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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2436
DDL0143-0004
Progetto di legge Camera n. 143 - testo presentato - (DDL13-143)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C143. TESTIPDL
...C143.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC143 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Dipartimento di psichiatria).
     1.  Il dipartimento di psichiatria ha il compito di
  garantire, in un'area con una popolazione complessiva
  indicativamente compresa fra i centocinquanta mila ed i
  trecento mila abitanti:
         a)  il coordinamento e la programmazione degli
  interventi integrati di prevenzione, diagnosi, terapia e
  riabilitazione delle patologie di pertinenza psichiatrica,
  nella popolazione adulta, attuati dai presìdi psichiatrici
  ospedalieri ed extraospedalieri presenti nel territorio di
  propria competenza;
         b)  la promozione dell'educazione sanitaria sui
  temi di pertinenza psichiatrica;
         c)  la collaborazione con i servizi addetti alla
  prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione dei disturbi
  psichiatrici della infanzia e della adolescenza, delle
 
                              Pag. 10
 
  patologie involutive cerebrali psicogeriatriche, delle
  sindromi da  alcool,  farmaco e tossicodipendenza;
         d)  la consulenza sulle patologie psicosomatiche e
  sui problemi inerenti al disagio ed alla sofferenza psichica
  di pazienti affetti da patologie non psichiatriche;
         e)  la raccolta, l'elaborazione e la valutazione
  dei flussi informativi emergenti dalle ricerche e dalle
  attività diagnostiche e terapeutiche per codificare parametri
  sulla qualità delle prestazioni, sui protocolli terapeutici,
  sui loro costi e benefìci e sulla validità delle metodologie
  di lavoro.  Queste attività fanno riferimento alla commissione
  nazionale permanente ed alla commissione regionale per la
  psichiatria previste dall'articolo 7 e dall'articolo 8;
         f)  l'aggiornamento professionale del personale del
  dipartimento, in collaborazione con gli organi regionali e
  nazionali competenti per la formazione;
         g)  la verifica ed il controllo del funzionamento
  delle strutture private psichiatriche convenzionate;
         h)  il controllo della corretta esecuzione degli
  accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori.
     2.  Il dipartimento di psichiatria, per rispondere con
  interventi efficaci ai molteplici problemi posti dalle diverse
  malattie mentali nei vari stadi della loro evoluzione, si
  articola in una complessa e completa rete di presìdi
  psichiatrici che comprende:
         a)  il centro di salute mentale (CSM).  E' il
  presidio ove sono effettuati, per una popolazione
  indicativamente compresa fra i cinquanta mila ed i cento mila
  abitanti, le attività di educazione sanitaria e di prevenzione
  e gli interventi ambulatoriali e domiciliari di diagnosi, cura
  e riabilitazione riguardanti le patologie di pertinenza
  psichiatrica.  Il CSM collabora con i medici di medicina
  generale e gli specialisti delle altre discipline mediante
  attività di consulenza e di filtro per i ricoveri.  Garantisce,
  inoltre, un servizio specifico al nucleo familiare del
 
                              Pag. 11
 
  paziente psicotico di informazione, di assistenza e di
  sostegno psicoterapico;
         b)  il servizio psichiatrico di diagnosi e cura
  (SPDC).  E' il presidio ove sono effettuati i trattamenti
  psichiatrici ospedalieri, sia volontari sia obbligatori, per
  quei pazienti in fase acuta che non possono essere
  adeguatamente diagnosticati e curati in ambiente
  extraospedaliero.  Il SPDC è ubicato presso un ospedale
  generale, preferibilmente sede di un dipartimento di emergenza
  o di un pronto soccorso generale, oppure presso ospedali
  classificati, ed è dotato di almeno un posto letto ogni dieci
  mila abitanti dell'area territoriale di competenza;
         c)  il pronto soccorso psichiatrico (PSP).  E'
  obbligatoriamente collocato in ogni ospedale ove esiste un
  SPDC, al quale è funzionalmente ed organizzativamente
  aggregato.  Ha il compito di rispondere alle urgenze
  psichiatriche, previamente filtrate dal pronto soccorso
  generale.  Nell'ambito organizzativo dei servizi di emergenza
  medica sul territorio è opportuno prevedere, specialmente
  nelle grandi aree metropolitane, unità di intervento urgente a
  domicilio per i casi di acuzie psichiatriche;
         d)  il centro riabilitativo psichiatrico (CRP).  E'
  il presidio sanitario ove sono effettuati gli interventi, ad
  alta specializzazione, di riabilitazione psichiatrica e di
  risocializzazione, anche in situazioni di residenzialità
  protetta diurna, notturna o continuativa.  Il CRP è articolato
  nelle seguenti strutture, in collegamento funzionale ed
  organizzativo tra loro:
         1) i centri diurni, ovvero i  day-hospital,
  aperti ogni giorno feriale per almeno dieci ore, per quei
  pazienti che necessitano di terapie intensive farmacologiche o
  di partecipare a psicoterapie di gruppo, ad attività
  risocializzanti, occupazionali e formative a fini
  riabilitativi;
         2) le comunità terapeutiche, con assistenza
  continuativa, per quei pazienti che, utilizzando le attività
  terapeutiche e riabilitative dei centri diurni, necessitano
 
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  anche di collocazione residenziale protetta notturna o
  continuativa.  Le comunità terapeutiche sono dotate di almeno
  1,5 posti letto ogni dieci mila abitanti dell'area
  territoriale di competenza;
         e)  le comunità protette (CP).  Sono presìdi
  sociosanitari ove sono ospitati quei pazienti che, a causa di
  uno stato di cronicità della patologia psichiatrica, con
  prevalenza dei sintomi deficitari, sono incapaci di provvedere
  in modo autonomo ai propri bisogni personali e sociali e
  necessitano di interventi terapeutici e psicoriabilitativi di
  lunga durata, in ambiente residenziale protetto, mancando una
  adeguata collocazione in famiglia.  Le CP sono dotate di almeno
  due posti letto ogni dieci mila abitanti dell'area
  territoriale di competenza;
         f)  le comunità alloggio (CA).  Sono strutture
  residenziali ove sono ospitati, anche per brevi periodi, quei
  pazienti psichiatrici, in trattamento terapeutico presso il
  CSM che, pur avendo una sufficiente capacità di provvedere in
  modo autonomo ai propri bisogni personali, presentano, per
  effetto della loro malattia, rilevanti difficoltà relazionali
  che impediscono, temporaneamente, una normale collocazione
  abitativa in famiglia od altrove.  Le CA sono dotate di almeno
  1,5 posti letto ogni dieci mila abitanti dell'area
  territoriale di competenza.
     3.  L'organico del dipartimento di psichiatria, unico e
  pluriprofessionale, deve essere costituito dalle figure
  professionali dello psichiatra, dello psicologo,
  dell'infermiere professionale specializzato in assistenza
  psichiatrica, dell'assistente sociale, del terapista
  occupazionale, dell'educatore professionale e da personale
  amministrativo ed ausiliario.  La direzione del dipartimento,
  al fine di salvaguardare l'indispensabile unitarietà,
  continuità e coerenza degli interventi terapeutici adottati
  dai vari presìdi psichiatrici nei confronti del paziente,
  specialmente durante gli accertamenti ed i trattamenti
  sanitari obbligatori, è affidata al primario del SPDC.
     4.  Le università con scuole di specializzazione in
 
                              Pag. 13
 
  psichiatria partecipano alla assistenza psichiatrica pubblica
  e, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle
  convenzioni tra università e regioni, possono assumere la
  responsabilità di un dipartimento di psichiatria, attenendosi
  ai princìpi organizzativi e funzionali stabiliti nella
  presente legge ed impegnandosi ad organizzare la ricerca e la
  didattica in funzione delle necessità emergenti dal modello di
  servizio centrato sul dipartimento di psichiatria.
  All'attività di ricerca e di studio svolta nell'ambito delle
  convenzioni partecipano anche gli operatori del dipartimento
  di psichiatria.
     5.  Per lo svolgimento delle attività del dipartimento di
  psichiatria le regioni e le province autonome possono anche
  avvalersi, in conformità alla legislazione vigente, degli
  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
  ospedali classificati, dei presìdi e delle case di cura di cui
  all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.
  Inoltre, per la realizzazione e la gestione, anche parziale,
  delle comunità protette e delle comunità alloggio le regioni e
  le province autonome possono stipulare apposite convenzioni
  con associazioni o con enti iscritti ad uno speciale albo
  regionale, previa verifica del possesso dei seguenti
  requisiti:
         a)  personalità giuridica di diritto pubblico o
  privato, o natura di associazione riconosciuta ai sensi degli
  articoli 12 e seguenti del codice civile;
         b)  disponibilità di locali ed attrezzature
  adeguate al tipo di attività prescelta;
         c)  personale sufficiente e preparato in materia di
  psichiatria.
     6.  Per le attività sociali non sanitarie i dipartimenti di
  psichiatria possono anche avvalersi della collaborazione di
  organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 45 della
  legge 23 dicembre 1978, n.  833, e delle successive
  disposizioni in materia.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-143 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0143 TOTPAG=0027 TOTDOC=0011 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=017 PAGFIN=0013 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=014300 00 FASCIDC=13DDL0143 SORTNAV=0014300 000 00000 ZZDDLC143 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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