| (Concessione di strutture).
1. Per la realizzazione dei presìdi di cui all'articolo 2
è prevista la concessione di strutture con le seguenti
modalità:
a) con decreto del Ministro delle finanze,
adottato di concerto con il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, possono essere dati in uso ai
dipartimenti di psichiatra di cui all'articolo 2, edifici,
strutture ed aree appartenenti al demanio od al patrimonio
dello Stato;
b) le regioni, le province autonome e gli enti
locali possono concedere in uso gratuito ai dipartimenti di
psichiatria edifici, strutture ed aree in loro possesso;
c) le regioni possono destinare ai dipartimenti di
psichiatria, anche parzialmente, le strutture degli ospedali,
destinati alla chiusura, con meno di centoventi
posti-letto.
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