| (Dipartimento di psichiatria).
1. Il dipartimento di psichiatria ha il compito di
garantire, in un'area con una popolazione complessiva
indicativamente compresa fra i centocinquanta mila ed i
trecento mila abitanti:
a) il coordinamento e la programmazione degli
interventi integrati di prevenzione, diagnosi, terapia e
riabilitazione delle patologie di pertinenza psichiatrica,
nella popolazione adulta, attuati dai presìdi psichiatrici
ospedalieri ed extraospedalieri presenti nel territorio di
propria competenza;
b) la promozione dell'educazione sanitaria sui
temi di pertinenza psichiatrica;
c) la collaborazione con i servizi addetti alla
prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione dei disturbi
psichiatrici della infanzia e della adolescenza, delle
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patologie involutive cerebrali psicogeriatriche, delle
sindromi da alcool, farmaco e tossicodipendenza;
d) la consulenza sulle patologie psicosomatiche e
sui problemi inerenti al disagio ed alla sofferenza psichica
di pazienti affetti da patologie non psichiatriche;
e) la raccolta, l'elaborazione e la valutazione
dei flussi informativi emergenti dalle ricerche e dalle
attività diagnostiche e terapeutiche per codificare parametri
sulla qualità delle prestazioni, sui protocolli terapeutici,
sui loro costi e benefìci e sulla validità delle metodologie
di lavoro. Queste attività fanno riferimento alla commissione
nazionale permanente ed alla commissione regionale per la
psichiatria previste dall'articolo 7 e dall'articolo 8;
f) l'aggiornamento professionale del personale del
dipartimento, in collaborazione con gli organi regionali e
nazionali competenti per la formazione;
g) la verifica ed il controllo del funzionamento
delle strutture private psichiatriche convenzionate;
h) il controllo della corretta esecuzione degli
accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori.
2. Il dipartimento di psichiatria, per rispondere con
interventi efficaci ai molteplici problemi posti dalle diverse
malattie mentali nei vari stadi della loro evoluzione, si
articola in una complessa e completa rete di presìdi
psichiatrici che comprende:
a) il centro di salute mentale (CSM). E' il
presidio ove sono effettuati, per una popolazione
indicativamente compresa fra i cinquanta mila ed i cento mila
abitanti, le attività di educazione sanitaria e di prevenzione
e gli interventi ambulatoriali e domiciliari di diagnosi, cura
e riabilitazione riguardanti le patologie di pertinenza
psichiatrica. Il CSM collabora con i medici di medicina
generale e gli specialisti delle altre discipline mediante
attività di consulenza e di filtro per i ricoveri. Garantisce,
inoltre, un servizio specifico al nucleo familiare del
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paziente psicotico di informazione, di assistenza e di
sostegno psicoterapico;
b) il servizio psichiatrico di diagnosi e cura
(SPDC). E' il presidio ove sono effettuati i trattamenti
psichiatrici ospedalieri, sia volontari sia obbligatori, per
quei pazienti in fase acuta che non possono essere
adeguatamente diagnosticati e curati in ambiente
extraospedaliero. Il SPDC è ubicato presso un ospedale
generale, preferibilmente sede di un dipartimento di emergenza
o di un pronto soccorso generale, oppure presso ospedali
classificati, ed è dotato di almeno un posto letto ogni dieci
mila abitanti dell'area territoriale di competenza;
c) il pronto soccorso psichiatrico (PSP). E'
obbligatoriamente collocato in ogni ospedale ove esiste un
SPDC, al quale è funzionalmente ed organizzativamente
aggregato. Ha il compito di rispondere alle urgenze
psichiatriche, previamente filtrate dal pronto soccorso
generale. Nell'ambito organizzativo dei servizi di emergenza
medica sul territorio è opportuno prevedere, specialmente
nelle grandi aree metropolitane, unità di intervento urgente a
domicilio per i casi di acuzie psichiatriche;
d) il centro riabilitativo psichiatrico (CRP). E'
il presidio sanitario ove sono effettuati gli interventi, ad
alta specializzazione, di riabilitazione psichiatrica e di
risocializzazione, anche in situazioni di residenzialità
protetta diurna, notturna o continuativa. Il CRP è articolato
nelle seguenti strutture, in collegamento funzionale ed
organizzativo tra loro:
1) i centri diurni, ovvero i day-hospital,
aperti ogni giorno feriale per almeno dieci ore, per quei
pazienti che necessitano di terapie intensive farmacologiche o
di partecipare a psicoterapie di gruppo, ad attività
risocializzanti, occupazionali e formative a fini
riabilitativi;
2) le comunità terapeutiche, con assistenza
continuativa, per quei pazienti che, utilizzando le attività
terapeutiche e riabilitative dei centri diurni, necessitano
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anche di collocazione residenziale protetta notturna o
continuativa. Le comunità terapeutiche sono dotate di almeno
1,5 posti letto ogni dieci mila abitanti dell'area
territoriale di competenza;
e) le comunità protette (CP). Sono presìdi
sociosanitari ove sono ospitati quei pazienti che, a causa di
uno stato di cronicità della patologia psichiatrica, con
prevalenza dei sintomi deficitari, sono incapaci di provvedere
in modo autonomo ai propri bisogni personali e sociali e
necessitano di interventi terapeutici e psicoriabilitativi di
lunga durata, in ambiente residenziale protetto, mancando una
adeguata collocazione in famiglia. Le CP sono dotate di almeno
due posti letto ogni dieci mila abitanti dell'area
territoriale di competenza;
f) le comunità alloggio (CA). Sono strutture
residenziali ove sono ospitati, anche per brevi periodi, quei
pazienti psichiatrici, in trattamento terapeutico presso il
CSM che, pur avendo una sufficiente capacità di provvedere in
modo autonomo ai propri bisogni personali, presentano, per
effetto della loro malattia, rilevanti difficoltà relazionali
che impediscono, temporaneamente, una normale collocazione
abitativa in famiglia od altrove. Le CA sono dotate di almeno
1,5 posti letto ogni dieci mila abitanti dell'area
territoriale di competenza.
3. L'organico del dipartimento di psichiatria, unico e
pluriprofessionale, deve essere costituito dalle figure
professionali dello psichiatra, dello psicologo,
dell'infermiere professionale specializzato in assistenza
psichiatrica, dell'assistente sociale, del terapista
occupazionale, dell'educatore professionale e da personale
amministrativo ed ausiliario. La direzione del dipartimento,
al fine di salvaguardare l'indispensabile unitarietà,
continuità e coerenza degli interventi terapeutici adottati
dai vari presìdi psichiatrici nei confronti del paziente,
specialmente durante gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari obbligatori, è affidata al primario del SPDC.
4. Le università con scuole di specializzazione in
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psichiatria partecipano alla assistenza psichiatrica pubblica
e, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle
convenzioni tra università e regioni, possono assumere la
responsabilità di un dipartimento di psichiatria, attenendosi
ai princìpi organizzativi e funzionali stabiliti nella
presente legge ed impegnandosi ad organizzare la ricerca e la
didattica in funzione delle necessità emergenti dal modello di
servizio centrato sul dipartimento di psichiatria.
All'attività di ricerca e di studio svolta nell'ambito delle
convenzioni partecipano anche gli operatori del dipartimento
di psichiatria.
5. Per lo svolgimento delle attività del dipartimento di
psichiatria le regioni e le province autonome possono anche
avvalersi, in conformità alla legislazione vigente, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
ospedali classificati, dei presìdi e delle case di cura di cui
all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Inoltre, per la realizzazione e la gestione, anche parziale,
delle comunità protette e delle comunità alloggio le regioni e
le province autonome possono stipulare apposite convenzioni
con associazioni o con enti iscritti ad uno speciale albo
regionale, previa verifica del possesso dei seguenti
requisiti:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o
privato, o natura di associazione riconosciuta ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali ed attrezzature
adeguate al tipo di attività prescelta;
c) personale sufficiente e preparato in materia di
psichiatria.
6. Per le attività sociali non sanitarie i dipartimenti di
psichiatria possono anche avvalersi della collaborazione di
organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 45 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e delle successive
disposizioni in materia.
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