fatto o persona che potessero
  testimoniare contro la immacolata perfezione della "180" fu
  applicata una censura degna dei Paesi totalitari da parte di
  giornalisti, intellettuali e persino magistrati, uniti dal
  collante dell'ideologia.  Chi, come il parlamentare ed
  intellettuale comunista Antonello Trombadori, illuminato sulla
  "180" da una drammatica esperienza familiare, rifiutava la
  complicità di una omertà ideologica, veniva rimproverato di
  dire: "Cose giuste, ma politicamente non opportune".  Come nel
  "caso Lisenko" e della genetica sovietica la "verità
  ideologica" doveva prevalere sulla realtà dei fatti.  Così il
  "regno della menzogna" descritto da Solzenicyn aveva esteso i
  propri confini fino al nostro Paese, soltanto pochi anni fa;
  sarebbe opportuno non dimenticarlo troppo presto.  A questi
  rimproveri Trombadori replicava giustamente: "Il momento per
 
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  dire la verità è sempre opportuno" ed aggiungeva testualmente,
  nel maggio 1984: "Komeinisti quali altri non sono i
  sostenitori dell'intoccabilità della "180": dei dogmatici che
  rifiutano il principio della verifica e della sperimentazione
  pur di salvare l'intangibilità di un disegno ideologico.
  Quello dei fautori della "180" è uno sbarramento terroristico
  a una ponderata analisi della situazione, è una mostruosa
  indifferenza ai casi concreti, alla vita come si manifesta,
  terribile e disperata.  Io dubito che Franco Basaglia, se fosse
  ancora vivo, approverebbe il loro operato.  Forse direbbe, come
  già aveva fatto Marx,  Je ne suis pas basaglien".  Ma i
  basagliani rispondevano che Trombadori non era obiettivo, che,
  come familiare di un paziente psichiatrico, era troppo
  emotivamente coinvolto per giudicare in modo equilibrato.
  Perché, quando la congiura del silenzio non riusciva più a
  soffocare le accuse disperate ed esasperate dei familiari, i
  basagliani, in quella che era ormai diventata una lotta senza
  esclusione di colpi in difesa della propria ideologia e delle
  posizioni di potere conquistate, brandivano come arma
  impropria alcuni concetti psicoanalitici, usati in modo
  selvaggio, per colpevolizzare la famiglia di essere la causa
  dei sintomi del malato.  Il che, se in alcuni casi, ma non
  certo in tutti, poteva essere vero, evidenziava una ulteriore
  contraddizione della "180", giustamente, anche se inutilmente,
  rilevata dal padre della psicoanalisi italiana, Cesare
  Musatti, che, nel suo grande buon senso, affermava: "Non si
  può rimettere il malato mentale in quell'ambiente che ha
  creato il disturbo mentale.  Fu fatta la rivoluzione senza che
  ci fossero gli strumenti per poterla fare".  Ma non soltanto
  fra gli psicoanalisti vi erano dei dubbi, anche fra gli
  psichiatri non tutti erano a favore o in silenziosa e passiva
  accettazione della "180".  Uno psichiatra di grande esperienza
  ed umanità, Mario Tobino, scrittore sensibile, ex-partigiano,
  progressista in politica, pubblicava nel 1982 un libro,  Gli
  ultimi giorni di Magliano,  libro ovviamente boicottato in
  modo totale dalla mafia culturale allora imperante, in cui si
  legge: "Giunge voce, si viene a sapere che diversi malati,
  dimessi dai manicomi, spinti fuori nel mondo, nella società,
  per guarire, come proclamavano i novatori, per inserirsi, sono
  già in galera, in prigione, arrestati per atti che hanno
  commesso.  Nessuno più li proteggerà, li consiglierà, li
  impedirà.  Nessuno più li manterrà con amorevolezza e fermezza,
  li condurrà per mano lungo la loro possibile strada.  Ed ora
  precipitano, si apre per loro il manicomio criminale.  La
  follia non c'è, non esiste, deriva dalla società!  Evviva!".  E
  in una successiva intervista Tobino aggiungeva: "Il risultato
  (della "180"): abbandono dei deboli, degli indifesi,
  fallimento generale.  E' un esempio di disumanità, di profondo
  cinismo; prima di tutto obbedire alla politica e poi ai deboli
  succeda quel che succeda.  Esempio di chi non conosce la
  pietà".  Invettiva che riterremmo esagerata se non ci bruciasse
  ancora il ricordo di una assemblea di allora, dove un giovane
  collega psichiatra, infastidito da un lungo elenco di dimessi
  morti suicidi, per incidenti, per malattie trascurate, esclamò
  con rivoluzionaria imbecillità: "Il progresso vuole le sue
  vittime".  Al libro di Tobino i sostenitori della "180"
  opposero il solito silenzio opportunista in pubblico, ed un
  giudizio sprezzante in privato, che attribuiva la protesta
  dello psichiatra-scrittore ad una visione romantica e superata
  del rapporto medico-paziente e ad una nostalgia decadente e un
  po' senile per il mondo del vecchio manicomio, così
  appassionatamente descritto nei suoi romanzi.  Ma il professor
  Giovanni Jervis, autore del noto  Manuale critico di
  Psichiatria,  non era certamente un nostalgico del
  manicomio.  Collaboratore di Basaglia, politicamente impegnato
  a sinistra, inizialmente favorevole alla "180", ma dotato di
  onestà scientifica e capace quindi di ricredersi davanti ai
  fatti, in un convegno del 1985 affermava: "La legge "180" non
  è una buona legge, anche se basata su molte buone intenzioni:
  è una legge ingenua, velleitaria, culturalmente rozza.  La sua
  formulazione riflette fedelmente le idee di coloro che la
  vollero in quel modo, e che talora non nascondevano il loro
  proposito di far esplodere nella società le contraddizioni che
 
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  il manicomio aveva nascosto all'interno delle proprie mura".
  Jervis alludeva al folle progetto di chi voleva usare malati
  di mente, carcerati ed emarginati come detonatori della
  rivoluzione.  Oggi potrebbe sembrare incredibile, e lo sarebbe
  se non ci fossero i documenti dell'epoca, ma c'era un
  consistente gruppo, all'interno dell'associazione denominata
  Psichiatria democratica, che contestava la "180" da sinistra,
  se la prendeva con gli ambulatori psichiatrici, ma soprattutto
  con i piccoli servizi ospedalieri, visti come una
  inammissibile medicalizzazione di un problema che era soltanto
  politico e sociale.  Non senza una qualche ragione, dal suo
  punto di vista, questo gruppo accusava Basaglia di aver
  accettato un compromesso con la  lobby  medica e tollerava
  la "180" soltanto come legge-ponte che doveva evolvere al più
  presto in senso politicamente corretto.  Nel primo piano
  sanitario regionale del Piemonte dopo la "180" si prevedeva,
  per esempio, che i letti dei servizi psichiatrici ospedalieri
  dovessero progressivamente diminuire fino a sparire del tutto.
  E' quasi superfluo dire che, per fortuna, sono invece
  aumentati, pur essendo tuttora in numero insufficiente
  rispetto alle reali necessità.  Nella seconda metà degli anni
  Ottanta, sotto la crescente pressione di una opinione pubblica
  sempre più ostile ai risultati negativi della "180", talmente
  evidenti da non poter più essere nascosti con la censura e con
  un vero terrorismo ideologico, che bollava ogni critica come
  perversa volontà di riaprire manicomi- lager,  i
  basagliani moderati iniziarono ad ammettere che qualcosa
  nell'attuazione della legge n. 180 non funzionava, che era
  necessario intervenire.  La senatrice Ongaro Basaglia, della
  sinistra indipendente, nel presentare nel 1987 un disegno di
  legge integrativo dell'attuale legislazione psichiatrica,
  affermava testualmente: "Siamo tutti consapevoli del fatto
  che, a più di nove anni dall'emanazione della legge n. 180, si
  è arrivati ad un punto limite oltre il quale non è consentito
  lasciare senza risposta le esigenze ed i bisogni di malati e
  familiari...".  La nuova linea di difesa era: la "180" è senza
  difetti, non ha funzionato perché non è stata applicata o è
  stata sabotata.  A questa tesi Jervis, nel già citato
  intervento, dopo aver riconosciuto la relativa validità di
  alcune esperienze in Emilia e nel Veneto, replicava: "Nella
  maggioranza delle altre regioni, però, è probabile che la
  legge abbia creato una situazione tale, per cui è peggiorato
  l'insieme delle garanzie offerte al paziente psichiatrico,
  soprattutto se affetto da disturbi gravi.  Non è vero che ciò
  sia dovuto ad inadempienze successive alla legge: è più onesto
  dire che i consiglieri e gli estensori della legge non
  previdero la situazione che avrebbe inevitabilmente creato".
  L'ipotesi del sabotaggio poteva poi condurre a conclusioni
  paradossali: poiché per moltissimi anni gli unici, ascoltati
  consiglieri sia del Governo centrale, che di molte
  amministrazioni regionali, furono i basagliani, la
  responsabilità della mancata attuazione della legge n. 180,
  poteva ricadere soltanto su di loro, almeno in certe regioni.
  In effetti, in alcune situazioni locali, i basagliani più
  estremisti osteggiarono e ritardarono la realizzazione di
  comunità residenziali psichiatriche perché, nella loro fobia
  antistituzionale, temevano che queste strutture potessero
  diventare dei nuovi "piccoli manicomi".  In realtà, se si
  supera l'atteggiamento di fideismo acritico dei sostenitori o
  di rifiuto viscerale degli oppositori della "180", se si
  tolgono i paraocchi dell'ideologia e del pregiudizio, si vedrà
  che il fallimento della riforma psichiatrica è dovuto
  all'effetto combinato sia di mancate od errate applicazioni
  locali della legge, sia di interventi finanziari insufficienti
  e non coordinati, sia di carenze intrinseche della legge
  stessa.  A queste conclusioni giunsero, già molti anni fa, gli
  estensori della presente proposta di legge, che, insieme ad
  altri psichiatri come il professor Ravizza dell'Università di
  Torino, il professor Cassano dell'Università di Pisa, il
  dottor Boccalatte, il dottor Crosignani e molti altri che non
  è possibile ora citare singolarmente, promossero dibattiti e
  convegni dove, in uno spirito di critica costruttiva, fosse
  possibile evidenziare le lacune e gli errori della legge n.
  180 e proporre i necessari emendamenti, senza per altro negare
  i suoi importanti pregi:
 
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  l'aver affidato il trattamento delle
  fasi acute delle malattie mentali all'ospedale generale, su un
  piano di parità con le altre patologie mediche; l'aver
  previsto una rete di ambulatori psichiatrici, estesa a tutto
  il territorio nazionale; l'aver voluto, con un tentativo
  originale unico al mondo, il superamento e la chiusura degli
  ospedali psichiatrici.  A questo proposito è interessante
  osservare l'evoluzione dell'atteggiamento degli esperti
  stranieri nei confronti della legge n. 180.  Ad un iniziale
  grandissimo interesse per l'esperienza italiana, testimoniata
  dalle visite di numerose delegazioni, è subentrato
  progressivamente, col passare degli anni, un giudizio critico
  sui risultati effettivamente conseguiti, per giungere infine
  all'attuale, scettica indifferenza.  Dal 1978 ad oggi hanno
  aggiornato e modificato la propria legge sull'assistenza
  psichiatrica la Svezia nel 1982, il Regno Unito nel 1983, la
  Danimarca nel 1989, il Belgio e la Francia nel 1990.  Nessuno
  di questi Paesi europei ha deciso di seguire l'esempio
  italiano.  Per l'esattezza nessun Paese del mondo ha ritenuto
  di farlo.  Ovunque continuano ad esistere gli ospedali
  psichiatrici, anche se aggiornati e ridimensionati.  Tutto il
  mondo ha torto e soltanto noi siamo nel giusto?  E' un pensiero
  pericolosamente simile a quello paranoico.  E che nella nascita
  della legge n. 180 ci sia qualcosa di folle sembra anche il
  parere dell'ex-Presidente del Consiglio Giuliano Amato,
  nonostante che il suo partito fosse stato, nel 1978, uno dei
  più convinti nel voto a favore di quella legge.  Difendendo in
  un convegno il diritto di Basaglia e dei suoi seguaci di
  proporre le proprie teorie e respingendo la comoda scappatoia
  di scaricare soltanto su di loro tutte le responsabilità dei
  molti danni causati dalla "180", Amato affermava testualmente:
  "Guai quindi a chi sostiene che l'errore fu di Basaglia;
  l'errore fu di un legislatore impazzito che, in una materia
  tanto problematica e controversa, ha codificato, rendendola
  rigida, l'impostazione di una scuola".  Chi oggi pensasse che
  la soluzione consiste nel riconoscere l'errore di allora e nel
  riaprire gli ospedali psichiatrici, farebbe però, a nostro
  parere, un errore altrettanto grave.  Tornare indietro sarebbe
  praticamente impossibile e vanificherebbe tutti gli sforzi, le
  sofferenze ed i sacrifici di questi anni.  Bisogna quindi
  andare avanti, correggendo gli errori della "180", e rendendo
  compatibili le buone intenzioni, che riconosciamo a molti che
  vollero quella legge, con la dura realtà della malattia
  mentale.
     Il più noto errore della "180", ormai quasi universalmente
  riconosciuto, è quello di aver negato implicitamente
  l'esistenza della cronicità psichiatrica e, di conseguenza, la
  necessità di prevedere strutture anche per trattamenti di
  lunga durata.  Dopo aver di malavoglia ammesso la possibilità
  di fasi acute della malattia, che possono avere necessità di
  ospedalizzazione, sia pure per il tempo assurdamente breve di
  sette giorni, gli estensori della legge n.  180 nulla infatti
  prevedono per esigenze di ricovero prolungato, coerentemente
  con le loro teorie che vedono nella cronicità psichiatrica
  nient'altro che un artefatto iatrogeno, un prodotto della
  lunga istituzionalizzazione in manicomio.  Teorie purtroppo
  sbagliate perché, dal 1978 ad oggi, pazienti che non sono mai
  stati ricoverati in manicomio od in altre istituzioni, sono
  comunque cronicizzati nella loro malattia, a casa propria o
  vagabondando per l'Italia.  L'ospedale psichiatrico non era la
  causa, ma un tentativo di risposta alla cronicità
  psichiatrica.  Un tentativo inadeguato e superato e talora
  anche dannoso, perché dava una risposta unica ed
  indifferenziata ai bisogni molteplici e diversissimi delle
  varie malattie mentali nelle successive fasi della loro
  evoluzione.  La legge n.  180 del 1978 faceva un passo avanti
  prevedendo il servizio psichiatrico nell'ospedale generale e
  l'ambulatorio psichiatrico sul territorio, ma anche due
  diverse risposte sono ancora troppo poche.  Perciò quasi tutte
  le proposte di modifica della legge n.  180 presentate nella
  precedente legislatura prevedono altre strutture, dal
  day-hospital  ai presìdi residenziali per le esigenze di
  media o lunga degenza, più o meno esplicitamente e
  coraggiosamente definite tali, per l'allora perdurante timore
 
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  di ostracismo nei confronti di chi osasse parlare apertamente
  di cronicità.  Anche nella presente proposta di legge si
  prevedono quattro nuovi diversi presìdi, che non pretendono
  certamente di dare una soluzione ottimale a tutti i possibili
  problemi (per far questo occorrerebbe, in teoria, una
  struttura diversa per ogni persona ammalata) ma che offrono ai
  pazienti, ai familiari, ai medici curanti un ventaglio di
  risposte sufficientemente ampio per affrontare adeguatamente i
  problemi più frequenti e più gravi.  L'altro e sicuramente più
  grave difetto della legge n.  180, incredibilmente ignorato
  invece da tutte le proposte di modifica fino ad oggi
  presentate, è il modo superficiale e contraddittorio con cui
  viene affrontato il delicato e serissimo problema dei
  trattamenti sanitari obbligatori nei malati di mente.  Chi ha
  colto la fondamentale importanza di questo difetto della "180"
  è stata la regione Emilia Romagna, che ha cercato di porvi
  rimedio deliberando, l'11 aprile 1990, una direttiva regionale
  in ordine alle procedure di accertamento e trattamento
  sanitario obbligatorio per le malattie mentali, delibera
  elaborata da un gruppo di studio composto da sanitari delle
  unità sanitare locali emiliane e da esperti giuridici
  dell'università di Bologna.  Questa direttiva, in realtà, non è
  che una disposizione interpretativa, di fatto non vincolante e
  risolutiva del problema, per i noti limiti delle competenze
  regionali, che non permettono di modificare una legge
  nazionale.  Anche se di fronte agli insanabili difetti della
  "180" la tentazione di modificarla la regione Emilia Romagna
  sembra averla avuta, almeno a giudicare dal suo vano tentativo
  di creare, sotto le mentite spoglie di una interpretazione
  della legge, figure giuridiche nuove, quale l'accertamento
  sanitario obbligatorio ed il trattamento sanitario
  obbligatorio extraospedaliero.  Novità che presentano aspetti
  di grande interesse ed utilità, tanto che abbiamo deciso di
  utilizzarle, in parte, nella presente proposta di legge.  La
  delibera della regione Emilia Romagna è un documento di
  straordinario interesse anche perché dimostra come persone
  preparate, esperte ed in buona fede possono essere
  condizionate dalla ideologia, che impedisce loro di sviluppare
  fino alle estreme, logiche conseguenze la propria analisi del
  problema.  Così con impossibili contorsioni interpretative
  cercano di apportare alla "180" le modifiche di fatto che
  capiscono necessarie, ma non osano dire e forse neppure
  pensare che è la legge nazionale, e non la sua
  interpretazione, che va cambiata.  Così da un lato rivendicano,
  molto giustamente, la "dignità di branca medica" alla
  psichiatria; dall'altro continuano ad insistere
  utopisticamente che l'ordinanza di trattamento sanitario
  obbligatorio "non è una conseguenza burocratica delle
  certificazioni mediche, ma un atto responsabile sul quale il
  sindaco è chiamato a pronunciarsi", senza però spiegare quali
  strumenti e quale preparazione abbia per farlo il primo
  cittadino di un piccolo paese.  E ancora, di fronte al problema
  della pericolosità del malato, problema che è reale in pochi,
  ma non trascurabili casi, e che è completamente rimosso nella
  legge n.  180, prima affermano che non si può "correre il
  rischio della deresponsabilizzazione attraverso la negazione
  del problema", poi consigliano di "valutare l'opportunità di
  segnalare la sussistenza dei rischi specifici di particolare
  pericolosità connessi al preciso contesto sociale in cui si
  trova il sofferente psichico, agli organi preposti
  istituzionalmente alla prevenzione ed alla repressione di
  fatti-reati (cioè Forze dell'ordine e magistratura)".  Questo
  sul presupposto, da loro affermato, che "il reato commesso da
  persona sofferente di disturbi psichici non è diverso, per
  quanto riguarda l'aspetto preventivo e repressivo, dal reato
  commesso da qualsiasi altro cittadino".  Si sostiene cioè che
  quanto può scoraggiare e prevenire un reato in una persona
  sana è altrettanto efficace con un grave paziente
  psichiatrico.  Affermazione che equivale a dire che la malattia
  non influisce sulla sua capacità di intendere e di volere
  rispetto alla sua determinazione a commettere un reato.  Ora
  sappiamo tutti che questo non è vero e che comunque è in
  totale contraddizione con quanto prevede il nostro codice
  penale.  Demagogicamente con la legge n.  180 si fa finta di
 
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  credere che il malato di mente grave è altrettanto libero e
  responsabile quanto una persona sana, per riscoprire
  improvvisamente che non lo è soltanto dopo che ha commesso un
  reato, quando gli si applicano le norme del nostro codice
  penale.  Il tutto in barba a quella prevenzione tanto osannata
  nella "180".  In pratica chi ha provato, anche in Emilia, a
  segnalare la potenziale pericolosità di un paziente a giudici
  e polizia si è sentito rispondere, e non poteva essere
  altrimenti, che loro avevano sì strumenti per reprimere, ma
  non per prevenire i reati di un folle e che se la pericolosità
  nasceva dall'interazione fra patologia ed un determinato
  contesto sociale, toccava ai sanitari curare la patologia o
  tenere lontano il soggetto da quel contesto e che questa era
  l'unica prevenzione concretamente possibile.  La più grande
  contraddizione, pericolosa per la vita stessa del paziente, la
  troviamo però in un altro punto della delibera, ove si
  afferma: "Il cittadino è titolare di un diritto inalienabile
  alla libera autodeterminazione anche nei confronti della
  aggressione medica ai fini diagnostici e terapeutici: egli ha
  cioè il diritto di rimanere ammalato".  E' vero che questo
  viene affermato con riferimento "a trattamenti sanitari per
  patologie non psichiatriche", ma che cosa accade se una
  patologia non psichiatrica colpisce un ammalato di mente, non
  in grado di valutare la necessità di certi interventi
  terapeutici?  Per l'ambiguità della "180" avviene che può
  essere obbligato a curarsi per la patologia psichiatrica, ma
  che non può essere costretto ad interventi terapeutici, magari
  più urgenti e vitali, per le patologie non psichiatriche che
  lo affliggono.  Questo pericoloso paradosso non è soltanto la
  versione della legge n.  180 che viene data da quella delibera
  ma è anche l'interpretazione prevalente fra i giudici.  Per
  maggior chiarezza citeremo un episodio realmente accaduto: un
  paziente psichiatrico in trattamento sanitario obbligatorio fu
  colpito da appendicite acuta per la quale si rendeva
  necessario un intervento chirurgico di urgenza.  Ma il paziente
  lo rifiutava ed il giudice tutelare, prontamente consultato,
  disse che perdurando il rifiuto non c'era nulla da fare, che
  soltanto se il paziente avesse perso conoscenza e fosse stato
  in imminente pericolo di vita il chirurgo lo avrebbe potuto
  operare senza il suo consenso, in stato di necessità.  Per
  fortuna il paziente, dimostrando maggior buon senso della
  legge, finì per lasciarsi convincere a firmare
  l'autorizzazione all'intervento, firma che peraltro, essendo
  lui in trattamento sanitario obbligatorio, poteva anche essere
  considerata non valida.  Perché qui sta l'assurda
  contraddittorietà della legge n. 180: si ammette che il malato
  di mente possa non essere in grado di giudicare sulla
  necessità delle terapie psichiatriche e si prevede per questo
  il trattamento sanitario obbligatorio, però su tutto il resto
  si sostiene incoerentemente che sia in grado di decidere
  liberamente e di tutelare adeguatamente i propri vitali
  interessi.  Nell'episodio citato il problema concreto, che non
  trova una soluzione nella "180", si può riassumere in una
  domanda: la patologia del paziente è di tale gravità da
  compromettere la sua capacità di agire, di autodeterminarsi
  liberamente?  Se la risposta è affermativa il suo rifiuto di
  accettare le terapie necessarie, psichiatriche o non
  psichiatriche, non è l'esercizio del suo "diritto inalienabile
  alla libera autodeterminazione", ma un frutto velenoso della
  malattia, che della sua libertà lo ha già alienato, privandolo
  della capacità di autotutelarsi nella difesa della propria
  salute.  Per non lasciarlo vittima della sua malattia e dei
  conseguenti rischi, è necessario che qualcuno si assuma il
  compito della tutela del suo diritto costituzionale alla
  salute.  Questo non può essere lo psichiatra od un altro
  appartenente alla  équipe  curante.  Tutta la psichiatria
  dinamica, cominciando dalla psicoanalisi, ha chiarito i gravi
  rischi che incontra il terapeuta che vuole essere, o è di
  fatto come accade con la "180", anche tutore.  La figura del
  terapeuta e quella del tutore devono essere nettamente
  distinte, in modo che si ristabilisca, anche nel campo delle
  patologie psichiatriche gravi, quel libero rapporto dialettico
  fra pari che deve esserci fra medico e paziente, quest'ultimo
  rappresentato, in questo caso, dal proprio tutore.  Una
 
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  modifica della legge n. 180 che non affronti questo problema
  chiave o che lo faccia in modo parziale, con insufficiente
  chiarezza e coerenza nell'individuare diritti e doveri di
  ognuno, lascerebbe parenti, terapeuti e collettività
  nell'attuale stato di impotenza ad aiutare efficacemente ed in
  modo duraturo quei pazienti più gravi, che negano la malattia
  e rifiutano di proseguire le terapie necessarie per evitare le
  ricadute.  Per affrontarlo nel modo migliore, nella stesura
  della presente proposta di legge ci si è confrontati con la
  più recente legislazione dei Paesi europei in materia di
  salute mentale.  Legislazione che, non casualmente, è concorde
  nel porre i trattamenti obbligatori come problema centrale.
  Abbiamo scelto, come principale punto di riferimento,
  soprattutto le leggi di Gran Bretagna, Svezia e Danimarca,
  Paesi che per quanto riguarda la loro lunga tradizione
  democratica ed il rispetto per le libertà ed i diritti
  individuali non dovrebbero dar adito a dubbi da parte di
  nessuno.  Descriviamo, infine, brevemente i singoli articoli
  della presente proposta di legge: all'articolo 1 sono dettati
  i princìpi generali.  Nell'articolo 2 si prevede la
  riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica attraverso
  l'effettiva creazione del dipartimento di psichiatria.  Nel
  comma 1 si indicano i compiti del dipartimento.  Nel comma 2 è
  descritta la rete dei presìdi psichiatrici del dipartimento,
  che comprende, oltre ai già esistenti centri di salute mentale
  per l'attività psichiatrica ambulatoriale, ed ai servizi di
  diagnosi e cura per i trattamenti ospedalieri, anche nuove e
  definite strutture cosiddette "intermedie".  Esse sono:
         a)  i centri riabilitativi psichiatrici, per quei
  pazienti in fase ancora florida della malattia, di età non
  avanzata, che pur non necessitando di ricovero ospedaliero,
  richiedono interventi terapeutici intensivi, ad alta
  specializzazione, a fini riabilitativi e risocializzanti.  I
  centri riabilitativi sono articolati in centri diurni, o
  day hospital,  per quei pazienti che richiedono una
  assistenza soltanto nelle ore diurne, e in comunità
  terapeutiche, per quei malati che, oltre gli interventi
  terapeutici diurni necessitano anche di collocazione
  residenziale protetta notturna o continuativa;
         b)  le comunità protette, presìdi socio-sanitari
  dedicati a quei pazienti psichiatrici cronici che richiedono
  interventi terapeutici e psicoriabilitativi di lunga durata in
  ambiente residenziale protetto;
         c)  le comunità alloggio, strutture residenziali
  per quei pazienti, che, pur non necessitando di una assistenza
  continuativa, hanno gravi difficoltà relazionali che
  impediscono una loro permanenza in famiglia.
     Nel comma 3, dell'articolo 2, è previsto l'organico del
  dipartimento e le responsabilità direttive.
    Nel comma 4 sono descritte le modalità di partecipazione
  dell'università all'assistenza psichiatrica pubblica e nel
  comma 5 sono previste le possibilità di convenzione con enti,
  associazioni e strutture private e di collaborazione con
  organizzazioni di volontariato.
     Nell'articolo 3, che modifica l'articolo 34 della legge n.
  833 del 1978, sono dettate le nuove norme per gli accertamenti
  ed i trattamenti sanitari obbligatori.  Nel comma 1,
  adeguandosi all'orientamento prevalente nella più recente
  legislazione psichiatrica europea che, quando è in gioco la
  libertà personale, ritiene necessario un controllo sostanziale
  e non solo formale della magistratura, si prevede la creazione
  di una commissione per la tutela della salute mentale
  presieduta da un giudice tutelare.  Nei commi 2 e 3 sono
  stabilite le modalità per l'accertamento sanitario
  obbligatorio (ASO), anche con procedimento di urgenza, che è
  quello più frequentemente usato nella pratica, secondo
  l'esperienza dei Paesi ove è già in uso.  Inoltre, viene creata
  la figura del "tutore", cardine del nuovo sistema di garanzie
  dei diritti del paziente in trattamento obbligatorio.
     Nel comma 4 è ridefinita la normativa riguardante il
  trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
     Nel comma 5 sono stabilite le modalità per la dimissione
  in affidamento e creata la figura dell'"affidatario",
 
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  realizzando una valida alternativa alla necessità di ricoveri
  ospedalieri in trattamento sanitario obbligatorio
  eccessivamente prolungati, grazie alla possibilità di
  trattamenti sanitari obbligatori extra-ospedalieri.
     Nel comma 6 sono previste le modalità di cessazione dei
  trattamenti obbligatori e nel comma 7 le procedure relative ad
  opposizioni e ricorsi su atti concernenti i citati
  trattamenti.
     Nell'articolo 4 sono stabiliti i tempi ed i modi di
  effettiva chiusura degli ex-ospedali psichiatrici tuttora
  esistenti e la possibilità di riconversione o di alienazione
  delle loro strutture a favore dell'assistenza psichiatrica.
     Nell'articolo 5 si prevede la possibilità che lo Stato, le
  regioni e gli enti locali possano concedere strutture per la
  realizzazione dei presìdi dei dipartimenti di psichiatria.
     Nell'articolo 6 si stabiliscono le modalità di potere
  sostitutivo in caso di inadempienza delle disposizioni di cui
  alla presente proposta di legge da parte di unità sanitarie
  locali o regioni.
     Nell'articolo 7 e nell'articolo 8 sono istituite,
  rispettivamente, la commissione nazionale permanente e la
  commissione regionale per la psichiatria e sono indicati i
  loro compiti.
     Infine nell'articolo 9 sono definite le modalità di
  finanziamento, un problema che se non trova una soluzione
  adeguata rende inutile ed inefficiente qualsiasi legge di
  assistenza.  Una normativa sul finanziamento particolarmente
  valida riteniamo di averla trovata nel testo della proposta di
  legge sulla psichiatria, presentata dal PDS nella XI
  legislatura.  Riprendiamo, perciò, quasi integralmente tale
  normativa limitatamente a quanto riguarda questo specifico
  aspetto.  E' stato obiettato, da parte di alcuni, che l'impegno
  finanziario previsto è particolarmente elevato e scarsamente
  compatibile con le attuali difficoltà del bilancio statale.
  Replichiamo che quello da noi indicato è l'impegno percentuale
  medio che gli altri Paesi europei dedicano a questo settore.  E
  se quell'impegno comporta dei sacrifici per altri settori
  della sanità, riteniamo che sia un atto di riparazione dovuto
  per l'enorme, storica ingiustizia commessa ai danni dei malati
  di mente e dei loro familiari dal 1978 ad oggi.  Il costo
  finanziario della presente proposta di legge è comunque nulla
  di fronte al costo umano di sofferenze e di lutti della "180".
  Secondo una stima pubblicata dal professore Trabucchi nel 1982
  i morti causati dalla legge n. 180 erano già allora dai due ai
  tremila.  Non esistono ricerche attendibili, ed è una grave
  omissione che dovrà essere sanata, sull'entità globale di
  quella che qualcuno ha definito la tragedia dei
  desaparecidos  della psichiatria italiana.  Tragedia che
  nacque da un voto del Parlamento.  Perciò oggi chiediamo a voi,
  nuovi parlamentari eredi di quel vecchio Parlamento, come atto
  riparatorio per quelle vittime, un voto che metta fine a quel
  folle esperimento con cavie umane che è stata,
  inconsapevolmente e incoscientemente, la legge n. 180 del
  1978.
 
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