| (Chiusura o riconversione degli
ex- ospedali psichiatrici).
1. I Gli ospedali psichiatrici tuttora esistenti, anche se
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con diversa denominazione, devono, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, essere chiusi o le
loro strutture devono essere riconvertite nei presìdi di cui
all'articolo 2. Quando le strutture non si prestano ad essere
riconvertite in modo adeguato o la loro riconversione è
economicamente svantaggiosa, tali strutture devono essere
alienate o permutate. Il ricavato deve essere vincolato alla
costruzione od al miglioramento dei presìdi di cui
all'articolo 2. Fino alla loro chiusura gli ospedali
psichiatrici devono garantire gli standard assistenziali
previsti per legge e sono parte integrante del dipartimento di
psichiatria competente per territorio.
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