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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2437
DDL0143-0005
Progetto di legge Camera n. 143 - testo presentato - (DDL13-143)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C143. TESTIPDL
...C143.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC143 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Modifica dell'articolo 34 della legge
                 23 dicembre 1978, n.  833).
     1.  L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
  sostituito dal seguente:
 
                              Pag. 14
 
     "Art.  34 -  (Accertamenti e trattamenti sanitari
  volontari e obbligatori per malattia mentale) -   1.
  Gli interventi per accertamenti diagnostici, cura e
  riabilitazione relativi alle malattie mentali di norma sono
  volontari.  Qualsiasi intervento obbligatorio, comportando una
  limitazione della libertà, deve essere ordinato o convalidato
  dalla commissione per la tutela della salute mentale (CTSM).
  La CTSM è presieduta da un giudice tutelare, ed è composta da
  un medico specialista in psichiatria, un medico specialista in
  medicina legale od in psichiatria forense, uno psicologo, un
  assistente sociale e da un rappresentante dei sindaci dei
  comuni appartenenti all'area di competenza della CTSM.  La
  CTSM, è competente su tutti gli atti riguardanti
  l'accertamento sanitario obbligatorio (ASO), anche con
  procedimento di urgenza, il trattamento sanitario obbligatorio
  (TSO), la dimissione in affidamento (DA) di paziente in TSO.
  La CTSM, ha sede presso la pretura territorialmente competente
  e si avvale della relativa cancelleria.
       2.  L'accertamento sanitario obbligatorio è attuato
  nei casi e con le seguenti modalità:
         a)  qualora una persona, presumibilmente ammalata
  di mente e bisognosa di cure, non accetti volontariamente i
  necessari accertamenti diagnostici od i successivi interventi
  terapeutici, esponendosi al rischio di un aggravamento del
  proprio stato e a possibili danni, è fatto obbligo ai parenti
  conviventi di riferire la situazione alla CTSM
  territorialmente competente.  In assenza dell'intervento dei
  parenti tale compito spetta alle autorità sanitarie o alle
  autorità di pubblica sicurezza venute a conoscenza del fatto.
  Se la situazione presenta i caratteri dell'urgenza ed ogni
  ritardo rischia di comportare un danno per il malato o per
  altri, le suddette autorità attivano il procedimento di
  urgenza previsto dal comma 3;
         b)  il giudice che presiede la CTSM stabilisce,
  entro settantadue ore dal momento in cui è stato informato
  della situazione, il giorno, l'ora ed il luogo dell'esame del
  presunto malato da parte
 
                              Pag. 15
 
  della CTSM.  Entro lo stesso termine il
  cancelliere della CTSM notifica, con comunicazione
  giudiziaria, il provvedimento al presunto malato, informandolo
  del diritto di farsi assistere nell'esame da un proprio
  avvocato, da un medico psichiatra e da una persona di fiducia.
  La comunicazione è inviata in copia anche a chi ha inviato la
  segnalazione alla CTSM;
         c)  la CTSM, esaminato, entro quindici giorni dalla
  emissione della ordinanza, il presunto malato, e sentite in
  udienza, immediatamente successiva, tutte le parti
  interessate, dispone con provvedimento motivato che il
  paziente sia sottoposto ad accertamento sanitario obbligatorio
  (ASO) presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura
  (SPDC) quando:
         1) le condizioni di salute mentale del paziente
  possono ricevere un sensibile miglioramento dalle prestazioni
  di cure ovvero risentire di un sensibile peggioramento per la
  loro mancanza;
         2) per effetto della malattia il paziente non è in
  grado di giudicare il proprio stato e rifiuta di sottoporsi ai
  necessari accertamenti diagnostici ed interventi
  terapeutici;
         3) per effetto della malattia il paziente sia incapace
  di badare a sé e di tutelare i propri interessi, oppure sia
  pericoloso per la salute fisica e psichica, per i beni e per
  la sicurezza propri o di altri;
         d)  la durata dell'ASO non può superare i quindici
  giorni dal momento del ricovero in SPDC, salvo il caso di
  richiesta di continuazione delle terapie in trattamento
  sanitario obbligatorio, (TSO), come previsto dal comma 4;
         e)  la CTSM, quando vi sia motivo di ritenere che i
  normali tempi di esecuzione del procedimento per l'ASO
  determinino un ritardo indesiderabile che può dar luogo a
  danni per la salute del paziente od a situazioni di pericolo,
  può invitare le autorità di pubblica sicurezza e le autorità
  sanitarie affinché attivino il procedimento di urgenza
  previsto dal comma 3;
 
                              Pag. 16
 
         f)  la CTSM può emettere un provvedimento di ASO su
  richiesta adeguatamente motivata e documentata del primario
  del SPDC, a conclusione del procedimento di urgenza previsto
  dal comma 3;
         g)  la CTSM, contestualmente al provvedimento di
  ASO, nomina un tutore con il compito di difendere gli
  interessi ed i beni del paziente, compreso il bene salute, per
  tutta la durata dei provvedimenti sanitari obbligatori.  Il
  tutore assume nei confronti del paziente maggiorenne tutti i
  diritti ed i doveri di colui che esercita la patria potestà
  nei confronti di un minore.  Quando il paziente ha una età
  compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, le funzioni di
  tutore sono svolte da chi esercita la patria potestà.  Il
  primario del SPDC deve informare il tutore ed acquisire il suo
  consenso su ogni intervento riguardante il paziente, tranne
  quelli urgenti ed indispensabili per la sicurezza del paziente
  stesso o del servizio ospedaliero.  Il tutore deve informare e
  consigliare il paziente in merito al ricovero ed al
  trattamento adottato, e deve, inoltre, assisterlo per
  eventuali reclami e ricorsi.  Il tutore deve visitare il
  paziente entro ventiquattro ore dalla nomina, e
  successivamente con frequenza almeno settimanale, ed ha,
  comunque, il diritto di contattarlo liberamente sia di
  persona, sia per iscritto o per telefono.  La CTSM può
  sostituire il tutore, su richiesta motivata del tutore stesso
  o del paziente o dei parenti prossimi del paziente o del
  primario del SPDC.
       3.  L'accertamento sanitario obbligatorio con
  procedura di urgenza è attuato nei casi e con le seguenti
  modalità:
         a)  le Forze di pubblica sicurezza, nello
  svolgimento dei propri compiti istituzionali di prevenzione e
  repressione dei reati, quando vi siano ragionevoli motivi di
  supporre che una persona soffra di una malattia mentale ed
  abbia bisogno immediato di cure e controlli, a tutela della
  sua salute ed incolumità od a tutela di legittimi diritti di
  terzi, devono far sottoporre a visita medica il presunto
  ammalato per gli accertamenti e gli interventi terapeutici
  necessari;
 
                              Pag. 17
 
         b)  il medico, nello svolgimento dei propri compiti
  di assistenza, quando vi siano ragionevoli motivi di supporre
  che una persona affetta da malattia mentale che necessiti di
  immediate cure e le rifiuti per incapacità di giudicare il
  proprio stato, possa commettere atti che comportino un danno a
  se stesso od a terzi, può richiedere l'intervento delle Forze
  di pubblica sicurezza affinché prevengano possibili reati e
  provvedano all'accompagnamento del malato al pronto soccorso
  psichiatrico per gli accertamenti e gli interventi terapeutici
  necessari;
         c)  lo psichiatra in servizio presso il pronto
  soccorso, presa visione della richiesta di ricovero
  obbligatorio per accertamenti presentata, per iscritto, dal
  medico che ha precedentemente visitato il paziente,
  certificazione che deve riferire, oltre alle notizie
  anamnestiche ed alla ipotesi diagnostica, gli specifici motivi
  che hanno reso impossibile il trattamento extra-ospedaliero od
  il ricovero volontario del malato, effettuati gli interventi
  diagnostici e terapeutici immediatamente necessari, provvede,
  con relazione scritta motivata, a convalidare la richiesta di
  ricovero obbligatorio con procedura di urgenza presso il SPDC
  od a dimettere il soggetto, qualora non ravvisi la necessità
  di un trattamento ospedaliero, oppure, acquisito un consenso
  valido e presumibilmente stabile da parte del paziente,
  trasforma il ricovero obbligatorio in un ricovero
  volontario;
         d)  il primario responsabile del SPDC, al termine
  di un periodo di osservazione clinica della durata massima di
  settantadue ore dal momento del ricovero del malato, invia una
  relazione scritta alla CTSM, per richiedere la continuazione
  del ricovero in regime di ASO, oppure per comunicare
  l'avvenuta dimissione del paziente o la trasformazione del
  ricovero obbligatorio in volontario.  In attesa del
  provvedimento della commissione sono effettuati tutti gli
  interventi terapeutici ritenuti indispensabili e non
  rinviabili nell'interesse del paziente;
         e)  la CTSM, entro le successive settantadue ore,
  presa visione della documentazione inviata dal primario del
 
                              Pag. 18
 
  SPDC, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti
  opportuni, esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente
  o da qualsiasi altra persona interessata, convalida gli
  interventi svolti con procedura di urgenza e, in presenza di
  una richiesta adeguatamente motivata, dispone  con
  ordinanza  la continuazione del ricovero in regime di
  accertamento sanitario obbligatorio;
         f)  il primario della SPDC, quando un paziente in
  ricovero volontario non sia in grado, per effetto della sua
  malattia, di giudicare il proprio stato e rifiuti i necessari
  accertamenti diagnostici ed interventi terapeutici o chieda di
  essere dimesso contro il parere dei sanitari, può attivare,
  con la convalida di un altro medico, un ASO con procedimento
  di urgenza se vi sia motivo di ritenere che il mancato
  intervento diagnostico e terapeutico o la dimissione possano
  causare un serio danno al paziente od a terzi.  Successivamente
  il primario del SPDC invia una relazione scritta alla CTSM per
  richiedere la continuazione del ricovero in regime di ASO, ai
  sensi delle disposizioni di cui alle lettere  d)  ed
  e).
       4.  Il trattamento sanitario obbligatorio TSO, è
  attuato nei casi e con le seguenti modalità:
         a)  il primario del SPDC, al termine di un ASO, può
  richiedere alla CTSM territorialmente competente di emettere
  un provvedimento di continuazione delle terapie in regime di
  TSO quando:
         1) il paziente è affetto da una malattia mentale che
  può ricevere un sensibile miglioramento da una continuazione
  delle terapie in atto o risentire di un sensibile
  peggioramento dalla loro interruzione;
         2) il paziente, per effetto della sua malattia, non è
  in grado di giudicare il proprio stato e rifiuta di proseguire
  le terapie necessarie od è improbabile che continui ad
  assumerle una volta dimesso, oppure, nonostante le terapie in
  atto, non ha ancora raggiunto uno stato di sufficiente
  compenso psichico;
 
                              Pag. 19
 
        3) il paziente, per l'interruzione della terapia o per
  la sua insufficiente azione rischia di essere, se dimesso,
  incapace di badare a sé, oppure pericoloso per la salute
  fisica e psichica, per i beni e per la sicurezza propri o di
  terzi;
         b)  la CTSM, entro sette giorni dal ricevimento
  della richiesta di TSO, presa visione della documentazione
  clinica inviata dal primario del SPDC, sentito il parere del
  tutore, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti
  opportuni, esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente
  o da qualsiasi altra persona interessata, quando giudichi la
  richiesta effettivamente rispondente agli interessi ed ai
  bisogni del malato, emette il provvedimento di TSO;
         c)  il primario del SPDC, in attesa delle decisioni
  della CTSM sul TSO, continua a praticare tutti gli interventi
  terapeutici necessari nell'interesse del paziente in regime di
  prolungamento automatico dell'ASO;
         d)  il TSO ha la durata massima di un mese, ma,
  persistendo la situazione di necessità, il primario del SPDC
  può richiedere alla CTSM, con relazione clinica motivata, una
  proroga di tre mesi e, successivamente, ulteriori proroghe di
  sei mesi;
         e)  la CTSM, ricevuta la richiesta di proroga,
  attua la procedura prevista alla lettera  b).
       5.  La dimissione in affidamento (DA) di un paziente
  in TSO è attuata nei casi e con le seguenti modalità:
         a)  il primario del SPDC può disporre, in accordo
  con il tutore, la DA di un paziente, mantenendo il regime di
  TSO, quando:
         1) il paziente ha raggiunto, durante il ricovero, un
  sufficiente stato di compenso psichico e la sua malattia non
  trarrebbe ulteriore giovamento da un prolungarsi della
  ospedalizzazione;
         2) è improbabile che il paziente, se dimesso e
  affidato a se stesso, sia capace di badare a sé o di
 
                              Pag. 20
 
  sottoporsi con regolarità alle cure delle quali ha bisogno o
  di guardarsi da azioni gravemente irresponsabili o di
  difendersi da maltrattamenti, abusi, raggiri e tentativi di
  sfruttamento;
         3) il paziente non si oppone ad essere dimesso ed
  affidato a terzi, permanendo il regime di TSO, e mostra
  disponibilità ad accettare le regole dell'affidamento;
         4) vi sia la persona idonea a svolgere i compiti
  dell'affidatario ed una collocazione adeguata ai bisogni ed
  alle necessità di cura del paziente in TSO;
         b)  la CTSM, ricevuta immediata comunicazione della
  avvenuta DA da parte del primario del SPDC, presa visione
  della documentazione inviata, comprendente il parere del
  tutore, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti
  opportuni, esaminati gli esposti fatti dal paziente o da
  qualsiasi altra persona interessata, convalida, entro sette
  giorni, la DA e la contestuale nomina, effettuata dal primario
  del SPDC, dell'affidatario;
         c)  la nomina di affidatario può essere data a:
         1) un familiare;
         2) il medico responsabile di un centro di salute
  mentale (CSM);
         3) il medico responsabile di un centro di
  riabilitazione psicosociale;
         4) il medico responsabile di una comunità protetta;
         5) qualsiasi altra persona o nucleo familiare ritenuto
  idoneo, ad eccezione del tutore, che nel suo ruolo di sostegno
  del paziente e di difensore dei suoi diritti deve rimanere
  figura indipendente ed alternativa, in rapporto dialettico con
  l'affidatario e con il personale curante;
         d)  l'affidatario ha il compito di assistere,
  proteggere, consigliare il paziente, di garantire che sia
  adeguatamente alloggiato, nutrito ed abbigliato, in condizioni
  igieniche personali ed ambientali corrette, di controllare il
  suo stato di salute fisica e psichica e la regolare assunzione
 
                              Pag. 21
 
  delle terapie prescritte, riferendone al personale curante, di
  assicurare la sua presenza alle visite di controllo ed alle
  attività psicoriabilitative e risocializzanti, di collaborare
  con il tutore nella gestione delle risorse economiche del
  paziente;
         e)  il paziente, al momento della dimissione deve
  essere a conoscenza dei compiti dell'affidatario ed impegnarsi
  a non ostacolare il loro regolare svolgimento;
         f)  il primario del SPDC, verifica il buon
  andamento della DA e, qualora insorga un sensibile
  peggioramento delle condizioni psichiche del paziente, con
  conseguenti gravi anomalie di comportamento o con
  l'impossibilità di proseguire nelle cure necessarie, dispone
  la revoca della DA, ed il rientro del paziente in SPDC.  Se la
  situazione assume le caratteristiche dell'urgenza ed ogni
  ritardo rischia di provocare un danno al paziente od a terzi,
  le autorità sanitarie, con la collaborazione, quando
  necessaria, delle autorità di pubblica sicurezza, accompagnano
  subito il paziente al SPDC.  Il primario del SPDC, entro
  settantadue ore dal rientro del paziente, provvede ad
  informare la CTSM che, entro le successive settantadue ore,
  effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni,
  esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o da
  qualsiasi altra persona interessata, convalida gli eventuali
  interventi compiuti con procedura di urgenza e la disposizione
  di revoca della DA;
         g)  il primario del SPDC, con disposizione
  motivata, può sostituire l'affidatario o modificare la
  collocazione del paziente, in accordo con il tutore e dandone
  immediata comunicazione alla CTSM che, entro sette giorni,
  effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni
  ed esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o da
  qualsiasi altra persona interessata, convalida la
  disposizione;
         h)  per tutta la durata della DA rimane invariato
  l'obbligo per il primario del SPDC, di inviare alla CTSM le
  richieste motivate di proroga del TSO del papaziente entro i
  termini previsti dal comma 4.
 
                              Pag. 22
 
       6.  La cessazione di accertamenti e trattamenti
  sanitari obbligatori è attuata nei casi e con le modalità
  seguenti:
       a)  il primario del SPDC può disporre
  immediatamente la cessazione di un qualsiasi accertamento o
  trattamento sanitario obbligatorio, quando le condizioni
  cliniche del paziente consentono di considerarlo guarito o
  sufficientemente migliorato o quando il paziente dà un
  consenso valido e mostra affidabilità riguardo alla
  continuazione delle terapie necessarie in trattamento
  volontario;
       b)  il TTSM, ricevuta la comunicazione della
  cessazione, ne prende atto per quanto di competenza;
       c)  con la cessazione decadono automaticamente ed
  immediatamente le nomine del tutore e dell'affidatario ed ogni
  loro compito.
       7.  L'opposizione ed i ricorsi relativi alle
  disposizioni di cui al presente articolo sono attuati con le
  seguenti modalità:
         a)  avverso gli atti intrapresi dal primario del
  SPDC, da altro personale curante, dal tutore,
  dall'affidatario, il paziente o qualsiasi altra persona
  interessata può fare opposizione mediante esposto scritto in
  carta semplice alla CTSM, che deve pronunciarsi in merito
  entro quindici giorni dalla ricezione dell'esposto;
         b)  avverso alle decisioni della CTSM, il paziente,
  il primario del SPDC, il tutore, l'affidatario o qualsiasi
  altra persona interessata possono presentare ricorso alla
  corte d'appello competente per territorio;
         c)  la presentazione di opposizioni e ricorsi non
  ha effetto sospensivo sugli atti e le decisioni
  contestati".
     2.  L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.  833, è
  abrogato.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-143 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0143 TOTPAG=0027 TOTDOC=0011 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=037 PAGFIN=0022 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=014300 00 FASCIDC=13DDL0143 SORTNAV=0014300 000 00000 ZZDDLC143 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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