| (Modifica dell'articolo 34 della legge
23 dicembre 1978, n. 833).
1. L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
sostituito dal seguente:
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"Art. 34 - (Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori per malattia mentale) - 1.
Gli interventi per accertamenti diagnostici, cura e
riabilitazione relativi alle malattie mentali di norma sono
volontari. Qualsiasi intervento obbligatorio, comportando una
limitazione della libertà, deve essere ordinato o convalidato
dalla commissione per la tutela della salute mentale (CTSM).
La CTSM è presieduta da un giudice tutelare, ed è composta da
un medico specialista in psichiatria, un medico specialista in
medicina legale od in psichiatria forense, uno psicologo, un
assistente sociale e da un rappresentante dei sindaci dei
comuni appartenenti all'area di competenza della CTSM. La
CTSM, è competente su tutti gli atti riguardanti
l'accertamento sanitario obbligatorio (ASO), anche con
procedimento di urgenza, il trattamento sanitario obbligatorio
(TSO), la dimissione in affidamento (DA) di paziente in TSO.
La CTSM, ha sede presso la pretura territorialmente competente
e si avvale della relativa cancelleria.
2. L'accertamento sanitario obbligatorio è attuato
nei casi e con le seguenti modalità:
a) qualora una persona, presumibilmente ammalata
di mente e bisognosa di cure, non accetti volontariamente i
necessari accertamenti diagnostici od i successivi interventi
terapeutici, esponendosi al rischio di un aggravamento del
proprio stato e a possibili danni, è fatto obbligo ai parenti
conviventi di riferire la situazione alla CTSM
territorialmente competente. In assenza dell'intervento dei
parenti tale compito spetta alle autorità sanitarie o alle
autorità di pubblica sicurezza venute a conoscenza del fatto.
Se la situazione presenta i caratteri dell'urgenza ed ogni
ritardo rischia di comportare un danno per il malato o per
altri, le suddette autorità attivano il procedimento di
urgenza previsto dal comma 3;
b) il giudice che presiede la CTSM stabilisce,
entro settantadue ore dal momento in cui è stato informato
della situazione, il giorno, l'ora ed il luogo dell'esame del
presunto malato da parte
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della CTSM. Entro lo stesso termine il
cancelliere della CTSM notifica, con comunicazione
giudiziaria, il provvedimento al presunto malato, informandolo
del diritto di farsi assistere nell'esame da un proprio
avvocato, da un medico psichiatra e da una persona di fiducia.
La comunicazione è inviata in copia anche a chi ha inviato la
segnalazione alla CTSM;
c) la CTSM, esaminato, entro quindici giorni dalla
emissione della ordinanza, il presunto malato, e sentite in
udienza, immediatamente successiva, tutte le parti
interessate, dispone con provvedimento motivato che il
paziente sia sottoposto ad accertamento sanitario obbligatorio
(ASO) presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura
(SPDC) quando:
1) le condizioni di salute mentale del paziente
possono ricevere un sensibile miglioramento dalle prestazioni
di cure ovvero risentire di un sensibile peggioramento per la
loro mancanza;
2) per effetto della malattia il paziente non è in
grado di giudicare il proprio stato e rifiuta di sottoporsi ai
necessari accertamenti diagnostici ed interventi
terapeutici;
3) per effetto della malattia il paziente sia incapace
di badare a sé e di tutelare i propri interessi, oppure sia
pericoloso per la salute fisica e psichica, per i beni e per
la sicurezza propri o di altri;
d) la durata dell'ASO non può superare i quindici
giorni dal momento del ricovero in SPDC, salvo il caso di
richiesta di continuazione delle terapie in trattamento
sanitario obbligatorio, (TSO), come previsto dal comma 4;
e) la CTSM, quando vi sia motivo di ritenere che i
normali tempi di esecuzione del procedimento per l'ASO
determinino un ritardo indesiderabile che può dar luogo a
danni per la salute del paziente od a situazioni di pericolo,
può invitare le autorità di pubblica sicurezza e le autorità
sanitarie affinché attivino il procedimento di urgenza
previsto dal comma 3;
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f) la CTSM può emettere un provvedimento di ASO su
richiesta adeguatamente motivata e documentata del primario
del SPDC, a conclusione del procedimento di urgenza previsto
dal comma 3;
g) la CTSM, contestualmente al provvedimento di
ASO, nomina un tutore con il compito di difendere gli
interessi ed i beni del paziente, compreso il bene salute, per
tutta la durata dei provvedimenti sanitari obbligatori. Il
tutore assume nei confronti del paziente maggiorenne tutti i
diritti ed i doveri di colui che esercita la patria potestà
nei confronti di un minore. Quando il paziente ha una età
compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, le funzioni di
tutore sono svolte da chi esercita la patria potestà. Il
primario del SPDC deve informare il tutore ed acquisire il suo
consenso su ogni intervento riguardante il paziente, tranne
quelli urgenti ed indispensabili per la sicurezza del paziente
stesso o del servizio ospedaliero. Il tutore deve informare e
consigliare il paziente in merito al ricovero ed al
trattamento adottato, e deve, inoltre, assisterlo per
eventuali reclami e ricorsi. Il tutore deve visitare il
paziente entro ventiquattro ore dalla nomina, e
successivamente con frequenza almeno settimanale, ed ha,
comunque, il diritto di contattarlo liberamente sia di
persona, sia per iscritto o per telefono. La CTSM può
sostituire il tutore, su richiesta motivata del tutore stesso
o del paziente o dei parenti prossimi del paziente o del
primario del SPDC.
3. L'accertamento sanitario obbligatorio con
procedura di urgenza è attuato nei casi e con le seguenti
modalità:
a) le Forze di pubblica sicurezza, nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali di prevenzione e
repressione dei reati, quando vi siano ragionevoli motivi di
supporre che una persona soffra di una malattia mentale ed
abbia bisogno immediato di cure e controlli, a tutela della
sua salute ed incolumità od a tutela di legittimi diritti di
terzi, devono far sottoporre a visita medica il presunto
ammalato per gli accertamenti e gli interventi terapeutici
necessari;
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b) il medico, nello svolgimento dei propri compiti
di assistenza, quando vi siano ragionevoli motivi di supporre
che una persona affetta da malattia mentale che necessiti di
immediate cure e le rifiuti per incapacità di giudicare il
proprio stato, possa commettere atti che comportino un danno a
se stesso od a terzi, può richiedere l'intervento delle Forze
di pubblica sicurezza affinché prevengano possibili reati e
provvedano all'accompagnamento del malato al pronto soccorso
psichiatrico per gli accertamenti e gli interventi terapeutici
necessari;
c) lo psichiatra in servizio presso il pronto
soccorso, presa visione della richiesta di ricovero
obbligatorio per accertamenti presentata, per iscritto, dal
medico che ha precedentemente visitato il paziente,
certificazione che deve riferire, oltre alle notizie
anamnestiche ed alla ipotesi diagnostica, gli specifici motivi
che hanno reso impossibile il trattamento extra-ospedaliero od
il ricovero volontario del malato, effettuati gli interventi
diagnostici e terapeutici immediatamente necessari, provvede,
con relazione scritta motivata, a convalidare la richiesta di
ricovero obbligatorio con procedura di urgenza presso il SPDC
od a dimettere il soggetto, qualora non ravvisi la necessità
di un trattamento ospedaliero, oppure, acquisito un consenso
valido e presumibilmente stabile da parte del paziente,
trasforma il ricovero obbligatorio in un ricovero
volontario;
d) il primario responsabile del SPDC, al termine
di un periodo di osservazione clinica della durata massima di
settantadue ore dal momento del ricovero del malato, invia una
relazione scritta alla CTSM, per richiedere la continuazione
del ricovero in regime di ASO, oppure per comunicare
l'avvenuta dimissione del paziente o la trasformazione del
ricovero obbligatorio in volontario. In attesa del
provvedimento della commissione sono effettuati tutti gli
interventi terapeutici ritenuti indispensabili e non
rinviabili nell'interesse del paziente;
e) la CTSM, entro le successive settantadue ore,
presa visione della documentazione inviata dal primario del
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SPDC, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti
opportuni, esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente
o da qualsiasi altra persona interessata, convalida gli
interventi svolti con procedura di urgenza e, in presenza di
una richiesta adeguatamente motivata, dispone con
ordinanza la continuazione del ricovero in regime di
accertamento sanitario obbligatorio;
f) il primario della SPDC, quando un paziente in
ricovero volontario non sia in grado, per effetto della sua
malattia, di giudicare il proprio stato e rifiuti i necessari
accertamenti diagnostici ed interventi terapeutici o chieda di
essere dimesso contro il parere dei sanitari, può attivare,
con la convalida di un altro medico, un ASO con procedimento
di urgenza se vi sia motivo di ritenere che il mancato
intervento diagnostico e terapeutico o la dimissione possano
causare un serio danno al paziente od a terzi. Successivamente
il primario del SPDC invia una relazione scritta alla CTSM per
richiedere la continuazione del ricovero in regime di ASO, ai
sensi delle disposizioni di cui alle lettere d) ed
e).
4. Il trattamento sanitario obbligatorio TSO, è
attuato nei casi e con le seguenti modalità:
a) il primario del SPDC, al termine di un ASO, può
richiedere alla CTSM territorialmente competente di emettere
un provvedimento di continuazione delle terapie in regime di
TSO quando:
1) il paziente è affetto da una malattia mentale che
può ricevere un sensibile miglioramento da una continuazione
delle terapie in atto o risentire di un sensibile
peggioramento dalla loro interruzione;
2) il paziente, per effetto della sua malattia, non è
in grado di giudicare il proprio stato e rifiuta di proseguire
le terapie necessarie od è improbabile che continui ad
assumerle una volta dimesso, oppure, nonostante le terapie in
atto, non ha ancora raggiunto uno stato di sufficiente
compenso psichico;
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3) il paziente, per l'interruzione della terapia o per
la sua insufficiente azione rischia di essere, se dimesso,
incapace di badare a sé, oppure pericoloso per la salute
fisica e psichica, per i beni e per la sicurezza propri o di
terzi;
b) la CTSM, entro sette giorni dal ricevimento
della richiesta di TSO, presa visione della documentazione
clinica inviata dal primario del SPDC, sentito il parere del
tutore, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti
opportuni, esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente
o da qualsiasi altra persona interessata, quando giudichi la
richiesta effettivamente rispondente agli interessi ed ai
bisogni del malato, emette il provvedimento di TSO;
c) il primario del SPDC, in attesa delle decisioni
della CTSM sul TSO, continua a praticare tutti gli interventi
terapeutici necessari nell'interesse del paziente in regime di
prolungamento automatico dell'ASO;
d) il TSO ha la durata massima di un mese, ma,
persistendo la situazione di necessità, il primario del SPDC
può richiedere alla CTSM, con relazione clinica motivata, una
proroga di tre mesi e, successivamente, ulteriori proroghe di
sei mesi;
e) la CTSM, ricevuta la richiesta di proroga,
attua la procedura prevista alla lettera b).
5. La dimissione in affidamento (DA) di un paziente
in TSO è attuata nei casi e con le seguenti modalità:
a) il primario del SPDC può disporre, in accordo
con il tutore, la DA di un paziente, mantenendo il regime di
TSO, quando:
1) il paziente ha raggiunto, durante il ricovero, un
sufficiente stato di compenso psichico e la sua malattia non
trarrebbe ulteriore giovamento da un prolungarsi della
ospedalizzazione;
2) è improbabile che il paziente, se dimesso e
affidato a se stesso, sia capace di badare a sé o di
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sottoporsi con regolarità alle cure delle quali ha bisogno o
di guardarsi da azioni gravemente irresponsabili o di
difendersi da maltrattamenti, abusi, raggiri e tentativi di
sfruttamento;
3) il paziente non si oppone ad essere dimesso ed
affidato a terzi, permanendo il regime di TSO, e mostra
disponibilità ad accettare le regole dell'affidamento;
4) vi sia la persona idonea a svolgere i compiti
dell'affidatario ed una collocazione adeguata ai bisogni ed
alle necessità di cura del paziente in TSO;
b) la CTSM, ricevuta immediata comunicazione della
avvenuta DA da parte del primario del SPDC, presa visione
della documentazione inviata, comprendente il parere del
tutore, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti
opportuni, esaminati gli esposti fatti dal paziente o da
qualsiasi altra persona interessata, convalida, entro sette
giorni, la DA e la contestuale nomina, effettuata dal primario
del SPDC, dell'affidatario;
c) la nomina di affidatario può essere data a:
1) un familiare;
2) il medico responsabile di un centro di salute
mentale (CSM);
3) il medico responsabile di un centro di
riabilitazione psicosociale;
4) il medico responsabile di una comunità protetta;
5) qualsiasi altra persona o nucleo familiare ritenuto
idoneo, ad eccezione del tutore, che nel suo ruolo di sostegno
del paziente e di difensore dei suoi diritti deve rimanere
figura indipendente ed alternativa, in rapporto dialettico con
l'affidatario e con il personale curante;
d) l'affidatario ha il compito di assistere,
proteggere, consigliare il paziente, di garantire che sia
adeguatamente alloggiato, nutrito ed abbigliato, in condizioni
igieniche personali ed ambientali corrette, di controllare il
suo stato di salute fisica e psichica e la regolare assunzione
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delle terapie prescritte, riferendone al personale curante, di
assicurare la sua presenza alle visite di controllo ed alle
attività psicoriabilitative e risocializzanti, di collaborare
con il tutore nella gestione delle risorse economiche del
paziente;
e) il paziente, al momento della dimissione deve
essere a conoscenza dei compiti dell'affidatario ed impegnarsi
a non ostacolare il loro regolare svolgimento;
f) il primario del SPDC, verifica il buon
andamento della DA e, qualora insorga un sensibile
peggioramento delle condizioni psichiche del paziente, con
conseguenti gravi anomalie di comportamento o con
l'impossibilità di proseguire nelle cure necessarie, dispone
la revoca della DA, ed il rientro del paziente in SPDC. Se la
situazione assume le caratteristiche dell'urgenza ed ogni
ritardo rischia di provocare un danno al paziente od a terzi,
le autorità sanitarie, con la collaborazione, quando
necessaria, delle autorità di pubblica sicurezza, accompagnano
subito il paziente al SPDC. Il primario del SPDC, entro
settantadue ore dal rientro del paziente, provvede ad
informare la CTSM che, entro le successive settantadue ore,
effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni,
esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o da
qualsiasi altra persona interessata, convalida gli eventuali
interventi compiuti con procedura di urgenza e la disposizione
di revoca della DA;
g) il primario del SPDC, con disposizione
motivata, può sostituire l'affidatario o modificare la
collocazione del paziente, in accordo con il tutore e dandone
immediata comunicazione alla CTSM che, entro sette giorni,
effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni
ed esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o da
qualsiasi altra persona interessata, convalida la
disposizione;
h) per tutta la durata della DA rimane invariato
l'obbligo per il primario del SPDC, di inviare alla CTSM le
richieste motivate di proroga del TSO del papaziente entro i
termini previsti dal comma 4.
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6. La cessazione di accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori è attuata nei casi e con le modalità
seguenti:
a) il primario del SPDC può disporre
immediatamente la cessazione di un qualsiasi accertamento o
trattamento sanitario obbligatorio, quando le condizioni
cliniche del paziente consentono di considerarlo guarito o
sufficientemente migliorato o quando il paziente dà un
consenso valido e mostra affidabilità riguardo alla
continuazione delle terapie necessarie in trattamento
volontario;
b) il TTSM, ricevuta la comunicazione della
cessazione, ne prende atto per quanto di competenza;
c) con la cessazione decadono automaticamente ed
immediatamente le nomine del tutore e dell'affidatario ed ogni
loro compito.
7. L'opposizione ed i ricorsi relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo sono attuati con le
seguenti modalità:
a) avverso gli atti intrapresi dal primario del
SPDC, da altro personale curante, dal tutore,
dall'affidatario, il paziente o qualsiasi altra persona
interessata può fare opposizione mediante esposto scritto in
carta semplice alla CTSM, che deve pronunciarsi in merito
entro quindici giorni dalla ricezione dell'esposto;
b) avverso alle decisioni della CTSM, il paziente,
il primario del SPDC, il tutore, l'affidatario o qualsiasi
altra persona interessata possono presentare ricorso alla
corte d'appello competente per territorio;
c) la presentazione di opposizioni e ricorsi non
ha effetto sospensivo sugli atti e le decisioni
contestati".
2. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
abrogato.
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